
Se arriva una richiesta documentale su rifiuti, scarichi o emissioni, il vostro Modello 231 ambiente consente di ricostruire attività, decisioni, controlli e flussi verso l’ODV? Nella responsabilità 231 per reati ambientali prevista dall’art. 25-undecies, avere una procedura o una delega non chiude la verifica. Direzione, HSE e Organismo di Vigilanza devono poter confrontare ciò che il modello prevede con il processo effettivamente svolto e con le evidenze disponibili.
L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 richiede che il modello individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, preveda protocolli per le decisioni dell’ente, modalità di gestione delle risorse finanziarie, obblighi informativi verso l’organismo di vigilanza e un sistema disciplinare. L’art. 25-undecies collega sanzioni per l’ente ai reati ambientali indicati dalla disposizione. Il catalogo normativo orienta la mappatura; non è, da solo, una qualificazione del fatto aziendale concreto.
In sintesi
- La verifica del Modello 231 ambiente parte dai processi reali: rifiuti, scarichi, emissioni, rapporti con terzi e relative decisioni aziendali.
- Per ogni processo occorre rendere leggibili responsabile, potere esercitato, controllo previsto, documento disponibile e informazione eventualmente inviata all’ODV.
- L’art. 25-undecies richiama, tra gli altri, gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006; tali riferimenti aiutano a delimitare i documenti da esaminare.
- Un documento assente o incoerente è un elemento da ricostruire: non consente, da solo, conclusioni sul caso.
- Una richiesta documentale, un verbale, una prescrizione, una contestazione o un’anomalia non chiusa richiedono una ricostruzione tempestiva e ordinata.
Errore da correggere: scambiare il documento per il controllo
Un protocollo ambientale, un organigramma o una delega hanno utilità soltanto se possono essere messi in relazione con l’attività svolta. Per questo la verifica non dovrebbe iniziare dal solo indice del Modello 231, ma dalla sequenza operativa: quale attività è stata eseguita, chi ha deciso, con quali poteri, quali controlli erano previsti e quali tracce sono disponibili.
Per i reati commessi da soggetti apicali, l’art. 6 indica le condizioni in presenza delle quali l’ente non risponde, comprese l’adozione e l’efficace attuazione preventiva di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l’affidamento della vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l’elusione fraudolenta del modello e l’assenza di omessa o insufficiente vigilanza. La presenza di un singolo documento non consente di anticipare questa verifica.
La regola operativa dell’art. 25-undecies
L’art. 25-undecies disciplina le sanzioni applicabili all’ente in relazione ai reati ambientali individuati dalla norma. Nel quadro del D.Lgs. 152/2006, il testo richiama, tra gli altri, gli artt. 137, 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis, 257, 258, 259, 260-bis e 279. Per direzione e HSE, questo perimetro va tradotto in processi da controllare; per l’ODV, in informazioni che il modello deve rendere trasmissibili e verificabili.
Il punto pratico è evitare due errori opposti: trattare ogni processo ambientale come identico oppure estrarre dal catalogo una conclusione sul singolo evento. Una verifica utile collega invece la fattispecie richiamata al processo aziendale pertinente, ai soggetti coinvolti e alle prove documentali da acquisire. Per il raccordo tra attribuzioni, controlli e tracciabilità, consulta Approfondisci: l’approfondimento su art. 25-undecies, deleghe e controlli documentati.
Matrice di verifica per processi e documenti
Quando coinvolgere lo studio. Per una prima valutazione, indica situazione, urgenza e documenti o informazioni iniziali pertinenti tramite il form.
Questa matrice è uno strumento di raccolta e confronto. Non classifica automaticamente un fatto: serve a non lasciare scollegati perimetro normativo, attività aziendale, ruoli e documentazione.
| Area di rischio | Fattispecie o processo da confrontare | Documento da verificare |
|---|---|---|
| Gestione di rifiuti | Processi da confrontare con i richiami agli artt. 255-bis, 255-ter e 256 del D.Lgs. 152/2006. | Procedura applicabile, attribuzione dei ruoli, decisioni, controlli e tracce del processo. |
| Combustione di rifiuti | Segnalazioni o attività da verificare rispetto al richiamo dell’art. 256-bis. | Segnalazione ricevuta, cronologia delle verifiche, decisioni e comunicazioni previste dal modello. |
| Scarichi | Attività da mappare rispetto ai richiami dell’art. 137 contenuti nell’art. 25-undecies. | Documento che identifica attività, responsabili, controlli e flussi informativi. |
| Emissioni | Attività da esaminare rispetto al richiamo dell’art. 279, comma 5. | Procedura pertinente, evidenze dei controlli, responsabile della verifica e flusso verso l’ODV. |
| Rapporti con terzi | Snodi nei quali un soggetto esterno interviene nel processo ambientale dell’impresa. | Incarico o contratto disponibile, attribuzioni interne, approvazioni e controlli del rapporto. |
Box di aggiornamento normativo
Il D.L. 116/2025, art. 6, ha modificato l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001; la L. 147/2025, art. 1, ne ha disposto la conversione con modificazioni. Quando si aggiorna la mappatura del rischio o un protocollo ambientale, occorre quindi verificare il testo vigente coordinato dell’art. 25-undecies e i rinvii normativi pertinenti.
