
Il Modello 231 ambiente è difendibile quando deleghe, controlli e documenti descrivono lo stesso processo che l’impresa svolge realmente? Per la responsabilità 231 reati ambientali dell’art. 25-undecies, la verifica parte dall’attività concreta: occorre associare il processo esposto, le decisioni, i protocolli, le informazioni verso l’Organismo di Vigilanza e le evidenze disponibili. L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 collega infatti le esigenze del modello all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati.
La presenza isolata di un modello, di una delega o di un documento ambientale non risolve la ricostruzione organizzativa. Una verifica documentale serve a ordinare ciò che esiste, individuare eventuali incoerenze tra ruoli dichiarati e passaggi operativi e stabilire quali aspetti richiedano approfondimento nel caso concreto.
In sintesi
- L’art. 25-undecies prevede sanzioni per l’ente in relazione a un catalogo di reati ambientali, compresi specifici reati del D.Lgs. 152/2006.
- Per i reati commessi da soggetti apicali, l’art. 6 indica condizioni precise riferite al modello, alla vigilanza, all’elusione fraudolenta e alla vigilanza dell’organismo preposto.
- Il modello deve individuare le attività a rischio, prevedere protocolli, obblighi informativi verso l’ODV e un sistema disciplinare.
- Le deleghe vanno confrontate con poteri attribuiti, attività effettive, protocolli e informazioni che devono raggiungere l’ODV.
- Per i processi sui rifiuti, una matrice processo-documento consente di distinguere gestione non autorizzata, abbandono o deposito e combustione, senza qualificare automaticamente un fatto concreto.
Responsabilità 231 reati ambientali: la regola dell’art. 6
L’art. 6 disciplina il caso in cui il reato sia commesso da persone in posizione apicale. In tale ipotesi, la norma indica le condizioni alle quali l’ente non risponde: l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l’affidamento della vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; l’elusione fraudolenta del modello; l’assenza di omessa o insufficiente vigilanza dell’organismo.
Queste condizioni non consentono di anticipare una conclusione su una situazione aziendale. Indicano però perché la verifica non può fermarsi al documento principale: il modello deve essere letto insieme a chi prende le decisioni, a come esse sono programmate e attuate e alle informazioni destinate all’organismo di vigilanza.
Che cosa deve coprire un modello 231 ambiente
In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, l’art. 6 richiede che il modello individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati. Richiede inoltre protocolli specifici diretti a programmare formazione e attuazione delle decisioni dell’ente, modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire reati, obblighi informativi verso l’organismo di vigilanza e un sistema disciplinare.
Applicato al perimetro ambientale, questo dato normativo orienta una domanda concreta: per ciascun processo esposto, il modello identifica l’attività, il decisore, il protocollo applicabile e il flusso verso l’ODV? Se un processo svolto dall’impresa non è riconoscibile nel modello o se il protocollo non consente di ricostruire il passaggio decisionale, occorre segnare lo scostamento e valutarne la rilevanza con i documenti disponibili.
Deleghe ambientali: come leggerle nel perimetro del modello
La delega va esaminata come parte dell’assetto organizzativo. L’art. 6 richiama espressamente l’estensione dei poteri delegati nel definire le esigenze del modello; per questo è utile confrontare l’atto di delega con l’attività che il soggetto è chiamato a presidiare, le procedure applicabili e le informazioni che devono essere indirizzate all’ODV.
La verifica documentale può seguire quattro domande: quali poteri risultano attribuiti; quale processo viene effettivamente svolto; quale protocollo disciplina la decisione; quali documenti permettono di ricostruire segnalazioni e passaggi compiuti. Organigramma, deleghe, procedure, comunicazioni interne e verbali disponibili vanno letti per data e provenienza, senza creare ricostruzioni retrospettive.
Un errore da evitare è trattare la delega come un elemento autosufficiente. La conseguenza operativa è invece distinguere il delegato da chi esegue, controlla, segnala o riceve l’informazione, così da individuare gli eventuali punti da approfondire.
Controlli e flussi verso l’odv
L’art. 6 attribuisce all’organismo dell’ente il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento; lo stesso articolo richiede obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato alla vigilanza.
Un flusso documentabile dovrebbe quindi rendere identificabili il processo coinvolto, la circostanza da esaminare, il soggetto che trasmette l’informazione, chi la riceve e i documenti collegati. Forma e frequenza del flusso vanno verificate nel modello adottato e nella procedura applicabile: la fonte non impone qui una modulistica unica.
Quando verbali, report o segnalazioni esistono, è utile collegarli al processo e alla decisione cui si riferiscono. Per approfondire questo collegamento, consulta Approfondisci: prove, comunicazioni e documenti nel Modello 231 ambientale.
