
Quando emerge una criticità relativa a rifiuti, emissioni, autorizzazioni o prescrizioni, la responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies richiede di distinguere il fatto ambientale dai documenti che consentono di ricostruire decisioni, controlli e reazioni aziendali. Il D.Lgs. 231/2001 collega all’art. 25-undecies specifiche sanzioni per l’ente in relazione ai reati ambientali elencati dalla disposizione.
La priorità operativa non è produrre spiegazioni retrospettive, ma preservare e ordinare le evidenze disponibili: titolo abilitativo, prescrizioni, registri, comunicazioni, contratti, istruzioni, deleghe, verbali e dati di processo pertinenti. Rifiuti, emissioni e autorizzazioni non sono capitoli intercambiabili: ciascuno richiede un collegamento tra processo interessato, norma potenzialmente rilevante e documento effettivamente disponibile.
In sintesi
- L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie per l’ente in relazione a un catalogo di reati ambientali, compresi casi richiamati dal D.Lgs. 152/2006.
- Gli artt. 255-bis e 255-ter del D.Lgs. 152/2006 sono richiamati separatamente dall’art. 25-undecies: non vanno trattati come la medesima fattispecie.
- L’art. 25-undecies richiama anche l’art. 256 e, per le emissioni, l’art. 279, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.
- La combustione illecita di rifiuti disciplinata dall’art. 256-bis comporta, per il responsabile indicato dalla norma, ripristino, risarcimento del danno ambientale e spese di bonifica.
- Il costo da valutare comprende prima di tutto la ricostruzione verificabile del caso; gli importi e le conseguenze dipendono dalle fattispecie e dai fatti concreti.
Errore da correggere: confondere il documento posseduto con il controllo dimostrabile
Un’autorizzazione archiviata, una procedura ambientale o una delega di funzione non rispondono da soli alla domanda decisiva: quale processo era in corso, chi aveva compiti effettivi, quale controllo era previsto e quale traccia ne rimane? Per la responsabilità 231 reati ambientali art. 25-undecies, è utile partire dalla cronologia del fatto e non dall’indice del fascicolo.
In un caso di rifiuti, per esempio, il contratto con un operatore esterno va letto insieme a istruzioni aziendali, verifiche disponibili, documenti di movimentazione o conferimento e segnalazioni di anomalie. Per le emissioni, il titolo abilitativo va accostato alle prescrizioni applicabili, alle registrazioni disponibili e alle comunicazioni sulle variazioni o sugli scostamenti. Se una prova non esiste o non è reperibile, deve restare un dato da approfondire: non va sostituita con una ricostruzione non verificabile.
Può essere utile consultare anche Approfondisci: l’approfondimento su deleghe e controlli documentati, per ordinare ruoli e flussi informativi senza sovrapporli ai fatti del caso.
Che cosa collega l’art. 25-undecies all’ente
L’art. 25-undecies individua le sanzioni applicabili all’ente in relazione ai reati ambientali elencati. Nel catalogo del D.Lgs. 152/2006 compaiono, tra gli altri, gli artt. 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 279, comma 5. La disposizione distingue le fasce sanzionatorie secondo la fattispecie richiamata; per gli artt. 255-bis e 255-ter indica voci autonome.
Per l’art. 255-bis, l’art. 25-undecies indica una sanzione pecuniaria da 350 a 450 quote. Per l’art. 255-ter distingue invece la violazione del comma 1, da 400 a 550 quote, dalla violazione del comma 2, da 500 a 650 quote. Questa distinzione impedisce di usare un’etichetta generica sui rifiuti senza prima identificare la disposizione che può entrare in esame.
Anche l’art. 256 è disciplinato con fasce differenziate nell’art. 25-undecies. Per alcune ipotesi indicate dalla stessa norma sono previste sanzioni interdittive nei casi di condanna; la verifica richiede quindi di separare il processo aziendale coinvolto dalla qualificazione giuridica, che va valutata sul caso concreto.
Matrice rischio, processo e documento da verificare
| Area di rischio | Fattispecie o processo da esaminare | Documento o evidenza da verificare |
|---|---|---|
| Rifiuti | Attività di gestione richiamate dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e relativo raccordo con l’art. 25-undecies. | Autorizzazione, iscrizione o comunicazione pertinente; registrazioni disponibili, istruzioni operative, documenti di trasporto o conferimento. |
| Rifiuti | Eventuale esame separato delle fattispecie di cui agli artt. 255-bis e 255-ter, richiamate autonomamente dall’art. 25-undecies. | Cronologia del fatto, segnalazioni, rilievi disponibili, individuazione del sito e dei soggetti coinvolti. |
| Emissioni | Processo cui possa riferirsi l’art. 279, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, incluso nel catalogo dell’art. 25-undecies. | Titolo abilitativo applicabile, prescrizioni, registrazioni e comunicazioni di manutenzione, controllo o anomalia, se pertinenti. |
| Autorizzazioni e prescrizioni | Avvio, modifica o gestione del processo aziendale interessato; questa riga non identifica da sola una fattispecie. | Provvedimento, allegati, scadenze, prescrizioni, deleghe, istruzioni e prova delle comunicazioni interne. |
La matrice è uno strumento di orientamento documentale, non una conclusione sulla responsabilità dell’ente o delle persone coinvolte. Serve a evitare due errori ricorrenti: applicare a un’emissione la documentazione pensata per i rifiuti, oppure considerare la presenza del titolo abilitativo come prova sufficiente dell’esecuzione dei controlli previsti.
