Reati ambientali, art. 25-undecies: come valutare la difendibilità prima di decidere

Reati ambientali 231: matrice pratica per valutare processi, documenti e segnali di attenzione prima di una decisione o di una contestazione.

In un caso di responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies, la valutazione utile non coincide con la sola presenza di un Modello 231 o di un’autorizzazione in archivio. Prima di acquistare un’attività, firmare un accordo che incide sulla gestione dei rifiuti, rispondere a una richiesta documentale o trattare una criticità interna, occorre distinguere il processo effettivamente svolto, la tipologia di rifiuto, il titolo richiesto e le evidenze che provano chi ha deciso, eseguito e controllato. L’esito non è una conclusione automatica sulla responsabilità dell’ente: serve a separare un’anomalia documentale da un fatto che richiede un approfondimento legale e tecnico.

Il punto di partenza è confrontare il fatto con l’alternativa normativa pertinente. Un trasporto senza il necessario titolo non è lo stesso scenario di un deposito incontrollato; un rifiuto pericoloso non va assimilato a uno non pericoloso; la combustione richiede una valutazione separata. Per i reati commessi da soggetti apicali, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 collega l’eventuale esonero alla prova di condizioni specifiche, fra cui l’adozione e l’efficace attuazione preventiva del modello: una cartella ordinata, da sola, non sostituisce tali condizioni.

In sintesi

  • Partire dalla condotta concreta: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione, abbandono, deposito o combustione.
  • Verificare subito se il rifiuto è qualificato come pericoloso o non pericoloso: il dato cambia il confronto da svolgere e non può essere presunto dalla sola denominazione interna.
  • Per la gestione di rifiuti, confrontare attività effettiva e autorizzazione, iscrizione o comunicazione applicabile; non basta che un titolo esista se non è coerente con operatore, sede e attività.
  • Per abbandono o deposito, separare il caso non pericoloso disciplinato dall’art. 255-bis da quello relativo a rifiuti pericolosi dell’art. 255-ter, controllando anche luogo e conseguenze indicate dalla norma.
  • Se emerge combustione, preservare i fatti e attivare senza ritardi la valutazione coordinata: l’art. 256-bis tratta autonomamente la combustione illecita di rifiuti.
  • Il fascicolo da esaminare deve rendere verificabili processo, ruoli, deleghe, flussi verso l’ODV e reazione alle anomalie, senza ricostruzioni posteriori non documentate.

Aggiornamento normativo: D.L. 116/2025 e l. 147/2025

Il D.L. 116/2025 ha modificato l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001; la L. 147/2025 ne ha disposto la conversione con modificazioni. Per chi deve decidere su un’acquisizione, un contratto operativo o una richiesta di chiarimenti, l’effetto pratico è riesaminare il perimetro dei processi rifiuti e il testo vigente coordinato, senza dedurre che ogni modello precedente sia automaticamente inidoneo.

La verifica va concentrata sulle attività realmente affidate all’impresa e ai terzi: chi seleziona il gestore, chi autorizza il movimento, chi controlla le scadenze dei titoli, quale informazione arriva all’Organismo di Vigilanza e quale decisione viene presa se la documentazione non coincide con l’operatività. L’art. 25-undecies richiama, tra gli altri, i reati di cui all’art. 256; ciò non consente però di qualificare un caso concreto senza ricostruirne fatti e condizioni.

