Flussi ODV e art. 25-undecies: quando il modello 231 ambientale è davvero difendibile

Responsabilità 231 reati ambientali e art. 25-undecies: come collegare fattispecie ambientali, attività dell’ente, flussi ODV e documenti del Modello 231.

Il mio Modello 231 mi tutela davvero se viene contestata una gestione irregolare dei rifiuti, uno scarico non conforme o una combustione illecita? La domanda è concreta perché, nella responsabilità 231 reati ambientali, il punto non è soltanto avere un documento approvato. Il punto è poter dimostrare che il modello 231 ambiente collega le fattispecie dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 alle attività effettive dell’ente, ai ruoli aziendali e ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

La verifica deve restare prudente: nessun modello garantisce automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente e nessun parere serio può essere dato senza leggere documenti, deleghe, autorizzazioni, registri e verbali. Tuttavia, un presidio documentale ordinato consente di valutare se l’ente sia in grado di provare l’adozione e l’efficace attuazione del modello prima del fatto, come richiama l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Scenario pratico: il documento c’è, il flusso manca

Si immagini una società manifatturiera con AUA, deleghe ambientali e Parte Speciale 231 dedicata ai reati ambientali. Durante un controllo emergono anomalie nella gestione di rifiuti e nei registri collegati a un periodo precedente. Il Responsabile HSE aveva intercettato alcune criticità operative, ma le aveva gestite con comunicazioni informali, senza una segnalazione tracciata all’ODV e senza un verbale che collegasse l’evento alla procedura 231.

In uno scenario simile, la questione non è solo ambientale. Diventa una questione di difendibilità del modello organizzativo 231: chi doveva segnalare? quale procedura si applicava? l’ODV aveva ricevuto informazioni utili? l’organo dirigente aveva elementi per aggiornare protocolli, deleghe o controlli? Senza questa catena documentale, l’ente può trovarsi con autorizzazioni e modello formalmente presenti, ma con una prova debole dell’effettiva vigilanza.

In sintesi

  • Art. 6 D.Lgs. 231/2001: richiede, tra gli elementi rilevanti, modello adottato ed efficacemente attuato, organismo con autonomi poteri di iniziativa e controllo, obblighi di informazione verso l’organismo e assenza di omessa o insufficiente vigilanza.
  • Art. 25-undecies: individua i reati ambientali rilevanti per la responsabilità amministrativa dell’ente, con riferimento anche a fattispecie del D.Lgs. 152/2006.
  • Flussi ODV: non sono un dettaglio formale, ma il modo con cui l’ente rende documentabile che il presidio 231 è stato attivato.
  • Procedure 231: devono collegare rischio ambientale, processo aziendale, ruolo responsabile, documento da produrre e momento della segnalazione.
  • Valutazione professionale: serve quando documenti, deleghe, registri o verbali non raccontano la stessa storia operativa.

Aggiornamento normativo 2025/2026

Il perimetro della Compliance 231 ambientale va letto sul testo vigente. Le fonti Normattiva fornite indicano che il D.L. 116/2025, convertito con modificazioni dalla L. 147/2025, ha modificato l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. L’aggiornamento riguarda il catalogo e il trattamento sanzionatorio di diverse ipotesi ambientali, ma non consente di concludere automaticamente che un modello precedente sia inidoneo: occorre verificare se la mappatura dei rischi, i protocolli e i flussi ODV siano stati riesaminati rispetto ai processi effettivamente esposti.

Nella lettura operativa assumono rilievo, tra gli altri, gli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006, richiamati nel quadro aggiornato dei reati ambientali 231. La verifica non deve trasformarsi in un elenco astratto di norme: deve collegare ogni fattispecie al modo in cui l’impresa produce, movimenta, deposita, tratta, smaltisce o controlla rifiuti, scarichi, emissioni e autorizzazioni.

Dal reato al documento: il collegamento che regge il modello

Un modello 231 ambiente è difendibile quando permette di ricostruire una sequenza verificabile: attività sensibile, rischio ambientale, procedura applicabile, responsabile interno, controllo effettuato, flusso verso l’ODV e decisione assunta. Se questa sequenza manca, la conformità resta difficile da provare anche quando esistono policy, manuali e organigrammi.

Per esempio, nell’area rifiuti non basta indicare che l’azienda opera nel rispetto del D.Lgs. 152/2006. Serve capire se la procedura copre il deposito temporaneo, la scelta dei fornitori, il controllo delle autorizzazioni, la tenuta dei registri e la gestione delle anomalie. Nell’area emissioni e scarichi, occorre verificare se autocontrolli, manutenzioni, superamenti o prescrizioni siano portati all’attenzione dell’ODV con tempi e contenuti adeguati. Nell’area deleghe, bisogna controllare se poteri, budget, competenze e obblighi di reporting siano coerenti con l’organizzazione reale.

