Per rifiuti, emissioni, scarichi e autorizzazioni, la verifica del Modello 231 non si esaurisce nella presenza di procedure o deleghe firmate. Per l’impresa conta poter ricostruire, con documenti coerenti, chi aveva un ruolo operativo, quali poteri risultavano attribuiti, quali controlli sono stati svolti e quali informazioni sono state portate all’Organismo di Vigilanza.
L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 disciplina le conseguenze per l’ente in relazione a specifiche fattispecie ambientali. Il collegamento tra un fatto, una disposizione e la posizione concreta dell’ente richiede tuttavia l’esame dei documenti disponibili e, quando necessario, approfondimenti legali o tecnici appropriati.
Lo studio di commercialisti svolge una prima analisi documentale del Modello 231 relativo ai reati ambientali. Esamina il Modello, deleghe e procure, autorizzazioni, registri, formulari, contratti con fornitori, verbali, comunicazioni interne e tracce dei controlli disponibili. Il lavoro confronta la documentazione con ruoli, firme, decisioni operative e ricadute contabili, fiscali ed economico-organizzative. Per profili legali o tecnici che esulano da questa analisi, lo studio coordina gli approfondimenti con professionisti associati.
L’obiettivo non è anticipare l’esito di un’ispezione o di una contestazione. È ordinare elementi verificabili: documenti presenti, passaggi da chiarire, disallineamenti tra carta e operatività e priorità da sottoporre alle funzioni aziendali o agli specialisti competenti.
Aggiornamento normativo
Il D.L. 116/2025 ha modificato l’art. 25-undecies; il decreto-legge è stato convertito con modificazioni dalla L. 147/2025. Nella prima analisi occorre quindi identificare la versione applicabile delle disposizioni richiamate e collegarla ai processi aziendali effettivi. Il catalogo normativo non sostituisce la valutazione del singolo caso.
L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 include, tra le esigenze del modello, protocolli, obblighi informativi verso l’organismo di vigilanza e un sistema disciplinare. Per questa ragione, verbali, segnalazioni, richieste di chiarimento e riscontri non vanno considerati meri allegati: possono essere elementi utili per ricostruire come l’ente ha organizzato e documentato i propri flussi.
Matrice di verifica documentale
Rischio: abbandono o deposito di rifiuti
Per i processi che richiedono attenzione rispetto agli artt. 255-bis e 255-ter, la matrice parte dalla gestione concreta delle aree e dei depositi. Si verificano planimetrie e disponibilità delle aree, istruzioni operative, incarichi, segnalazioni interne, evidenze di sopralluoghi e registri disponibili. La distinzione tra rifiuti non pericolosi e pericolosi, nonché le condizioni effettive rilevate, va affidata alle verifiche tecniche e legali richieste dal caso.
Rischio: gestione e trasporto dei rifiuti
Per i processi esposti ai richiami dell’art. 256, l’analisi documentale considera autorizzazioni, iscrizioni, formulari, registri, contratti e controlli sui fornitori. La verifica non presume che un documento isolato sia sufficiente: confronta date, firme, soggetti incaricati, passaggi autorizzativi e flussi verso l’ODV con l’operatività dichiarata dall’impresa. Eventuali incongruenze vengono ordinate come aspetti da chiarire, non come conclusioni su responsabilità.
Rischio: combustione illecita di rifiuti
Per il processo riconducibile all’art. 256-bis, la matrice può includere la gestione delle aree, le procedure di segnalazione, le evidenze di controlli interni, le comunicazioni con i responsabili e la documentazione relativa alle azioni adottate dopo un’anomalia. L’esame serve a stabilire quali tracce siano disponibili e quali funzioni debbano fornire chiarimenti; non qualifica fatti o condotte senza l’istruttoria competente.
Processo e documento: ruoli, deleghe e flussi ODV
In tutte le aree di rischio, lo studio mette in relazione l’organigramma e le deleghe con procure, poteri di firma, procedure, verbali dell’ODV e comunicazioni disponibili. Cambiamenti di impianti, responsabili, fornitori o processi possono rendere necessario verificare se i documenti riflettano ancora la realtà aziendale. La prima analisi individua i punti in cui occorre acquisire documenti, coinvolgere le funzioni interessate o richiedere un approfondimento specialistico.
Questa impostazione consente alla direzione, all’HSE, all’ufficio legale e ai componenti dell’ODV di lavorare su una base documentale ordinata, senza presentare la conformità formale come garanzia né sostituire le valutazioni professionali necessarie sul caso concreto.
