
Un rapporto di monitoraggio segnala un valore emissivo da confrontare con un limite: quali documenti devono essere collegati per verificare la difendibilità del Modello 231? Il punto non è archiviare il solo dato, né qualificare automaticamente l’evento. Occorre ricostruire, per il processo interessato, il collegamento tra titolo applicabile, punto emissivo, prescrizione da esaminare, rapporto ricevuto, manutenzione, decisioni interne e informazioni trasmesse all’Organismo di Vigilanza.
L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 include, al comma 2, lettera h), la violazione dell’art. 279, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 richiede invece che il modello individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, preveda protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni e obblighi di informazione verso l’organismo di vigilanza. La ricostruzione qui proposta è quindi un metodo documentale: la valutazione tecnica del dato e la qualificazione del caso dipendono dagli atti disponibili e dalle circostanze concrete.
In sintesi
- L’art. 25-undecies richiama l’art. 279, comma 5, nel catalogo dei reati ambientali rilevanti per l’ente.
- Il dato emissivo va confrontato con il titolo e con la prescrizione effettivamente pertinenti al punto interessato; un’associazione non certa resta un’incongruenza da verificare.
- Per il Modello 231, rapporto analitico e manutenzione vanno collegati a ruoli, decisioni e flussi informativi effettivamente documentati.
- L’art. 6 richiede mappatura delle attività a rischio, protocolli decisionali e obblighi informativi verso l’ODV.
- Il D.L. 116/2025, convertito con modificazioni dalla L. 147/2025, ha modificato l’art. 25-undecies: è opportuno valutare il riesame della mappatura e dei protocolli in rapporto ai processi effettivamente svolti dall’impresa.
La regola generale per emissioni e art. 25-undecies
Nel processo emissivo la difendibilità del Modello 231 consiste nella possibilità di rendere leggibile una sequenza reale: quale informazione è arrivata, chi l’ha esaminata, quale decisione è stata presa, quale attività è stata disposta e quale documentazione ne conserva traccia. Questa ricostruzione non equivale a una conclusione sulla conformità dell’impianto o sulla qualificazione dell’evento.
Il titolo autorizzativo e i suoi allegati sono l’input iniziale. Devono poter essere messi in relazione con impianto, punto emissivo, parametro, condizione operativa e periodo cui il monitoraggio si riferisce. Usare un limite riferito a un diverso punto o a un diverso assetto impiantistico rende il confronto poco leggibile; il documento corretto da cercare è quello applicabile al caso esaminato, non quello più facilmente reperibile.
Limiti e monitoraggi: ricostruire il confronto senza semplificazioni
Un rapporto di monitoraggio è utile se consente di identificare data, punto emissivo, parametro rilevato, impianto interessato, versione del documento e soggetto che lo ha ricevuto. Al rapporto vanno affiancati il titolo disponibile e la prescrizione che l’impresa ritiene pertinente. Se manca uno di questi collegamenti, è preferibile registrare il punto da chiarire anziché completare retroattivamente la sequenza con ricostruzioni non verificabili.
Il superamento o lo scostamento da verificare richiedono di distinguere almeno tre piani: la lettura tecnica del dato, l’azione organizzativa decisa dall’impresa e la verifica del presidio 231. Il primo può richiedere un professionista abilitato in base al caso concreto; il secondo richiede di identificare chi ha ricevuto l’informazione e chi poteva decidere; il terzo riguarda la corrispondenza tra attività mappate, protocollo e flusso informativo previsto.
Manutenzioni e decisioni: la prova non è un documento isolato
Segnalazioni, ordini di lavoro, rapporti di intervento, fermate, ripristini e verifiche successive possono collocare nel tempo la risposta aziendale. Nessuno di questi documenti prova da solo la tenuta del Modello 231. Il loro valore operativo sta nel collegamento con il dato ricevuto, con la decisione assunta e con l’esecuzione dell’attività disposta.
Un fascicolo utile separa con chiarezza documenti esistenti e documenti non reperiti. L’errore da evitare è trattare l’ordine di manutenzione come se spiegasse automaticamente perché l’intervento sia stato disposto, oppure conservare il rapporto analitico senza rendere individuabile chi lo abbia valutato. La sequenza deve restare fedele alle evidenze disponibili.
Ruoli, deleghe e flussi verso l’odv
L’art. 6 collega le esigenze del modello anche all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati. Per il caso emissivo occorre quindi confrontare organigramma, deleghe disponibili, procedura applicabile e condotte documentate: chi riceve il rapporto, chi può disporre l’intervento, chi verifica l’esecuzione e chi informa l’ODV.
L’obbligo di informazione verso l’organismo di vigilanza non coincide con l’invio indistinto di ogni documento. Il protocollo dovrebbe rendere riconoscibili le circostanze di comunicazione e i relativi riscontri: nota trasmessa, data, destinatario, allegati e verbale o richiesta successiva. Per ordinare questi passaggi, approfondisci i flussi ODV e l’art. 25-undecies.
