Art. 25-undecies: come collegare modello 231 ambiente, procedure e flussi ODV

Art. 25-undecies e Modello 231 ambiente: come raccordare attività a rischio, procedure, deleghe, risorse finanziarie e flussi ODV, con attenzione agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis.

Come verificare se il Modello 231 ambiente è davvero collegato alle decisioni, ai controlli e alle informazioni che arrivano all’Organismo di Vigilanza? Nella responsabilità 231 reati ambientali art. 25-undecies, il punto non è la presenza isolata di una procedura o di un verbale ODV, ma la coerenza tra attività sensibili, protocolli, ruoli, evidenze e flussi informativi. L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 indica le esigenze del modello: individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni, modalità di gestione delle risorse finanziarie, obblighi di informazione verso l’organismo di vigilanza e sistema disciplinare.

La verifica resta documentale e organizzativa: la qualificazione di fatti, condotte o responsabilità richiede l’esame del caso concreto.

In sintesi

  • L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 prevede sanzioni per l’ente in relazione ai reati ambientali indicati dalla norma.
  • Se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale indicati dall’art. 5, comma 1, lettera a), l’art. 6 stabilisce le condizioni che l’ente deve provare per non rispondere.
  • Il Modello deve collegare attività sensibili, protocolli decisionali, gestione delle risorse finanziarie, informazioni all’ODV e sistema disciplinare.
  • Gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006 sono richiamati dall’art. 25-undecies e richiedono un aggiornamento ragionato della mappa dei processi interessati.
  • Ispezioni, prescrizioni, contestazioni o documenti non ricostruibili rendono prioritario ordinare atti, date, ruoli e comunicazioni già disponibili.

Art. 6 e modello 231 ambiente: la regola per i soggetti apicali

Se il reato è stato commesso dalle persone indicate dall’art. 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001, l’art. 6, comma 1, prevede che l’ente non risponda se prova quattro condizioni: l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l’affidamento della vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello, nonché del suo aggiornamento, a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; l’elusione fraudolenta del modello; l’assenza di omessa o insufficiente vigilanza dell’organismo.

Questo passaggio non consente di trattare il Modello 231 ambiente come un documento autonomo dall’operatività. Il comma 2 dell’art. 6 richiede che il modello risponda alle esigenze proporzionate all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati. Per il perimetro ambientale, la verifica parte quindi dal processo aziendale effettivamente svolto e dal raccordo con il presidio previsto.

Art. 25-undecies: il perimetro da riportare nei processi

L’art. 25-undecies individua reati ambientali rispetto ai quali si applicano all’ente sanzioni pecuniarie; per i casi espressamente previsti dalla disposizione si applicano anche sanzioni interdittive. Nel catalogo riferito al D.Lgs. 152/2006 sono inclusi, tra gli altri, gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis.

Il richiamo normativo non è una qualificazione automatica di un episodio aziendale. Serve invece a formulare una domanda concreta: quale attività dell’impresa può essere interessata, quale procedura disciplina le decisioni, chi interviene, quale controllo è previsto e quali documenti consentono di ricostruire il percorso?

Procedure ambientali: dal rischio alla decisione tracciabile

Una procedura utile al Modello 231 ambiente dovrebbe consentire di leggere il processo dall’input iniziale alla decisione, al controllo e alla conservazione dell’evidenza. Il protocollo richiesto dall’art. 6 è diretto a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire: una procedura generale può quindi richiedere verifica se non rende riconoscibile quale decisione disciplina.

Per ciascuna attività sensibile è utile confrontare: il documento che avvia il processo, il responsabile incaricato, il controllo previsto, l’eventuale autorizzazione o approvazione e il documento prodotto. Se i passaggi sono distribuiti tra istruzioni, organigrammi, deleghe e registrazioni, occorre controllare che date, responsabilità e sequenza non risultino incoerenti.

Per approfondire questo raccordo documentale può essere utile la Approfondisci: verifica di deleghe e controlli nel Modello 231 ambiente.

Flussi ODV: quale informazione deve arrivare alla vigilanza

L’art. 6, comma 2, lettera d), richiede obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli. Nel Modello 231 ambiente, il flusso verso l’ODV va letto insieme al processo da cui nasce: non basta rilevare l’esistenza di una comunicazione se non è possibile comprenderne mittente, oggetto, periodo e documenti di supporto.

La verifica può distinguere le informazioni periodiche dagli eventi che, secondo le procedure aziendali, richiedono una segnalazione o un’escalation. Per un campione di documenti, è opportuno ricostruire la sequenza tra evento, valutazione interna, decisione, controllo e informativa. I verbali ODV, i report e gli allegati assumono così un significato verificabile rispetto al processo cui si riferiscono.

