
Un aggiornamento del Modello 231 dopo una criticità ambientale può creare responsabilità per l’ente? L’aggiornamento, considerato isolatamente, non consente di stabilire il caso concreto. L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 collega le sanzioni per l’ente alla commissione delle fattispecie indicate dalla norma; per i reati commessi da soggetti apicali, l’art. 6 richiede inoltre, tra le condizioni previste, un modello adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto e idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Per questo l’aggiornamento successivo va letto su due piani distinti: può definire misure organizzative per l’attività futura, mentre la verifica dell’assetto rilevante alla data della criticità richiede una ricostruzione separata. Un aggiornamento posteriore non soddisfa, da sola, la condizione dell’art. 6 relativa all’adozione e all’efficace attuazione del modello prima della commissione del fatto.
In sintesi
- L’art. 25-undecies prevede sanzioni per l’ente in relazione alla commissione delle fattispecie che indica.
- Per l’ipotesi dei soggetti apicali, l’art. 6 riferisce adozione ed efficace attuazione del modello a un momento anteriore alla commissione del fatto.
- Un aggiornamento successivo può individuare un processo, una delega o un flusso da riallineare, ma va distinto dai documenti anteriori alla criticità.
- Variazioni di attività, ruoli, aree di deposito, appalti o soggetti esterni rendono utile verificare coerenza tra mappa dei rischi, protocolli, poteri e flussi verso l’OdV.
- Verbali, prescrizioni, ispezioni e anomalie nella gestione dei rifiuti richiedono una cronologia ordinata di fatti, documenti disponibili e misure successive.
La regola temporale dell’art. 6 per i soggetti apicali
L’art. 6 disciplina l’ipotesi in cui il reato sia commesso da persone in posizione apicale. Tra le condizioni elencate dalla disposizione figurano l’adozione e l’efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; la vigilanza e l’aggiornamento sono affidati a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Il passaggio operativo è quindi temporale: occorre distinguere la data del fatto, la versione del modello allora vigente, i protocolli applicabili, i poteri effettivamente attribuiti e le evidenze disponibili. Questa ricostruzione non coincide con il piano delle modifiche introdotte dopo la criticità.
Quando aggiornare procedure, deleghe e flussi informativi
Un riesame è appropriato quando l’operatività cambia in modo da incidere sulle attività nelle quali possono essere commessi reati o sui protocolli che programmano la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente. Il modello previsto dall’art. 6 deve infatti individuare tali attività e prevedere specifici protocolli.
Possono richiedere una verifica il passaggio a un nuovo trasportatore, l’avvio di una linea produttiva, la modifica delle aree di deposito, un diverso assetto di poteri o il mutamento del referente operativo. La verifica deve chiarire da quando il cambiamento era attivo, quali documenti lo descrivono e se modello, deleghe, procedure e flussi verso l’OdV risultano coerenti con l’operatività effettiva.
Un aggiornamento mirato può indicare processo interessato, rischio da presidiare, responsabile dell’attuazione, flusso informativo e data di entrata in vigore. Si tratta di una modalità organizzativa utile a rendere distinguibili il presidio prospettico e la documentazione storica.
Matrice decisionale: alternative a confronto
| Situazione | Segnale da verificare | Rischio organizzativo | Conseguenza operativa |
|---|---|---|---|
| Criticità isolata, con processo invariato | Autorizzazioni, ruoli, controlli e comunicazioni anteriori risultano datati e coerenti. | La presenza di un documento non chiarisce da sola l’effettiva attuazione del presidio. | Ricostruire fatto, processo e controlli disponibili alla data rilevante; aggiornare se emerge un disallineamento concreto. |
| Cambiamento organizzativo o operativo | Mappa dei rischi, deleghe e procedura risultano riallineate rispetto alla nuova attività. | Istruzioni superate, deleghe non coerenti con i poteri effettivi o flussi OdV non adeguati. | Confrontare data del cambiamento, data dell’aggiornamento e documenti di attuazione. |
| Prescrizione, verbale o anomalia sui rifiuti | La cronologia separa il fatto, le misure immediate e gli interventi successivi. | Documenti dispersi o ricostruzioni che confondono periodi diversi. | Conservare ordinatamente gli originali disponibili e delimitare il perimetro del processo interessato. |
| Aggiornamento adottato dopo il fatto | Il provvedimento identifica espressamente la decorrenza della nuova misura. | Sovrapposizione fra il nuovo assetto e quello da ricostruire per il periodo precedente. | Tenere separati fascicolo storico e piano correttivo; verificare documenti e misure anteriori. |
La matrice non definisce la responsabilità del caso concreto. Serve a individuare l’alternativa documentale da esaminare: continuità del presidio, disallineamento legato a un cambiamento, criticità circoscritta oppure intervento successivo. Il dato decisivo resta la sequenza tra attività svolta, ruoli, poteri, protocollo e data rilevante.
