Aggiornare il modello 231 dopo una criticità ambientale: responsabilità ex art. 25-undecies e difendibilità

Aggiornamento del Modello 231 dopo criticità ambientali: art. 6, art. 25-undecies, matrice decisionale, documenti, deleghe e flussi OdV.

Un aggiornamento del Modello 231 dopo una criticità ambientale può creare responsabilità per l’ente? L’aggiornamento, considerato isolatamente, non consente di stabilire il caso concreto. L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 collega le sanzioni per l’ente alla commissione delle fattispecie indicate dalla norma; per i reati commessi da soggetti apicali, l’art. 6 richiede inoltre, tra le condizioni previste, un modello adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto e idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per questo l’aggiornamento successivo va letto su due piani distinti: può definire misure organizzative per l’attività futura, mentre la verifica dell’assetto rilevante alla data della criticità richiede una ricostruzione separata. Un aggiornamento posteriore non soddisfa, da sola, la condizione dell’art. 6 relativa all’adozione e all’efficace attuazione del modello prima della commissione del fatto.

In sintesi

  • L’art. 25-undecies prevede sanzioni per l’ente in relazione alla commissione delle fattispecie che indica.
  • Per l’ipotesi dei soggetti apicali, l’art. 6 riferisce adozione ed efficace attuazione del modello a un momento anteriore alla commissione del fatto.
  • Un aggiornamento successivo può individuare un processo, una delega o un flusso da riallineare, ma va distinto dai documenti anteriori alla criticità.
  • Variazioni di attività, ruoli, aree di deposito, appalti o soggetti esterni rendono utile verificare coerenza tra mappa dei rischi, protocolli, poteri e flussi verso l’OdV.
  • Verbali, prescrizioni, ispezioni e anomalie nella gestione dei rifiuti richiedono una cronologia ordinata di fatti, documenti disponibili e misure successive.

La regola temporale dell’art. 6 per i soggetti apicali

L’art. 6 disciplina l’ipotesi in cui il reato sia commesso da persone in posizione apicale. Tra le condizioni elencate dalla disposizione figurano l’adozione e l’efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; la vigilanza e l’aggiornamento sono affidati a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il passaggio operativo è quindi temporale: occorre distinguere la data del fatto, la versione del modello allora vigente, i protocolli applicabili, i poteri effettivamente attribuiti e le evidenze disponibili. Questa ricostruzione non coincide con il piano delle modifiche introdotte dopo la criticità.

Quando aggiornare procedure, deleghe e flussi informativi

Un riesame è appropriato quando l’operatività cambia in modo da incidere sulle attività nelle quali possono essere commessi reati o sui protocolli che programmano la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente. Il modello previsto dall’art. 6 deve infatti individuare tali attività e prevedere specifici protocolli.

Possono richiedere una verifica il passaggio a un nuovo trasportatore, l’avvio di una linea produttiva, la modifica delle aree di deposito, un diverso assetto di poteri o il mutamento del referente operativo. La verifica deve chiarire da quando il cambiamento era attivo, quali documenti lo descrivono e se modello, deleghe, procedure e flussi verso l’OdV risultano coerenti con l’operatività effettiva.

Un aggiornamento mirato può indicare processo interessato, rischio da presidiare, responsabile dell’attuazione, flusso informativo e data di entrata in vigore. Si tratta di una modalità organizzativa utile a rendere distinguibili il presidio prospettico e la documentazione storica.

Matrice decisionale: alternative a confronto

SituazioneSegnale da verificareRischio organizzativoConseguenza operativa
Criticità isolata, con processo invariatoAutorizzazioni, ruoli, controlli e comunicazioni anteriori risultano datati e coerenti.La presenza di un documento non chiarisce da sola l’effettiva attuazione del presidio.Ricostruire fatto, processo e controlli disponibili alla data rilevante; aggiornare se emerge un disallineamento concreto.
Cambiamento organizzativo o operativoMappa dei rischi, deleghe e procedura risultano riallineate rispetto alla nuova attività.Istruzioni superate, deleghe non coerenti con i poteri effettivi o flussi OdV non adeguati.Confrontare data del cambiamento, data dell’aggiornamento e documenti di attuazione.
Prescrizione, verbale o anomalia sui rifiutiLa cronologia separa il fatto, le misure immediate e gli interventi successivi.Documenti dispersi o ricostruzioni che confondono periodi diversi.Conservare ordinatamente gli originali disponibili e delimitare il perimetro del processo interessato.
Aggiornamento adottato dopo il fattoIl provvedimento identifica espressamente la decorrenza della nuova misura.Sovrapposizione fra il nuovo assetto e quello da ricostruire per il periodo precedente.Tenere separati fascicolo storico e piano correttivo; verificare documenti e misure anteriori.

La matrice non definisce la responsabilità del caso concreto. Serve a individuare l’alternativa documentale da esaminare: continuità del presidio, disallineamento legato a un cambiamento, criticità circoscritta oppure intervento successivo. Il dato decisivo resta la sequenza tra attività svolta, ruoli, poteri, protocollo e data rilevante.

