Come valutare la responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies e la difendibilità del modello

Come valutare la responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies: aggiornamenti, matrice dei rischi, controlli diagnostici e documenti del Modello 231.

Valutare la responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies significa verificare se il Modello 231 è collegato ai processi ambientali effettivamente svolti dall’impresa e se ruoli, protocolli e documenti consentono di ricostruire decisioni e controlli. Non basta accertare l’esistenza formale del modello, di una delega o di un titolo abilitativo: occorre confrontarli con l’operatività concreta e con le evidenze disponibili.

La valutazione parte dal catalogo dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, prosegue con la mappatura delle attività esposte e termina con una decisione ordinata sugli approfondimenti organizzativi, tecnici e giuridici necessari nel caso concreto. L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 richiede che il modello individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati e preveda protocolli per programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente.

In sintesi

  • L’art. 25-undecies collega all’ente le sanzioni previste dalla disposizione in relazione ai reati ambientali richiamati.
  • La verifica deve partire dalle attività aziendali, non da un elenco astratto di documenti.
  • Il modello va confrontato con poteri, decisioni, fornitori, flussi informativi e controlli realmente praticati.
  • La documentazione serve a ricostruire i fatti e non a qualificare anticipatamente il caso concreto.
  • Le modifiche introdotte dal D.L. 116/2025, convertito con modificazioni dalla L. 147/2025, richiedono un confronto con il testo vigente.

Che cosa si valuta nell’art. 25-undecies

L’art. 25-undecies disciplina l’applicazione di sanzioni pecuniarie all’ente in relazione alla commissione dei reati ambientali indicati dalla norma. La prima domanda utile è quindi quali attività dell’impresa possano entrare in contatto con le fattispecie richiamate: gestione dei rifiuti, impianti, scarichi, emissioni, rapporti con trasportatori o gestori esterni e decisioni che incidono su tali processi.

Per la gestione dei rifiuti, l’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 riguarda, tra l’altro, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Gli artt. 255-bis e 255-ter disciplinano rispettivamente ipotesi di abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi in casi particolari e di rifiuti pericolosi; l’art. 256-bis disciplina la combustione illecita di rifiuti.

Questi riferimenti non autorizzano a qualificare un’anomalia aziendale come reato né a formulare conclusioni sulla responsabilità dell’ente. Servono a individuare il perimetro normativo da far esaminare ai professionisti competenti e a stabilire quali processi e prove documentali debbano essere ordinati subito.

Aggiornamento normativo da inserire nella verifica

Aggiornamento normativo. Il D.L. 116/2025, art. 6, ha apportato modifiche all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. La L. 147/2025 ha convertito il decreto-legge con modificazioni. Prima di aggiornare una mappa dei rischi, un protocollo o una procedura, è necessario confrontare il testo vigente dell’art. 25-undecies e delle disposizioni ambientali pertinenti al processo esaminato.

Una scheda interna di aggiornamento può registrare la fonte consultata, la data della verifica, il processo potenzialmente interessato, il responsabile della valutazione, i documenti da riesaminare e la decisione da sottoporre agli organi aziendali o all’ODV. È un metodo organizzativo: non sostituisce l’interpretazione giuridica della norma o la valutazione tecnica del fatto.

Matrice operativa per la responsabilità 231 reati ambientali

La matrice seguente consente di trasformare il catalogo normativo in verifiche aziendali circoscritte. Le righe non attribuiscono una fattispecie al caso concreto: indicano soltanto il collegamento da verificare tra area operativa, processo e documentazione.

Area di rischioFattispecie/processo aziendaleDocumento da verificare
Gestione dei rifiutiRaccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione; confronto con l’art. 256 D.Lgs. 152/2006Titoli disponibili, incarichi e contratti, registri di carico e scarico se applicabili, formulari disponibili, istruzioni operative e controlli sui fornitori
Deposito o abbandonoEventi o segnalazioni relativi a rifiuti non pericolosi o pericolosi; confronto con gli artt. 255-bis e 255-terCronologia, segnalazioni interne, fotografie o rilievi disponibili, comunicazioni, decisioni adottate e verbali di verifica
Combustione di rifiutiEventi o elementi da approfondire rispetto all’art. 256-bisSegnalazioni, cronologia, documentazione relativa ai luoghi e alle misure adottate, flussi informativi verso i soggetti competenti
Governance del modelloDecisioni ambientali e attività individuate come sensibili ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 231/2001Modello 231, protocolli, deleghe, poteri di spesa, verbali ODV, evidenze dei controlli e delle escalation

La matrice è utile solo se aggiornata con il processo effettivo: un documento presente ma estraneo alla decisione reale non risolve l’incongruenza da verificare.

