
Nel primo confronto sulla responsabilità 231 per reati ambientali non si ottiene una dichiarazione preventiva di conformità né una conclusione sulla responsabilità dell’ente. Si costruisce invece una risposta utilizzabile: quali attività aziendali sono realmente esposte, quali ruoli decidono o controllano, quali documenti provano il funzionamento dei presidi e quali scostamenti richiedono una priorità immediata. Il punto non è sommare autorizzazioni, deleghe e Modello 231, ma verificare se raccontano lo stesso processo operativo.
Per amministratori, HSE, OdV e ufficio legale, l’esito atteso è un fascicolo ragionato: una mappa delle aree da approfondire, delle evidenze disponibili e delle incongruenze che possono incidere sulle decisioni aziendali. Il catalogo dell’art. 25-undecies non trasforma da solo un fatto in responsabilità dell’ente; serve a circoscrivere le fattispecie da esaminare insieme ai fatti, ai soggetti coinvolti e alla documentazione contemporanea agli eventi.
In sintesi
- Il primo incontro parte dalle attività effettive, non dal solo indice del Modello 231.
- Deleghe, procedure, autorizzazioni e flussi verso l’OdV vanno letti come evidenze collegate allo stesso processo.
- Una differenza tra documento e operatività non prova da sola un illecito, ma indica cosa ricostruire con priorità.
- La gestione non autorizzata dei rifiuti richiede di distinguere attività svolta, rifiuto e titolo abilitativo applicabile.
- Le modifiche introdotte dal D.L. 116/2025, convertito dalla L. 147/2025, rendono opportuno verificare il testo vigente dell’art. 25-undecies e i processi interessati.
Flusso documentale del primo confronto
Il fascicolo può seguire un unico flusso documentale, utile sia prima di una verifica interna sia quando emergono una prescrizione, una richiesta documentale o una criticità segnalata. L’ordine evita un errore frequente: partire dalle formule del modello e cercare successivamente fatti che le confermino.
- Dato iniziale: attività e responsabilità. Si ricostruiscono le attività ambientali concretamente svolte, le unità coinvolte, chi decide, chi esegue e chi controlla. L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 richiede che il modello individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati. Una delega può essere rilevante, ma non sostituisce la verifica di chi abbia operato, con quali poteri e secondo quale flusso.
- Verifica: regole dichiarate ed evidenze. Si affiancano il Modello 231 e i protocolli applicabili alle autorizzazioni, alle iscrizioni o comunicazioni pertinenti, ai registri e alle evidenze dei controlli, oltre ai flussi informativi destinati all’OdV. La domanda pratica è: “Per questa decisione o passaggio operativo esiste una traccia coerente con il ruolo attribuito?” Un protocollo deve essere confrontato con la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, non soltanto con la sua approvazione formale.
- Incongruenza e decisione. Se un processo risulta nel modello ma non trova una procedura applicata, un responsabile identificabile o una prova documentale, la conclusione operativa non è colmare retroattivamente il fascicolo. È separare i fatti disponibili, preservare i documenti nella loro versione esistente e definire se occorra un approfondimento organizzativo, contabile-economico, tecnico o legale.
Mini-scenario: l’azienda consegna una delega ambientale e una procedura sui rifiuti, ma i documenti di processo attribuiscono le autorizzazioni e la scelta dei fornitori a funzioni diverse. Il risultato del primo confronto è una discontinuità da ricostruire, non la validazione della delega né l’affermazione di una responsabilità. A cambiare la valutazione saranno, fra l’altro, il processo effettivo, i poteri esercitati, i titoli pertinenti e le evidenze dei controlli.
Per approfondire la relazione tra ruoli, deleghe e controlli, può essere utile la guida su deleghe e controlli documentati nel modello 231 ambiente.
La matrice da usare senza anticipare conclusioni
La matrice non è un elenco tassativo di reati né un giudizio sul caso concreto. Serve a trasformare una segnalazione generica in domande verificabili, mantenendo distinti processo aziendale, fattispecie potenzialmente pertinente e documento da esaminare.
| Area di rischio | Fattispecie o processo da esaminare | Documento o controllo da verificare |
|---|---|---|
| Gestione dei rifiuti | Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione svolti senza il titolo richiesto, nell’ambito dell’art. 256 | Autorizzazione, iscrizione o comunicazione pertinente; ruolo di chi dispone l’attività; tracciabilità del processo |
| Deposito o abbandono | Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi nelle condizioni ulteriori dell’art. 255-bis; per i rifiuti pericolosi, distinta verifica dell’art. 255-ter | Descrizione del fatto, classificazione disponibile, luogo, data, soggetti coinvolti e evidenze di gestione |
| Combustione | Fatti riconducibili alla disciplina propria dell’art. 256-bis | Segnalazioni, verbali, documenti disponibili sul luogo, natura dei rifiuti e misure adottate |
Nel primo rigo, l’art. 256 riguarda attività di gestione dei rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, con le condizioni previste dalla disposizione. Non basta quindi rilevare che l’impresa gestisca rifiuti: occorre associare la singola attività al titolo effettivamente richiesto e alla documentazione disponibile. Nel secondo rigo, il diverso regime tra rifiuti non pericolosi e pericolosi rende essenziale non assumere la classificazione come dato implicito.
Un’autodomanda utile è: “La criticità riguarda un errore documentato di processo, un fatto materiale ancora da accertare o entrambe le cose?” Se manca la descrizione affidabile del fatto, la matrice individua ciò che va acquisito e non autorizza una qualificazione automatica.
Aggiornamento normativo da riportare nel fascicolo
Il D.L. 116/2025 ha apportato modifiche all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 ed è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 147/2025. Nel primo confronto conviene annotare la data della criticità, il testo vigente da coordinare e le voci della matrice che meritano attenzione, comprese quelle riferite agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006.
L’aggiornamento, da solo, non dimostra che il Modello 231 sia inidoneo né che l’ente risponda di un fatto. Determina però una domanda concreta per direzione e OdV: “I protocolli, i flussi informativi e i controlli riferiti alle attività effettivamente svolte sono stati riesaminati rispetto al quadro vigente?” La risposta va documentata nel caso specifico, senza trasformare un aggiornamento normativo in una conclusione preventiva.
Quando chiedere consulenza e quali informazioni preparare
È opportuno coinvolgere lo studio con urgenza quando vi sia un sospetto di combustione di rifiuti, un controllo o una contestazione che riguardi un processo esposto, un deposito o abbandono da ricostruire, oppure una divergenza rilevante tra ruoli dichiarati e flussi effettivi. Per la combustione, l’art. 256-bis prevede una disciplina autonoma: fatti, natura dei rifiuti e circostanze non possono essere dedotti dal solo titolo della segnalazione.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, ordinando le ricadute organizzative, contabili, fiscali ed economico-organizzative e coordinando gli approfondimenti legali o tecnici necessari con professionisti associati. Nel contatto iniziale descrivete la situazione, il grado di urgenza e l’elenco dei documenti disponibili; non inviate allegati riservati prima di avere concordato le modalità di trasmissione.
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Fonti e riferimenti
- D.Lgs. 231/2001, art. 6
- D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies
- D.L. 116/2025, art. 6
- L. 147/2025, art. 1
- D.Lgs. 152/2006, art. 255-bis
- D.Lgs. 152/2006, art. 255-ter
- D.Lgs. 152/2006, art. 256
- D.Lgs. 152/2006, art. 256-bis
Domande e chiarimenti
Spunti utili sul tema
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