Matrice decisionale: processo, fattispecie e documento da verificare

Area di rischioAlternativa da distinguereSegnale favorevole e rischioDocumento o evidenza da verificareConseguenza operativa
Gestione dei rifiutiRaccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, fuori dai casi richiamati dall’art. 29-quattuordecies, comma 1.È favorevole la coerenza documentabile tra attività, soggetto e titolo. È un segnale di rischio se il titolo riguarda un’attività, una sede o un operatore diversi da quelli effettivi.Autorizzazione, iscrizione o comunicazione pertinente; incarico al gestore; registrazioni e documenti che collegano il movimento al processo aziendale.Non usare il titolo come risposta conclusiva: ricostruire la corrispondenza tra processo e titolo prima di assumere impegni o dichiarazioni.
Deposito o abbandono di rifiuti non pericolosiL’art. 255-bis riguarda le condotte in violazione dei divieti richiamati quando ricorrono il pericolo di compromissione o deterioramento indicato dalla norma oppure il sito contaminato o potenzialmente contaminato e le relative aree di accesso.È favorevole poter identificare materiale, luogo, periodo e soggetti intervenuti. È un segnale di rischio confondere una giacenza da analizzare con un deposito privo di tracciabilità.Classificazione disponibile, fotografie datate se esistenti, planimetria, verbali interni, incarichi e documenti di movimentazione.Separare i fatti certi dalle ipotesi; non dichiarare che il rifiuto è non pericoloso senza un elemento verificabile.
Deposito o abbandono di rifiuti pericolosiL’art. 255-ter disciplina l’abbandono, il deposito o l’immissione nelle acque di rifiuti pericolosi in violazione delle disposizioni richiamate.È favorevole una catena documentale che renda controllabili identificazione, custodia e trasferimento. È un segnale di urgenza la mancanza di elementi affidabili sulla pericolosità o sul luogo.Elementi di classificazione, documenti di tracciabilità, autorizzazioni coinvolte, attribuzione dei ruoli e cronologia delle decisioni.Coinvolgere rapidamente gli specialisti necessari e non assimilare questo caso a quello dei rifiuti non pericolosi.
Combustione illecitaL’art. 256-bis riguarda chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata e prevede un diverso trattamento se i rifiuti sono pericolosi.È favorevole preservare le informazioni disponibili senza alterare luoghi, dati o registrazioni. È un segnale di massima attenzione la possibile connessione fra deposito e successiva combustione.Segnalazioni ricevute, cronologia degli eventi, informazioni disponibili sui materiali, documenti relativi a custodia e gestione del sito.Non trattare l’episodio come una semplice non conformità amministrativa: occorre una valutazione immediata dei fatti concreti.

Scenario pratico: la decisione prima di firmare

Si immagini una società che intenda acquisire un ramo operativo nel quale avvengono movimentazioni di rifiuti. Nel fascicolo sono presenti alcune autorizzazioni e una delega ambientale, ma mancano elementi chiari sul soggetto che ha disposto gli ultimi trasporti e sulla corrispondenza fra attività svolta e titolo disponibile. La decisione non è stabilire in astratto se “il Modello 231 protegge”: è scegliere se le informazioni consentono di procedere, se occorre condizionare l’operazione a chiarimenti documentati oppure se la criticità impone un approfondimento prima della firma.

Le autodomande risolutive sono: il processo osservato rientra nella raccolta o nel trasporto, oppure riguarda un deposito? Il rifiuto è documentato come pericoloso o non pericoloso? Quale autorizzazione, iscrizione o comunicazione viene invocata e per quale attività? La delega attribuisce un ruolo coerente con le decisioni effettivamente prese? L’ODV dispone di flussi informativi che rendano conoscibili gli scostamenti?

Nel caso descritto, l’assenza di un collegamento verificabile fra operatore, attività e titolo non dimostra da sola un reato né una responsabilità dell’ente. Produce però un risultato operativo preciso: non trattare il dossier come idoneo a sostenere una decisione irreversibile finché non siano ricostruiti i passaggi mancanti. La conclusione cambierebbe se documenti affidabili mostrassero che l’attività era svolta da un soggetto diverso ma regolarmente incaricato e munito del titolo pertinente, oppure se emergesse che il fatto riguarda un deposito e non una gestione autorizzata.

Per un approfondimento focalizzato sulla preparazione a una richiesta documentale, può essere utile la guida su come verificare il modello 231 ambiente prima di una richiesta documentale.

Quando coinvolgere lo studio

Conviene coinvolgere lo studio prima di firmare un’acquisizione o un contratto che trasferisca processi ambientali, quando emerge un evento di abbandono, deposito o combustione, quando autorizzazioni e attività non appaiono coerenti oppure quando i flussi verso l’ODV non consentono di ricostruire la reazione aziendale. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto attraverso una prima analisi dei documenti aziendali e ambientali, dei ruoli, dei flussi decisionali e delle ricadute contabili, fiscali ed economico-organizzative, coordinando gli approfondimenti legali o tecnici necessari con professionisti associati.

Nel primo contatto è sufficiente descrivere situazione, urgenza e elenco dei documenti disponibili, ad esempio modello e protocolli, deleghe, titoli ambientali, documenti di tracciabilità, verbali o richieste ricevute. Le modalità di eventuale trasmissione vanno concordate dopo il contatto; non occorre inviare allegati riservati nel form.

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Fonti e riferimenti

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