Nel perimetro da controllare rientrano anche gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006, espressamente richiamati dall’art. 25-undecies. Il loro esame serve a individuare processi e documenti rilevanti per la verifica interna; la valutazione del fatto specifico richiede gli approfondimenti appropriati alla situazione concreta.
Come rimediare: percorso di correzione
- Fissare l’input. Delimitare attività, unità coinvolta, periodo, soggetti interni ed esterni, atto o segnalazione ricevuti. Separare i dati verificati dalle informazioni ancora da confermare.
- Ricostruire il processo. HSE ricostruisce attività, controlli e anomalie nel proprio perimetro; la direzione individua poteri, decisioni e risorse; le funzioni coinvolte raccolgono le evidenze disponibili.
- Confrontare il processo con il modello. Individuare protocollo applicabile, responsabile operativo, poteri decisionali, controlli previsti e obblighi di informazione verso l’ODV.
- Registrare l’incongruenza. Distinguere documento assente, documento incoerente e documento da approfondire, senza attribuire retroattivamente efficacia a passaggi non eseguiti o non tracciati.
Scenario pratico: richiesta di documenti su un processo di gestione rifiuti
Un’impresa riceve una richiesta documentale relativa a un processo di gestione rifiuti. Gli input iniziali sono la richiesta ricevuta, la procedura interna, le deleghe disponibili, le registrazioni e la cronologia delle decisioni. HSE ricostruisce il processo e le verifiche svolte; direzione e funzioni amministrative o acquisti ricostruiscono attribuzioni, approvazioni e rapporto con eventuali terzi. Il confronto con il Modello 231 deve stabilire quale protocollo era applicabile e quale flusso informativo fosse previsto.
L’ODV va informato secondo le modalità stabilite dal modello quando l’evento o la richiesta rientra nel flusso previsto; la comunicazione deve conservare gli elementi necessari a seguire l’anomalia e le azioni successive. Se non è possibile ricostruire ruoli, passaggi decisionali o documenti essenziali, oppure è presente un verbale, una prescrizione o una contestazione, la soglia della sola verifica interna è superata e occorre coinvolgere assistenza professionale adeguata al caso.
Ruoli e flussi che devono risultare leggibili
La direzione presidia l’assetto decisionale, l’assegnazione dei poteri e le risorse. HSE ricostruisce attività, controlli e anomalie ambientali. Le funzioni amministrative e acquisti mettono a disposizione le tracce su decisioni, approvazioni e rapporti che incidono sul processo esaminato. L’ODV svolge il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento, nei termini previsti dall’art. 6.
Il fascicolo utile non è un insieme indistinto di allegati: per ciascuna anomalia deve poter emergere una sequenza composta da evento, responsabile, documento, decisione, eventuale informazione all’ODV e verifica successiva. Ciò rende possibile individuare cosa deve essere approfondito senza sovrapporre fatti accertati e ricostruzioni da completare.
Quando chiedere una valutazione sul caso
La verifica merita assistenza quando arriva un verbale, una prescrizione, una richiesta di documenti o una contestazione; quando una segnalazione interna non è stata chiusa; quando deleghe, ruoli e prassi non coincidono; oppure quando le evidenze disponibili non consentono di ricostruire i passaggi decisionali e i flussi verso l’ODV.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio. Lo studio svolge una prima analisi dei documenti aziendali e ambientali relativi al Modello 231, confrontando ruoli, flussi decisionali, controlli e ricadute contabili, fiscali ed economico-organizzative. Alcuni passaggi possono richiedere un professionista abilitato in base al caso concreto.
Per una prima lettura, invia tramite il form solo quanto necessario: situazione, urgenza, eventuale atto ricevuto, procedura pertinente, deleghe disponibili, flussi ODV e cronologia essenziale. Richiedi una prima valutazione.
Fonti e riferimenti
- D.Lgs. 231/2001, art. 6, Normattiva.
- D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies, Normattiva.
- D.L. 116/2025, art. 6, Normattiva.
- L. 147/2025, art. 1, Normattiva.
- D.Lgs. 152/2006, artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis, Normattiva.


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