Deleghe e risorse finanziarie: elementi distinti dello stesso controllo

La delega può chiarire compiti e poteri attribuiti, ma non sostituisce né il protocollo che disciplina la decisione né gli obblighi informativi verso l’ODV. Il confronto riguarda il perimetro della delega, la coerenza con organigrammi e procedure e il soggetto che risulta coinvolto nei documenti del processo.

L’art. 6, comma 2, lettera c), richiede modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati. La norma non definisce un modello documentale unico. Nella verifica del caso può essere utile individuare, per le decisioni ambientali che comportano impegni o pagamenti, le approvazioni, i soggetti intervenuti e le evidenze amministrative pertinenti.

Alternative a confronto

AlternativaSegnale favorevoleRischio da verificareConseguenza operativa
Procedura collegata al ModelloAttività sensibile, responsabile, controllo, evidenza e flusso ODV sono riconoscibili.La procedura non corrisponde ai documenti o all’operatività disponibile.Ricostruire un campione dall’input iniziale alla comunicazione verso l’ODV.
Delega senza raccordo proceduralePoteri e compiti risultano formalizzati.Non emerge come il delegato gestisca controlli, anomalie o informazioni all’ODV.Confrontare delega, procedura, evidenze e criteri di escalation.
Flusso ODV periodico ma genericoEsistono report o verbali datati.Mancano contenuti, allegati o riferimenti leggibili al processo.Individuare le evidenze necessarie per rendere ricostruibile il flusso.
Ispezione, prescrizione o contestazioneAtti, date e soggetti sono ordinabili.Versioni, ruoli e comunicazioni risultano dispersi.Preservare gli atti disponibili e ricostruire il percorso senza creare retroattivamente evidenze.

Le alternative hanno conseguenze diverse. Una procedura collegata al Modello richiede verifica di applicazione; una delega senza raccordo o un flusso generico richiedono di delimitare l’incongruenza; un atto esterno impone priorità nella raccolta dei documenti e nell’individuazione delle scadenze.

Aggiornamento normativo e matrice degli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis

Il D.L. 116/2025, art. 6, ha modificato l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001; la L. 147/2025 ha convertito il decreto-legge con modificazioni. L’aggiornamento richiede di riesaminare il testo vigente dell’art. 25-undecies e la corrispondenza tra fattispecie richiamate, mappa delle attività sensibili, parte speciale del Modello e procedure effettivamente applicate.

Area di rischioFattispecie o processo da verificareDocumento da verificare
Art. 255-bisConfronto tra fattispecie richiamata dall’art. 25-undecies e attività effettivamente svolte.Mappa dei rischi, procedura applicabile, ruoli e flusso ODV.
Art. 255-terConfronto tra le ipotesi richiamate e il perimetro operativo documentato.Parte speciale, istruzioni operative, controlli e verbali ODV.
Art. 256Gestione dei rifiuti rispetto al richiamo contenuto nell’art. 25-undecies.Procedure, incarichi, registrazioni e documenti delle decisioni.
Art. 256-bisFattispecie relativa alla combustione illecita di rifiuti, da leggere sul testo vigente e sui fatti disponibili.Segnalazioni, atti disponibili, comunicazioni interne e flussi ODV.

La matrice è uno strumento di verifica documentale, non una conclusione su una vicenda concreta. Per ogni riga è utile annotare il processo interessato, la versione normativa esaminata, il responsabile della verifica e l’eventuale informativa all’ODV.

Scenario operativo: richiesta di chiarimenti su un processo ambientale

Quando arriva una richiesta di chiarimenti su un processo ambientale, il primo passaggio è delimitare fatto, data, processo e documenti già disponibili. Il secondo è individuare quale procedura avrebbe dovuto disciplinare decisioni e controlli. Il terzo è verificare se l’informazione è arrivata alla direzione e all’ODV secondo le regole interne applicabili.

Se non è possibile ricostruire la corrispondenza tra ruoli formalizzati, attività svolte e flussi informativi, il punto va trattato come incongruenza da verificare. Alcuni passaggi possono richiedere un professionista abilitato in base al caso concreto, in particolare quando siano necessari approfondimenti tecnici o legali.

Quando sottoporre il caso a una prima valutazione

È opportuno coinvolgere lo studio in presenza di ispezione, verbale, prescrizione, contestazione, modifica del processo o difficoltà nel ricostruire deleghe, controlli e flussi ODV. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, ordinando la documentazione aziendale e ambientale e coordinando gli approfondimenti necessari con professionisti associati quando siano richieste valutazioni legali o tecniche.

Nella prima richiesta, attraverso il canale indicato dal form, trasmetti soltanto quanto necessario: situazione da esaminare, urgenza, eventuali atti ricevuti, processo coinvolto e documenti iniziali pertinenti, quali Modello, procedura, delega e comunicazioni disponibili.

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Fonti e riferimenti

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