Rifiuto speciale smaltito illegalmente: art. 25-undecies e difendibilità del modello 231

Verifica della difendibilità del Modello 231 ex art. 25-undecies in caso di rifiuto speciale smaltito illegalmente: documenti, ODV, deleghe, D.L. 116/2025 e L. 147/2025.

Il ritrovamento di un rifiuto speciale smaltito illegalmente dentro un sito aziendale, in un'area di deposito, presso un fornitore o lungo una tratta di trasporto non si risolve mostrando che l'impresa ha adottato un Modello 231. La domanda corretta, per amministratori, responsabili HSE, uffici legali e Organismo di Vigilanza, è diversa: il modello è difendibile rispetto al fatto contestato?

Nel perimetro della Compliance 231 ambientale, la difendibilità del modello si misura sulla capacità dell'ente di documentare che, prima del fatto, esistevano presidi idonei, applicati e vigilati. L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 richiede, tra gli altri elementi, l'adozione e l'efficace attuazione del modello, la vigilanza affidata a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, obblighi informativi verso tale organismo e l'assenza di omessa o insufficiente vigilanza. Per i reati ambientali il riferimento di catalogo è l'art. 25-undecies, che richiama anche fattispecie del D.Lgs. 152/2006 collegate alla gestione illecita dei rifiuti.

Quindi il Modello 231 può essere uno strumento difensivo rilevante, ma non costituisce una garanzia di esonero senza prova concreta. In caso di contestazione, il punto non è solo se il documento esiste, ma se il modello era aggiornato, se le deleghe ambientali erano coerenti con le attività svolte, se i flussi informativi ODV sui reati ambientali erano tracciati e se i documenti su rifiuti, autorizzazioni e fornitori permettono una lettura ordinata del comportamento dell'ente.

Quando il modello 231 protegge davvero l'ente

La protezione del modello non dipende dalla sua lunghezza, dal numero di allegati o dalla data di approvazione in consiglio. Dipende dalla possibilità di collegare il rischio ambientale concreto a una procedura realmente applicata. Nel caso del rifiuto speciale smaltito illegalmente, la verifica deve partire da alcune domande operative: chi aveva la responsabilità ambientale? chi poteva scegliere il trasportatore o il destinatario? chi controllava FIR, registri e autorizzazioni? quali anomalie sono state comunicate all'ODV? quali azioni correttive sono state decise?

Se il modello contiene una mappatura del rischio rifiuti, ma non risultano audit, segnalazioni, verbali ODV, controlli sui fornitori o verifiche sulle deleghe, la difendibilità si indebolisce. Se invece il fascicolo documentale mostra una catena coerente tra delega, procedura, budget, controllo, formazione, flusso informativo e azione correttiva, l'ente ha elementi più solidi per sostenere che il fatto non deriva da una carenza organizzativa.

Per approfondire il tema dei documenti da ordinare prima di un controllo, è utile collegare questa verifica a un audit documentale 231 ambiente, perché la valutazione non riguarda un solo documento, ma l'intera catena probatoria.

Aggiornamento normativo 2025/2026

La lettura del caso deve considerare il testo vigente dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 e le modifiche introdotte dal D.L. 116/2025, convertito con modificazioni dalla L. 147/2025. L'aggiornamento ha inciso sul catalogo e sul trattamento sanzionatorio dei reati ambientali rilevanti per l'ente, con specifico rilievo per diverse condotte in materia di rifiuti.

Nel caso di rifiuti speciali smaltiti illegalmente, la verifica non può limitarsi a una formula generica su “reati ambientali”. Occorre individuare quale fattispecie del D.Lgs. 152/2006 viene ipotizzata: gestione non autorizzata ex art. 256, abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi in casi particolari ex art. 255-bis, abbandono di rifiuti pericolosi ex art. 255-ter, combustione illecita ex art. 256-bis, oppure altra ipotesi richiamata dall'art. 25-undecies.

Questo non significa che ogni ritrovamento determini automaticamente responsabilità dell'ente. Significa che il Modello 231 deve essere letto sul fatto concreto, sul testo vigente e sui processi aziendali effettivamente esposti: produzione, deposito temporaneo, logistica, scelta dei trasportatori, qualificazione dei destinatari, gestione dei formulari, controllo delle autorizzazioni e comunicazioni verso l'ODV.

Scenario operativo: rifiuto trovato in area non autorizzata

Si immagini una società con Modello 231 approvato e una procedura ambientale allegata. Durante un controllo viene trovato materiale qualificabile come rifiuto speciale in un'area perimetrale non indicata come deposito temporaneo. La direzione sostiene che il fatto sia stato compiuto da un singolo addetto o da un fornitore esterno. Questa spiegazione, da sola, non chiude il problema 231.

La prima verifica riguarda le deleghe funzioni ambientali 231: il responsabile HSE o il responsabile di stabilimento aveva poteri chiari su gestione, spesa e scelta dei fornitori? La seconda riguarda i flussi informativi ODV reati ambientali: erano previsti report periodici su anomalie, non conformità, rifiuti respinti, contestazioni del trasportatore o scostamenti nei registri? La terza riguarda la prova documentale: FIR, registri di carico e scarico, contratti con intermediari, autorizzazioni del destinatario, eventuali AUA o AIA, verbali di audit e richieste di correzione.

In uno scenario debole, il modello resta formale: procedure non aggiornate, deleghe generiche, assenza di verbali ODV, nessuna evidenza di controllo sui fornitori e documenti ambientali disallineati. In uno scenario più difendibile, invece, il fascicolo mostra che il rischio era mappato, che le decisioni erano tracciate, che l'ODV riceveva informazioni, che eventuali anomalie erano gestite e che le procedure non erano solo dichiarate ma applicate. La differenza non è retorica: è documentale.

