Come verificare la responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies prima di un’ispezione

Come verificare la responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies prima di un’ispezione: mappatura, rifiuti, ODV e documenti.

Come verificare la responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies prima di un’ispezione? Si parte dal processo effettivamente svolto e lo si confronta con la mappatura del rischio, i protocolli del Modello 231 ambiente, le attribuzioni documentate, i flussi verso l’Organismo di Vigilanza (ODV) e le evidenze disponibili. L’art. 25-undecies collega specifiche sanzioni per l’ente alle fattispecie ambientali che richiama; la presenza di un modello, da sola, non consente di definire la posizione dell’ente nel caso concreto.

La verifica serve quindi a ordinare gli elementi disponibili prima di un accesso ispettivo, di una richiesta di atti o di una criticità interna. Non consiste nel completare retroattivamente documenti o nell’attribuire qualificazioni giuridiche a fatti non esaminati.

Da dove partire per verificare il modello 231 ambiente

La domanda iniziale non è “quale documento manca?”, ma “quale attività ambientale occorre ricostruire?”. Per ciascun processo è utile delimitare stabilimento o area interessata, periodo, attività svolta, soggetti coinvolti, decisioni interne e soggetti esterni eventualmente presenti.

L’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 richiede che il modello individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, preveda specifici protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente e obblighi di informazione verso l’organismo incaricato di vigilare. La verifica del Modello 231 ambiente deve perciò confrontare ciò che il protocollo descrive con ciò che risulta dagli atti disponibili.

Per impostare il fascicolo può essere utile consultare anche Approfondisci: l’approfondimento su prove documentali e flussi informativi dell’art. 25-undecies.

Aggiornamento normativo su art. 25-undecies e rifiuti

Aggiornamento normativo. L’art. 6 del D.L. 116/2025 ha modificato l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001; la L. 147/2025 ha convertito il decreto-legge con modificazioni. Nel testo vigente dell’art. 25-undecies, comma 2, figurano, fra gli altri, richiami agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006.

Questi richiami non permettono di qualificare automaticamente un episodio aziendale. Richiedono invece di verificare se la mappatura del rischio e i protocolli adottati distinguano le attività che il testo vigente disciplina separatamente.

  • L’art. 255-bis disciplina l’abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi nei casi particolari previsti dalla norma.
  • L’art. 255-ter disciplina l’abbandono o deposito di rifiuti pericolosi.
  • L’art. 256 disciplina, tra le altre ipotesi, attività di gestione di rifiuti svolte senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
  • L’art. 256-bis disciplina la combustione illecita di rifiuti.

Matrice di rischio per l’art. 25-undecies

La matrice è uno strumento di raccolta documentale: non stabilisce se un fatto integri una fattispecie. Per ogni riga occorre indicare periodo, unità interessata, responsabile della raccolta e lacune da verificare.

Area di rischioFattispecie o processo da esaminareDocumento da verificare
Rifiuti non pericolosiAttività da confrontare con l’art. 255-bisProcedura applicabile, incarichi, registrazioni disponibili, segnalazioni e flussi verso l’ODV
Rifiuti pericolosiAttività da confrontare con l’art. 255-terIstruzioni disponibili, ruoli, evidenze di controllo e comunicazioni interne
Gestione di rifiutiRaccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione da confrontare con l’art. 256Titoli pertinenti, affidamenti, registrazioni di processo e verifiche documentate
Combustione di rifiutiEventi o procedure da confrontare con l’art. 256-bisSegnalazioni, istruzioni di escalation, verbali ed evidenze delle azioni intraprese

Il valore della matrice sta nel separare documenti di processi diversi. Un documento relativo a un affidamento, per esempio, va collegato all’attività e al periodo cui si riferisce, senza attribuirgli da solo un significato conclusivo.

Caso tipo: controllo imminente sulla gestione dei rifiuti

Scenario ipotetico, senza esito reale. Una società riceve notizia di un possibile controllo. Il Modello 231 contiene un protocollo ambientale; il responsabile HSE conserva parte delle registrazioni operative, l’ufficio acquisti dispone di documenti sui rapporti di filiera e l’ODV ha ricevuto informative periodiche. I materiali non sono però ordinati per attività e periodo.

Primo snodo: delimitare l’attività

La società identifica luogo, arco temporale, operazioni svolte e persone che hanno agito o autorizzato passaggi rilevanti. In questo modo può capire quali documenti riferire alla gestione disciplinata dall’art. 256 e quali sottoporre a un confronto distinto con gli artt. 255-bis, 255-ter o 256-bis.

Secondo snodo: collegare ruoli e decisioni

Si confrontano organigramma, deleghe o attribuzioni disponibili con le persone che risultano coinvolte nel processo. La domanda pratica è se sia ricostruibile chi ha deciso, chi ha controllato, chi ha ricevuto una segnalazione e chi ha curato l’informativa all’ODV.