Matrice rischio-processo-documento

  • Rifiuti e tracciabilità: processo esposto: produzione, deposito, trasporto, recupero o smaltimento; documenti da verificare: registri, formulari, contratti con fornitori, autorizzazioni e segnalazioni di anomalie all’ODV.
  • Ipotesi collegate agli artt. 255-bis e 255-ter: processo esposto: abbandono, deposito incontrollato o gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi; documenti da verificare: procedure operative, deleghe, rapporti di controllo, evidenze fotografiche, comunicazioni interne e azioni correttive.
  • Ipotesi collegate all’art. 256: processo esposto: gestione di rifiuti e autorizzazioni; documenti da verificare: titoli abilitativi, iscrizioni, controlli sui requisiti, audit fornitori e verbali ODV.
  • Ipotesi collegate all’art. 256-bis: processo esposto: aree di deposito, sicurezza dei siti, gestione dei rifiuti abbandonati o non correttamente presidiati; documenti da verificare: procedure di presidio, report HSE, segnalazioni, interventi di ripristino e controlli sui luoghi.
  • ODV e governance: processo esposto: vigilanza, reporting, aggiornamento del modello e sistema disciplinare; documenti da verificare: verbali ODV, piano verifiche, flussi informativi, follow-up e decisioni dell’organo dirigente.

Mini-checklist di difendibilità

  • La Parte Speciale Ambientale del Modello 231 richiama il perimetro aggiornato dell’art. 25-undecies?
  • Le procedure collegano ogni rischio a un ruolo aziendale e a un documento da produrre?
  • L’ODV riceve flussi periodici e segnalazioni tempestive su anomalie ambientali rilevanti?
  • Le deleghe ambientali sono coerenti con poteri, budget, competenze e obblighi di rendicontazione?
  • I registri rifiuti, i titoli AUA o AIA, i report tecnici e i verbali ODV sono archiviati in modo ricostruibile?
  • Le non conformità sono chiuse con azioni correttive documentate e verificabili?

Documenti da preparare prima della valutazione

Per una lettura utile non serve inviare descrizioni generiche: servono documenti. In una prima valutazione di difendibilità del Modello 231 sono normalmente rilevanti il testo vigente del modello, la Parte Speciale Ambientale, il codice disciplinare, l’organigramma, le deleghe di funzione, i verbali ODV, i flussi informativi, i registri ambientali, i titoli autorizzativi, le relazioni tecniche, gli audit, le comunicazioni agli enti e le evidenze di formazione.

È utile preparare anche la cronologia dell’evento: quando è emersa l’anomalia, chi l’ha rilevata, quali decisioni sono state prese, quali documenti sono stati generati, quando l’ODV è stato informato e quali azioni correttive sono state concluse. Questo consente di passare da una valutazione astratta a un controllo sulla prova disponibile. Per approfondire il taglio documentale, è coerente leggere anche l’approfondimento sull’audit documentale per l’art. 25-undecies.

Segnali di urgenza e ruoli coinvolti

La soglia per chiedere una valutazione si alza quando l’ente riceve un verbale ispettivo, una richiesta documentale, una contestazione, una segnalazione interna su rifiuti o scarichi, oppure quando emerge che il modello non è stato riallineato dopo modifiche normative rilevanti. Un altro segnale concreto è la gestione verbale delle anomalie: se HSE, produzione, logistica e amministrazione conoscono il problema ma l’ODV non riceve un flusso documentato, il presidio va verificato.

I ruoli da coinvolgere sono l’organo amministrativo, l’ODV, il Responsabile HSE o ambiente, il responsabile di stabilimento, l’ufficio legale, l’amministrazione e, quando serve, consulenti tecnici e professionisti associati. La prospettiva dello studio professionale è utile perché coordina documenti, rischi operativi, impatti organizzativi e tracciabilità economica, senza sostituire la valutazione tecnica o legale quando il caso la richiede.

Errori da evitare

  • Considerare l’AUA o l’AIA sufficienti, da sole, a presidiare la responsabilità 231 dell’ente.
  • Tenere verbali ODV generici, privi di riferimenti a eventi, anomalie, controlli e follow-up.
  • Non collegare le fatture di smaltimento, i registri e le segnalazioni ambientali.
  • Aggiornare il modello solo nella parte normativa, senza verificare processi, deleghe e flussi reali.
  • Chiedere una valutazione quando la documentazione è già dispersa o ricostruita solo a memoria.

Fonti normative e di prassi

  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 6, testo vigente su Normattiva: modelli di organizzazione, organismo di vigilanza, obblighi di informazione e requisiti organizzativi.
  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-undecies, testo vigente su Normattiva: reati ambientali rilevanti per la responsabilità amministrativa dell’ente.
  • D.L. 8 agosto 2025, n. 116, art. 6, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025 secondo l’avvertenza riportata nella fonte Normattiva fornita.
  • L. 3 ottobre 2025, n. 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2025, conversione con modificazioni del D.L. 116/2025.
  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis, testi vigenti su Normattiva.
  • Normattiva, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Ambiente, ISPRA e SNPA come fonti istituzionali pertinenti per il controllo del perimetro normativo e tecnico. Wikidata può essere usato solo per contesto semantico, non come fonte normativa.

Prossimi passi operativi

Il nostro studio presidia la Compliance 231 ambientale con un metodo documentale: leggiamo modello, deleghe, verbali ODV, titoli autorizzativi e registri per verificare se il rischio ambientale è collegato a procedure e flussi effettivamente dimostrabili. Per una prima analisi, richiedi una valutazione documentale indicando evento, urgenza, settore, presenza del Modello 231, deleghe ambientali, eventuali ispezioni o contestazioni e documenti disponibili. Ti forniremo un riscontro rapido sulla tenuta del presidio e sulla completezza dell’assetto di compliance, senza formulare conclusioni definitive prima dell’esame degli atti.

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