Matrice decisionale: area di rischio, processo e documento da verificare
| Area di rischio | Fattispecie o processo aziendale | Documento da verificare | Conseguenza operativa |
|---|---|---|---|
| Emissioni in atmosfera | Art. 279, comma 5, richiamato dall’art. 25-undecies; monitoraggio e gestione dell’anomalia | Titolo, allegati, elenco punti emissivi, rapporti, registro eventi, manutenzioni e flussi ODV | Collegare prescrizione, dato, decisione e comunicazione senza anticipare conclusioni sul fatto. |
| Abbandono o deposito di rifiuti | Artt. 255-bis e 255-ter del D.Lgs. 152/2006, richiamati dall’art. 25-undecies | Segnalazioni, cronologie, comunicazioni interne e atti disponibili | Distinguere l’accertamento dei fatti dalla ricostruzione di ruoli e informazioni. |
| Gestione di rifiuti | Art. 256 del D.Lgs. 152/2006, relativo ad attività di gestione non autorizzata | Titoli disponibili, tracciatura operativa, ruoli e flussi pertinenti | Confrontare il processo effettivo con la mappatura e i protocolli 231. |
| Combustione illecita di rifiuti | Art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006, richiamato dall’art. 25-undecies | Atti ricevuti, cronologia, documenti relativi ad aree e soggetti coinvolti | Ordinare il materiale e individuare gli approfondimenti richiesti dal caso. |
La matrice non trasferisce automaticamente al processo emissivo le condizioni previste per le fattispecie sui rifiuti. Serve a verificare se le aree effettivamente svolte dall’impresa siano state considerate nella mappatura e nei protocolli.
Confronto delle alternative dopo un’anomalia emissiva
Dato isolato, processo tracciato
Se titolo, rapporto, punto emissivo, manutenzione, decisione e flusso previsto sono reperibili, il confronto riguarda la coerenza tra sequenza effettiva e Modello 231. La presenza dei documenti non decide la qualificazione dell’evento; consente però di verificare se attività, ruoli e protocollo descrivano ciò che è accaduto.
Documenti presenti, ma ruoli o decisioni non leggibili
Quando esistono rapporto e intervento manutentivo ma non emerge chi dovesse valutare il dato o informare l’ODV, la priorità è confrontare deleghe, poteri effettivamente esercitati, procedura e verbali. La conseguenza operativa è ricostruire fedelmente il passaggio tra informazione ricevuta e decisione assunta.
Atto ricevuto o cronologia incompleta
In presenza di ispezione, verbale, prescrizione, contestazione o scadenza, vanno anzitutto conservati gli originali disponibili e ordinate date, documenti e soggetti coinvolti. Non vanno modificati retroattivamente report, registri o verbali per renderli coerenti con una procedura. Gli approfondimenti tecnici o legali dipendono dal caso concreto.
Aggiornamento normativo e perimetro della verifica
Il D.L. 116/2025 ha modificato l’art. 25-undecies; la L. 147/2025 ne ha disposto la conversione con modificazioni. Nel testo vigente dell’art. 25-undecies, comma 2, sono presenti i riferimenti agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006, oltre al richiamo dell’art. 279, comma 5.
L’aggiornamento rende opportuno valutare il riesame della mappatura e dei protocolli in rapporto ai processi effettivamente svolti dall’impresa. Per chi gestisce emissioni, questa verifica deve mantenere distinto il processo relativo a titoli, limiti, monitoraggi, manutenzioni, escalation e flussi ODV. Il catalogo normativo non costituisce una conclusione su una vicenda concreta.
Quando chiedere una prima valutazione documentale
Una lettura mirata è utile quando titolo e procedura non risultano facilmente allineabili, il rapporto non è collegabile con sicurezza al punto emissivo, una manutenzione non ha cronologia completa, i ruoli decisionali sono incerti, il flusso ODV non è riconoscibile oppure sono presenti atti e scadenze.
Per una richiesta circostanziata, raccogliete titolo e allegati, elenco degli impianti e dei punti emissivi, rapporti di monitoraggio, segnalazioni e registri evento, manutenzioni, procedura emissioni, parte ambientale del Modello 231, deleghe, organigramma, verbali ODV e atti ricevuti con relative date. Lo studio di commercialisti svolge una prima analisi dei documenti aziendali e ambientali relativi al Modello 231; quando necessario coordina gli approfondimenti con professionisti associati.
Richiedi una prima valutazione indicando settore, unità interessata, presenza del Modello 231, deleghe ambientali, documenti disponibili, atti ricevuti ed eventuali urgenze.
FAQ
Il solo superamento da verificare di un limite dimostra una carenza del modello 231?
No. La lettura tecnica del dato e la ricostruzione organizzativa sono piani distinti. Per il Modello 231 occorre esaminare attività mappate, protocolli, ruoli, decisioni e obblighi informativi previsti dall’art. 6.
Un titolo autorizzativo disponibile chiude la verifica?
Il titolo è un input essenziale, ma deve essere collegato a impianto, punto emissivo, prescrizioni, dati, manutenzioni e decisioni documentate. Gli atti disponibili determinano l’ampiezza della verifica.
Quale documento è più utile per l’odv?
Non esiste un documento unico. Sono utili la regola di flusso, l’informazione effettivamente trasmessa e i verbali o riscontri che consentono di seguire la sequenza dell’evento.


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