Matrice rischio-processo-documento da verificare

Per evitare una lettura astratta del modello, la verifica deve trasformare il rischio in documenti controllabili. Una matrice essenziale può essere costruita così:

  • Gestione e smaltimento rifiuti: processo esposto: produzione, deposito temporaneo, trasporto, recupero o smaltimento; documenti da verificare: registri, FIR, contratti, autorizzazioni dei fornitori, controlli su iscrizioni e destinatari.
  • Abbandono o deposito incontrollato: processo esposto: aree esterne, magazzini, piazzali, cantieri, logistica; documenti da verificare: planimetrie autorizzate, procedure di deposito, verbali di sopralluogo, segnalazioni interne e azioni correttive.
  • Rifiuti pericolosi: processo esposto: classificazione, etichettatura, imballaggio, stoccaggio, movimentazione; documenti da verificare: schede, analisi, registrazioni, formazione specifica, controlli HSE e flussi verso l'ODV.
  • Combustione o gestione illecita collegata: processo esposto: aree di accumulo, appalti, trasporto, vigilanza di sito; documenti da verificare: audit su appaltatori, accessi, videosorveglianza se prevista, rapporti di non conformità e decisioni della direzione.
  • Modello 231 e ODV: processo esposto: governance, deleghe, controlli, reporting; documenti da verificare: verbali ODV, piano verifiche, flussi informativi, sistema disciplinare, aggiornamenti del modello dopo D.L. 116/2025 e L. 147/2025.

La matrice non sostituisce la valutazione legale del caso, ma consente di capire se la difendibilità modello organizzativo 231 poggia su evidenze verificabili o su affermazioni difficili da dimostrare.

Errori da evitare nella prima gestione del caso

Il primo errore è trattare il ritrovamento come un problema solo operativo, delegandolo al reparto HSE senza coinvolgere direzione, ODV e consulenti. Il secondo è consegnare documenti in modo disordinato, senza una ricostruzione cronologica di chi sapeva cosa, quando lo ha saputo e quali decisioni sono state prese. Il terzo è aggiornare frettolosamente procedure e deleghe dopo il fatto, senza distinguere ciò che era già vigente da ciò che viene corretto in seguito.

Un altro errore frequente è confondere la conformità autorizzativa con la difendibilità 231. Avere AUA, AIA o autorizzazioni ambientali può essere necessario, ma non dimostra da solo l'efficace attuazione del Modello 231. Serve anche la prova che quelle autorizzazioni fossero conosciute, presidiate, rispettate e collegate a controlli organizzativi. Allo stesso modo, la presenza di un ODV nominato non basta se non risultano flussi informativi, verifiche o reazioni alle anomalie.

Infine, non è prudente formulare conclusioni definitive prima di avere letto i documenti. La responsabilità 231 reati ambientali art. 25-undecies richiede una valutazione puntuale del fatto, del soggetto che ha agito, del vantaggio o interesse contestato, della struttura organizzativa e dei presidi esistenti prima della condotta.

In sintesi

  • Il Modello 231 può essere utile nella difesa dell'ente, ma deve essere provato nella sua efficace attuazione.
  • Il caso del rifiuto speciale smaltito illegalmente va collegato all'art. 25-undecies e alle fattispecie ambientali del D.Lgs. 152/2006 effettivamente rilevanti.
  • D.L. 116/2025 e L. 147/2025 impongono una verifica aggiornata del perimetro dei reati ambientali e dei processi aziendali esposti.
  • Deleghe, flussi ODV, FIR, registri, autorizzazioni e controlli sui fornitori sono documenti centrali per valutare la tenuta del MOG art. 25-undecies.
  • La risposta non può essere automatica: serve una lettura documentale prima di sostenere che il modello sia difendibile nel caso concreto.

Fonti normative e riferimenti da verificare

I riferimenti principali sono il D.Lgs. 231/2001, in particolare l'art. 6 sui modelli di organizzazione, vigilanza e obblighi informativi, e l'art. 25-undecies sui reati ambientali rilevanti per la responsabilità dell'ente. Per il quadro ambientale, vanno verificati gli articoli pertinenti del D.Lgs. 152/2006, tra cui 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis quando il caso riguarda abbandono, deposito, gestione non autorizzata o combustione illecita di rifiuti.

Per l'aggiornamento 2025/2026, la verifica deve includere il D.L. 116/2025 e la L. 147/2025, consultando il testo vigente su Normattiva. Ministero dell'Ambiente, ISPRA e SNPA possono essere fonti istituzionali utili per il contesto tecnico, ma la qualificazione del rischio 231 richiede sempre il confronto con il testo normativo applicabile e con i documenti aziendali disponibili.

Prossimi passi operativi

Lo studio può affiancare amministratori, responsabili HSE, ODV e uffici legali in una valutazione documentale della difendibilità del Modello 231 ambientale, ordinando fatto, documenti, ruoli e rischi prima di assumere una posizione sul caso. Il lavoro parte da una lettura del MOG, delle deleghe, dei verbali ODV, dei registri rifiuti, dei FIR, delle autorizzazioni e delle eventuali contestazioni o ispezioni già ricevute.

Per una prima analisi, richiedi una valutazione di difendibilità del Modello 231 indicando che cosa è stato trovato, dove, quando, quali documenti sono disponibili, se esiste un Modello 231 aggiornato, chi gestisce i rifiuti e se l'ODV è già stato informato. La consulenza serve a ricostruire il perimetro documentale del caso e a capire quali presidi possono essere sostenuti con prove verificabili.

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