Diagnosi operativa della tenuta del modello 231

  1. Delimitare il processo. Identificare reparto, impianto, attività, soggetti coinvolti, fornitori e periodo rilevante. Separare i fatti documentati dalle informazioni ancora da verificare.
  2. Ricostruire le decisioni. Confrontare chi ha autorizzato l’attività, scelto il fornitore, disposto una spesa o gestito un’anomalia con deleghe, poteri e protocolli previsti dal modello.
  3. Verificare le evidenze. Ordinare documenti originari, comunicazioni, registrazioni, controlli e verbali ODV secondo una cronologia. Non integrare retroattivamente la documentazione per colmare lacune.
  4. Stabilire la priorità. Distinguere ciò che richiede un approfondimento tecnico o giuridico da ciò che può essere verificato sul piano organizzativo e documentale.

Questo percorso diagnostico risponde alla domanda centrale: il presidio previsto dal Modello 231 era collegato al processo e le sue modalità di applicazione sono ricostruibili attraverso evidenze disponibili? La risposta richiede sempre di mantenere distinta la verifica organizzativa dalla qualificazione del fatto.

Deleghe, protocolli e flussi verso l’odv

Ai sensi dell’art. 6, il modello deve individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati e prevedere specifici protocolli per le decisioni dell’ente. Nella valutazione della responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies, una delega va quindi letta insieme ai poteri concretamente esercitati, alle sostituzioni, alle autorizzazioni di spesa e alle tracce delle decisioni.

Lo stesso vale per i flussi informativi: occorre verificare se il modello prevede un passaggio verso l’ODV per il tipo di evento considerato e se esistono evidenze del flusso. I verbali ODV, le segnalazioni, le richieste di chiarimento e le risposte aziendali non costituiscono da soli una conclusione sul caso, ma rendono verificabile il percorso seguito.

Per approfondire il collegamento tra processi, ruoli e documenti, consulta Approfondisci: la checklist per direzione, HSE e ODV.

Quando ordinare subito i documenti

Una verifica accelerata è opportuna quando emerge una richiesta documentale, un verbale, una prescrizione, una segnalazione interna o una discrepanza nella gestione dei rifiuti. In questa fase è utile conservare l’ordine cronologico dei documenti disponibili e predisporre un elenco separato delle informazioni mancanti, senza formulare ricostruzioni non verificabili.

Il primo quadro può comprendere Modello 231, protocolli ambientali, deleghe, titoli disponibili, contratti con fornitori, registrazioni operative, comunicazioni e verbali ODV. La pertinenza dei singoli documenti dipende dal processo concreto e può richiedere il contributo di professionisti abilitati per i profili tecnici o giuridici.

Domande frequenti

Un modello 231 già adottato chiude la valutazione?

No. La valutazione deve verificare le attività sensibili, i protocolli e la corrispondenza tra la struttura documentale e le decisioni effettivamente assunte.

Una delega ambientale è sufficiente?

La delega è un elemento da esaminare insieme a poteri effettivi, protocolli, evidenze delle decisioni e flussi informativi pertinenti.

Quali articoli controllare in caso di rifiuti?

Il punto di partenza dipende dal processo e dai fatti disponibili. La fonte primaria comprende, tra le disposizioni da confrontare, gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006; la qualificazione del caso richiede l’approfondimento appropriato.

Fonti e riferimenti

Quando sottoporre il caso allo studio

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto attraverso una prima analisi dei documenti aziendali e ambientali relativi al Modello 231, confrontando ruoli, flussi decisionali, controlli e ricadute organizzative. Quando il caso lo richiede, coordina gli approfondimenti con professionisti associati per gli aspetti tecnici o legali.

Nel form indica la situazione, l’urgenza e l’elenco dei documenti disponibili. Documenti personali, riservati o sensibili devono essere trasmessi soltanto dopo il contatto, tramite un canale sicuro concordato con lo studio.

Richiedi una valutazione di difendibilità del Modello 231.

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