Box di aggiornamento normativo: D.L. 116/2025 e l. 147/2025
Il D.L. 116/2025 ha apportato modifiche all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001; la L. 147/2025 ha convertito il decreto-legge con modificazioni. Il testo vigente dell’art. 25-undecies va quindi confrontato con i processi effettivamente esposti, senza trasformare il catalogo normativo in una conclusione sul singolo caso.
Nel quadro dei rifiuti, l’art. 255-bis disciplina specifiche ipotesi di abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi; l’art. 255-ter riguarda l’abbandono o deposito di rifiuti pericolosi; l’art. 256 disciplina attività di gestione dei rifiuti svolte in mancanza dei titoli indicati dalla disposizione; l’art. 256-bis disciplina la combustione illecita di rifiuti. I riferimenti aiutano a delimitare i processi da verificare, non a qualificare una condotta aziendale.
Area di rischio, processo e documento da verificare
| Area di rischio | Fattispecie o processo da confrontare | Documento da verificare |
|---|---|---|
| Deposito e movimentazione di rifiuti non pericolosi | Art. 255-bis; istruzioni operative e controllo delle aree. | Procedure, planimetrie operative, registrazioni di controllo e flussi all’OdV. |
| Gestione di rifiuti pericolosi | Art. 255-ter; ruoli, deposito e gestione delle anomalie. | Deleghe pertinenti, istruzioni, evidenze formative e comunicazioni interne disponibili. |
| Raccolta, trasporto, recupero o smaltimento | Art. 256; verifica dei titoli richiesti per l’attività concretamente svolta. | Autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni disponibili, contratti e tracciabilità dei soggetti coinvolti. |
| Rifiuti destinati o sottoposti a combustione | Art. 256-bis; presidio del deposito e gestione delle segnalazioni. | Procedure di prevenzione, segnalazioni, controlli e provvedimenti disponibili. |
Scenario pratico: la procedura aggiornata dopo un’anomalia
Un’impresa rileva un’anomalia nella gestione di rifiuti affidata a un soggetto esterno. Dopo il rilievo aggiorna la procedura, designa un referente operativo e introduce un flusso periodico verso l’OdV. L’intervento può ordinare la gestione successiva, ma non sostituisce la ricostruzione dei documenti e delle misure anteriori, necessaria per verificare le condizioni temporali previste dall’art. 6 per l’ipotesi dei soggetti apicali.
La verifica richiede due fascicoli distinti: il fascicolo antecedente, con contratto, titoli disponibili, deleghe, istruzioni e comunicazioni; e il fascicolo dell’intervento successivo, con data, ragione della modifica e documenti di attuazione. Il confronto cambia se il processo esterno risulta già mappato e disciplinato da evidenze anteriori, oppure se l’attività era stata avviata senza un presidio documentato corrispondente.
Documenti e ruoli da ricostruire
La raccolta non consiste nel produrre documenti in quantità, ma nel renderne leggibile la relazione con data, processo e soggetto responsabile. Per ogni attività interessata è utile ordinare modello e relative versioni, protocolli, deleghe, poteri di firma, titoli ambientali disponibili, contratti con soggetti esterni, registrazioni di controllo, flussi e verbali dell’OdV, segnalazioni e atti ricevuti.
Mini-checklist operativa
- Collocare nel tempo il fatto, l’eventuale cambiamento organizzativo o operativo e le misure adottate.
- Individuare la versione del modello e del protocollo ambientale vigente alla data rilevante.
- Confrontare ruoli, deleghe, poteri effettivi e flussi verso l’OdV applicabili al processo interessato.
- Separare le evidenze antecedenti dalla criticità e gli interventi documentati successivamente.
Amministratore delegato, responsabile HSE, ufficio legale e OdV contribuiscono su piani diversi: operatività, controlli, poteri decisionali, vigilanza e documentazione. La pagina dedicata a modello 231 ambiente, procedure e flussi OdV illustra il raccordo tra questi elementi.
Quando coinvolgere una valutazione documentale
Una verifica professionale è indicata quando sono presenti un’ispezione, un verbale, una prescrizione, una contestazione, una variazione organizzativa non recepita o un disallineamento tra attività svolte e documenti del modello. La priorità è preservare la sequenza dei fatti e distinguere quanto era disponibile prima della criticità dalle correzioni intervenute dopo.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, confrontando documenti aziendali e ambientali, ruoli, flussi decisionali, controlli e ricadute contabili, fiscali ed economico-organizzative; quando necessario coordina gli approfondimenti con professionisti associati. Nel primo contatto indica situazione, urgenza ed elenco dei documenti disponibili; per eventuali documenti personali, le modalità di trasmissione possono essere concordate dopo il contatto. I recapiti sono disponibili nella pagina contatti.
Domande frequenti
L’odv deve occuparsi dell’aggiornamento del modello?
L’art. 6 attribuisce a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento. Nel caso concreto resta da verificare come tale compito sia disciplinato e documentato.
Qual è il primo documento da controllare dopo una criticità?
Non esiste un documento unico sufficiente per ogni situazione. Il primo passaggio utile è collocare la criticità nel tempo e nel processo interessato, poi confrontare la versione del modello, il protocollo, i poteri e i documenti disponibili per quel periodo.
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