Percorso di correzione dopo un segnale di urgenza
- Delimitare il fatto. Annotare periodo, sito, processo, soggetti coinvolti, atto ricevuto o anomalia interna e scadenze già note.
- Preservare le evidenze. Raccogliere senza alterazioni documenti, comunicazioni, registrazioni, verbali, titoli e dati di processo pertinenti.
- Confrontare procedimento e realtà. Mettere a fronte istruzioni, deleghe e flussi previsti con le tracce effettivamente disponibili, indicando con chiarezza le lacune.
- Separare i piani di valutazione. Tenere distinti il fatto tecnico, il titolo o la prescrizione, la fattispecie da approfondire e le decisioni organizzative successive.
Questo percorso evita che una criticità venga ridotta a una raccolta indistinta di file. Se vi sono accessi ispettivi, prescrizioni, contestazioni o scadenze ravvicinate, il fascicolo deve rendere leggibile la sequenza dei fatti prima di qualsiasi scelta correttiva.
Aggiornamento normativo: D.L..... 116/2025, l. 147/2025 e art. 255-ter
Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, art. 6, ha modificato l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. La L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha convertito con modificazioni il decreto-legge. Nell’art. 25-undecies vigente, gli artt. 255-bis e 255-ter sono espressamente presenti tra le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 cui sono collegate sanzioni per l’ente.
La conseguenza operativa non è un aggiornamento automatico del Modello 231. Occorre invece registrare quale modifica è stata esaminata, quale processo aziendale può esserne interessato, quale documento richiede verifica e chi riceve l’informazione. L’art. 255-ter va sempre distinto dall’art. 255-bis anche nell’indice del fascicolo e nella richiesta di approfondimento.
Costi e conseguenze da considerare senza formule automatiche
I costi da mettere in ordine sono anzitutto quelli della ricostruzione: acquisizione e classificazione dei documenti, esame dei titoli e delle prescrizioni, confronto con il processo interessato e, quando necessario, approfondimenti tecnici o giuridici. L’entità non può essere ricavata dal solo titolo dell’articolo: dipende dalla fattispecie esaminata, dalle evidenze e dalle misure che il caso concreto rende necessarie.
Il testo dell’art. 25-undecies indica sanzioni pecuniarie differenziate e, nelle ipotesi che la disposizione individua, sanzioni interdittive. L’art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006, sulla combustione illecita di rifiuti, prevede inoltre che il responsabile sia tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento delle spese di bonifica. Non è corretto trasferire automaticamente tali conseguenze a ogni anomalia nei rifiuti: prima occorre individuare i fatti e la norma pertinente.
Quando coinvolgere lo studio sul caso concreto
Il coinvolgimento professionale è opportuno quando vi sono un verbale, una prescrizione, un’ispezione, una contestazione, una scadenza ravvicinata o documenti incoerenti tra processo, autorizzazioni, deleghe e flussi informativi. Nella prima richiesta è sufficiente trasmettere, attraverso il canale indicato dal form, la situazione, l’urgenza e i documenti iniziali pertinenti, evitando dati eccedenti. Alcuni passaggi possono richiedere un professionista abilitato in base al caso concreto.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, svolgendo una prima analisi dei documenti aziendali e ambientali relativi al Modello 231 e confrontando ruoli, flussi decisionali e controlli disponibili. Quando necessario, coordina gli approfondimenti con professionisti associati. Per preparare il materiale, può essere utile approfondire prove, comunicazioni e documenti del Modello 231 ambientale.
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Fonti e riferimenti
- D.Lgs. 231/2001, art. 6
- D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies
- D.L. 116/2025, art. 6
- L. 147/2025, art. 1
- D.Lgs. 152/2006, art. 255-bis e art. 255-ter
- D.Lgs. 152/2006, art. 256 e art. 256-bis
Domande e chiarimenti
Spunti utili sul tema
Alcune osservazioni frequenti aiutano a capire quando l'argomento merita una valutazione professionale.


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