Terzo snodo: conservare le evidenze disponibili

Ogni atto viene ordinato con data, emittente, attività descritta e collegamento con il processo. Gli intervalli non coperti e le informazioni da confermare restano distinti dai documenti disponibili. Se sono già presenti verbali o richieste di atti, la priorità è conservarli e predisporre una lettura circostanziata.

Le condizioni dell’art. 6 da distinguere dal modello formale

Per i reati commessi da soggetti apicali, l’art. 6, comma 1, prevede le condizioni che l’ente deve provare per non rispondere: adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; vigilanza affidata a un organismo con autonomi poteri di iniziativa e controllo; elusione fraudolenta del modello; assenza di omessa o insufficiente vigilanza dell’organismo.

Queste condizioni non si riducono all’esistenza di un file denominato “Modello 231”. In una verifica preventiva occorre separare il testo del modello, i protocolli applicabili, le evidenze di attuazione, le informative all’ODV e gli elementi che richiedono ulteriore esame. L’applicazione dell’art. 6 resta legata ai fatti e ai documenti del caso concreto.

Controlli documentali prima dell’ispezione

Una mini-checklist utile è la seguente:

  • individuare il processo ambientale e il periodo da esaminare;
  • confrontare il processo con la mappatura delle attività sensibili e con il protocollo applicabile;
  • ordinare procedure, istruzioni, atti decisionali, incarichi e registrazioni disponibili;
  • verificare quali informazioni risultano trasmesse all’ODV e quali riscontri sono reperibili;
  • annotare separatamente documenti assenti, intervalli temporali non coperti e dati da confermare.

Fra i documenti iniziali da preparare rientrano il Modello 231 e la parte ambientale disponibile, la mappatura dei rischi, i protocolli, le deleghe o attribuzioni disponibili, i verbali e le informative dell’ODV, i titoli pertinenti, le registrazioni del processo e gli eventuali atti ricevuti. Per approfondire l’ordine delle evidenze, consulta le prove e le comunicazioni utili nel Modello 231 ambientale.

Ruoli, urgenze e momento della valutazione

Amministratore delegato, responsabile HSE, responsabile di stabilimento, ufficio acquisti, amministrazione, ufficio legale e ODV possono detenere parti differenti della documentazione. Il loro coinvolgimento va verificato rispetto alle attribuzioni e agli atti, non dedotto dal solo titolo professionale.

È opportuno coinvolgere lo studio quando vi siano un accesso ispettivo, una richiesta di documenti, un verbale, una prescrizione, una contestazione, una segnalazione interna circostanziata, documenti incoerenti sui ruoli o difficoltà nel reperire flussi verso l’ODV. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio attraverso una prima analisi dei documenti aziendali e ambientali relativi al Modello 231. I passaggi che richiedono valutazioni legali o tecniche possono richiedere professionisti abilitati in base al caso concreto.

Nella prima richiesta sono utili una descrizione della situazione, l’urgenza, il processo interessato, l’eventuale presenza di Modello 231 e deleghe ambientali, gli atti ricevuti e i documenti iniziali pertinenti. Trasmetti solo quanto necessario attraverso il canale indicato dal form.

In sintesi

  • L’art. 25-undecies richiama fattispecie ambientali determinate e prevede le sanzioni pecuniarie indicate per l’ente.
  • Gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006 vanno esaminati come aree distinte nella mappatura e nella raccolta degli atti.
  • L’art. 6 richiede di distinguere modello, protocolli, flussi informativi e vigilanza dall’esame dei fatti concreti.
  • La verifica preventiva parte dal processo reale, non dalla ricerca isolata di un singolo documento.
  • Ispezioni, richieste di atti e incoerenze documentali sono segnali per ordinare il fascicolo e delimitare l’approfondimento.

Domande frequenti

L’art. 25-undecies comprende gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis?

Sì. Nel testo vigente dell’art. 25-undecies, comma 2, tali articoli sono richiamati nelle lettere a-bis), a-ter), b) e b-bis), con le sanzioni pecuniarie previste dalla disposizione.

Un modello formalmente adottato conclude la verifica?

No. Per i soggetti apicali, l’art. 6 indica condizioni che includono l’adozione e l’efficace attuazione del modello prima della commissione del fatto, la vigilanza dell’organismo previsto dalla norma, l’elusione fraudolenta e l’assenza di omessa o insufficiente vigilanza. La loro applicazione richiede l’esame del caso concreto.

Quali atti vanno inviati per primi?

Invia soltanto quanto necessario: situazione, urgenza, atti ricevuti, processo interessato e documenti iniziali pertinenti. Gli ulteriori materiali possono essere individuati dopo una prima lettura del quadro disponibile.

Fonti e riferimenti

Prima analisi documentale. Se devi mettere in ordine atti, ruoli e flussi relativi al Modello 231 ambiente, invia una richiesta circostanziata con situazione, urgenza e documenti iniziali pertinenti. Richiedi una prima valutazione.

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