Box di aggiornamento normativo: D.L. 116/2025 e l. 147/2025

Il D.L. 116/2025 ha apportato modifiche all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001; la L. 147/2025 ha convertito il decreto-legge con modificazioni. Il testo vigente dell’art. 25-undecies va quindi confrontato con i processi effettivamente esposti, senza trasformare il catalogo normativo in una conclusione sul singolo caso.

Nel quadro dei rifiuti, l’art. 255-bis disciplina specifiche ipotesi di abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi; l’art. 255-ter riguarda l’abbandono o deposito di rifiuti pericolosi; l’art. 256 disciplina attività di gestione dei rifiuti svolte in mancanza dei titoli indicati dalla disposizione; l’art. 256-bis disciplina la combustione illecita di rifiuti. I riferimenti aiutano a delimitare i processi da verificare, non a qualificare una condotta aziendale.

Area di rischio, processo e documento da verificare

Area di rischioFattispecie o processo da confrontareDocumento da verificare
Deposito e movimentazione di rifiuti non pericolosiArt. 255-bis; istruzioni operative e controllo delle aree.Procedure, planimetrie operative, registrazioni di controllo e flussi all’OdV.
Gestione di rifiuti pericolosiArt. 255-ter; ruoli, deposito e gestione delle anomalie.Deleghe pertinenti, istruzioni, evidenze formative e comunicazioni interne disponibili.
Raccolta, trasporto, recupero o smaltimentoArt. 256; verifica dei titoli richiesti per l’attività concretamente svolta.Autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni disponibili, contratti e tracciabilità dei soggetti coinvolti.
Rifiuti destinati o sottoposti a combustioneArt. 256-bis; presidio del deposito e gestione delle segnalazioni.Procedure di prevenzione, segnalazioni, controlli e provvedimenti disponibili.

Scenario pratico: la procedura aggiornata dopo un’anomalia

Un’impresa rileva un’anomalia nella gestione di rifiuti affidata a un soggetto esterno. Dopo il rilievo aggiorna la procedura, designa un referente operativo e introduce un flusso periodico verso l’OdV. L’intervento può ordinare la gestione successiva, ma non sostituisce la ricostruzione dei documenti e delle misure anteriori, necessaria per verificare le condizioni temporali previste dall’art. 6 per l’ipotesi dei soggetti apicali.

La verifica richiede due fascicoli distinti: il fascicolo antecedente, con contratto, titoli disponibili, deleghe, istruzioni e comunicazioni; e il fascicolo dell’intervento successivo, con data, ragione della modifica e documenti di attuazione. Il confronto cambia se il processo esterno risulta già mappato e disciplinato da evidenze anteriori, oppure se l’attività era stata avviata senza un presidio documentato corrispondente.

Documenti e ruoli da ricostruire

La raccolta non consiste nel produrre documenti in quantità, ma nel renderne leggibile la relazione con data, processo e soggetto responsabile. Per ogni attività interessata è utile ordinare modello e relative versioni, protocolli, deleghe, poteri di firma, titoli ambientali disponibili, contratti con soggetti esterni, registrazioni di controllo, flussi e verbali dell’OdV, segnalazioni e atti ricevuti.

Mini-checklist operativa

  • Collocare nel tempo il fatto, l’eventuale cambiamento organizzativo o operativo e le misure adottate.
  • Individuare la versione del modello e del protocollo ambientale vigente alla data rilevante.
  • Confrontare ruoli, deleghe, poteri effettivi e flussi verso l’OdV applicabili al processo interessato.
  • Separare le evidenze antecedenti dalla criticità e gli interventi documentati successivamente.

Amministratore delegato, responsabile HSE, ufficio legale e OdV contribuiscono su piani diversi: operatività, controlli, poteri decisionali, vigilanza e documentazione. La pagina dedicata a modello 231 ambiente, procedure e flussi OdV illustra il raccordo tra questi elementi.

Quando coinvolgere una valutazione documentale

Una verifica professionale è indicata quando sono presenti un’ispezione, un verbale, una prescrizione, una contestazione, una variazione organizzativa non recepita o un disallineamento tra attività svolte e documenti del modello. La priorità è preservare la sequenza dei fatti e distinguere quanto era disponibile prima della criticità dalle correzioni intervenute dopo.

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, confrontando documenti aziendali e ambientali, ruoli, flussi decisionali, controlli e ricadute contabili, fiscali ed economico-organizzative; quando necessario coordina gli approfondimenti con professionisti associati. Nel primo contatto indica situazione, urgenza ed elenco dei documenti disponibili; per eventuali documenti personali, le modalità di trasmissione possono essere concordate dopo il contatto. I recapiti sono disponibili nella pagina contatti.

Domande frequenti

L’odv deve occuparsi dell’aggiornamento del modello?

L’art. 6 attribuisce a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento. Nel caso concreto resta da verificare come tale compito sia disciplinato e documentato.

Qual è il primo documento da controllare dopo una criticità?

Non esiste un documento unico sufficiente per ogni situazione. Il primo passaggio utile è collocare la criticità nel tempo e nel processo interessato, poi confrontare la versione del modello, il protocollo, i poteri e i documenti disponibili per quel periodo.

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Fonti e riferimenti

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