Alternative a confronto: processi sui rifiuti e documenti
La matrice è uno strumento di organizzazione della verifica. Non stabilisce se un fatto integri un reato né sostituisce gli approfondimenti richiesti dal caso.
| Area di rischio | Fattispecie o processo da distinguere | Documenti da verificare | Conseguenza operativa |
|---|---|---|---|
| Gestione di rifiuti | L’art. 256 riguarda raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione svolti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. | Titoli disponibili, istruzioni di processo, affidamenti esterni, registrazioni e comunicazioni riferibili al flusso concreto. | Confrontare il percorso reale dei rifiuti con ruoli, protocolli e informazioni previsti dal Modello 231. |
| Abbandono o deposito | L’art. 255-bis riguarda l’abbandono, il deposito o l’immissione nelle acque di rifiuti non pericolosi nelle condizioni previste dalla norma; l’art. 255-ter contempla le corrispondenti condotte relative a rifiuti pericolosi. | Segnalazioni interne, cronologia delle decisioni, documenti sull’anomalia e comunicazioni pertinenti. | Ricostruire fatti, ruoli e flussi informativi senza attribuire qualificazioni preventive al caso. |
| Combustione | L’art. 256-bis punisce chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata, salvo che il fatto costituisca più grave reato. | Procedure applicabili, segnalazioni, evidenze di controllo e atti relativi alle iniziative intraprese. | Preservare i documenti esistenti e individuare tempestivamente chi deve esaminarli. |
Le tre alternative richiedono verifiche diverse. Nella gestione di rifiuti il confronto riguarda soprattutto attività e titoli disponibili; nell’abbandono o deposito è centrale la cronologia dell’anomalia e delle segnalazioni; nella combustione occorre separare le evidenze disponibili dalle valutazioni che possono richiedere un professionista abilitato.
Aggiornamento normativo su art. 25-undecies e rifiuti
Aggiornamento normativo. L’art. 6 del D.L. 116/2025 ha modificato l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. La L. 147/2025 ha convertito il decreto-legge con modificazioni. Nel testo vigente dell’art. 25-undecies, per i reati previsti dal D.Lgs. 152/2006, figurano tra gli altri gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis.
L’aggiornamento non permette di definire in astratto la misura da adottare per ogni impresa. La verifica utile consiste nel collegare le fattispecie richiamate alle attività realmente svolte, conservando la versione della fonte esaminata, la data, il processo coinvolto e le decisioni organizzative documentate.
Quando intervenire e quali documenti preparare
La priorità aumenta quando un’ispezione, un verbale, una prescrizione, una contestazione, un’anomalia sui rifiuti o un cambiamento organizzativo rende difficile collegare attività, soggetti, decisioni e prove disponibili. La soglia per chiedere una valutazione è raggiunta quando non si riesce a ricostruire con affidabilità quale protocollo fosse applicabile, chi avesse ricevuto l’informazione e quali documenti la sostengano.
Prima della valutazione, prepara in modo essenziale: Modello 231 e protocolli ambientali pertinenti; deleghe e organigramma disponibili; verbali o flussi verso l’ODV; titoli e documenti relativi al processo interessato; atti ricevuti e relative scadenze; una breve cronologia dei fatti. Trasmetti nella prima richiesta solo quanto necessario attraverso il canale indicato dal form, evitando dati eccedenti.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, svolgendo una prima analisi dei documenti disponibili e confrontando ruoli, flussi decisionali, controlli e aspetti economico-organizzativi. Alcuni passaggi possono richiedere un professionista abilitato in base al caso concreto.
Domande frequenti
La delega ambientale basta per il modello 231?
L’art. 6 richiede un insieme di elementi del modello, tra cui attività a rischio, protocolli, obblighi informativi verso l’ODV e sistema disciplinare. La delega va quindi verificata insieme al processo, ai poteri attribuiti e ai documenti disponibili.
L’odv sostituisce i controlli di processo?
L’art. 6 assegna all’organismo la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello e la cura dell’aggiornamento. I protocolli e le responsabilità del processo devono restare riconoscibili nell’assetto dell’ente.
Perché verificare gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis?
L’art. 25-undecies li richiama nel proprio testo vigente con differenti sanzioni pecuniarie per l’ente. L’esame della loro pertinenza richiede il confronto con le attività effettivamente svolte.
Fonti e riferimenti
- D.Lgs. 231/2001, art. 6.
- D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies.
- D.Lgs. 152/2006, art. 255-bis; art. 255-ter; art. 256; art. 256-bis.
- D.L. 116/2025, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 147/2025, art. 1.


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