Responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies: rifiuti, emissioni e costi da correggere dopo una criticità

Responsabilità 231 reati ambientali ex art. 25-undecies: rifiuti, emissioni, autorizzazioni, costi e documenti da verificare dopo una criticità.

Quando emerge una criticità relativa a rifiuti, emissioni, autorizzazioni o prescrizioni, la responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies richiede di distinguere il fatto ambientale dai documenti che consentono di ricostruire decisioni, controlli e reazioni aziendali. Il D.Lgs. 231/2001 collega all’art. 25-undecies specifiche sanzioni per l’ente in relazione ai reati ambientali elencati dalla disposizione.

La priorità operativa non è produrre spiegazioni retrospettive, ma preservare e ordinare le evidenze disponibili: titolo abilitativo, prescrizioni, registri, comunicazioni, contratti, istruzioni, deleghe, verbali e dati di processo pertinenti. Rifiuti, emissioni e autorizzazioni non sono capitoli intercambiabili: ciascuno richiede un collegamento tra processo interessato, norma potenzialmente rilevante e documento effettivamente disponibile.

In sintesi

  • L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie per l’ente in relazione a un catalogo di reati ambientali, compresi casi richiamati dal D.Lgs. 152/2006.
  • Gli artt. 255-bis e 255-ter del D.Lgs. 152/2006 sono richiamati separatamente dall’art. 25-undecies: non vanno trattati come la medesima fattispecie.
  • L’art. 25-undecies richiama anche l’art. 256 e, per le emissioni, l’art. 279, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.
  • La combustione illecita di rifiuti disciplinata dall’art. 256-bis comporta, per il responsabile indicato dalla norma, ripristino, risarcimento del danno ambientale e spese di bonifica.
  • Il costo da valutare comprende prima di tutto la ricostruzione verificabile del caso; gli importi e le conseguenze dipendono dalle fattispecie e dai fatti concreti.

Errore da correggere: confondere il documento posseduto con il controllo dimostrabile

Un’autorizzazione archiviata, una procedura ambientale o una delega di funzione non rispondono da soli alla domanda decisiva: quale processo era in corso, chi aveva compiti effettivi, quale controllo era previsto e quale traccia ne rimane? Per la responsabilità 231 reati ambientali art. 25-undecies, è utile partire dalla cronologia del fatto e non dall’indice del fascicolo.

In un caso di rifiuti, per esempio, il contratto con un operatore esterno va letto insieme a istruzioni aziendali, verifiche disponibili, documenti di movimentazione o conferimento e segnalazioni di anomalie. Per le emissioni, il titolo abilitativo va accostato alle prescrizioni applicabili, alle registrazioni disponibili e alle comunicazioni sulle variazioni o sugli scostamenti. Se una prova non esiste o non è reperibile, deve restare un dato da approfondire: non va sostituita con una ricostruzione non verificabile.

Può essere utile consultare anche Approfondisci: l’approfondimento su deleghe e controlli documentati, per ordinare ruoli e flussi informativi senza sovrapporli ai fatti del caso.

Che cosa collega l’art. 25-undecies all’ente

L’art. 25-undecies individua le sanzioni applicabili all’ente in relazione ai reati ambientali elencati. Nel catalogo del D.Lgs. 152/2006 compaiono, tra gli altri, gli artt. 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 279, comma 5. La disposizione distingue le fasce sanzionatorie secondo la fattispecie richiamata; per gli artt. 255-bis e 255-ter indica voci autonome.

Per l’art. 255-bis, l’art. 25-undecies indica una sanzione pecuniaria da 350 a 450 quote. Per l’art. 255-ter distingue invece la violazione del comma 1, da 400 a 550 quote, dalla violazione del comma 2, da 500 a 650 quote. Questa distinzione impedisce di usare un’etichetta generica sui rifiuti senza prima identificare la disposizione che può entrare in esame.

Anche l’art. 256 è disciplinato con fasce differenziate nell’art. 25-undecies. Per alcune ipotesi indicate dalla stessa norma sono previste sanzioni interdittive nei casi di condanna; la verifica richiede quindi di separare il processo aziendale coinvolto dalla qualificazione giuridica, che va valutata sul caso concreto.

Matrice rischio, processo e documento da verificare

Area di rischioFattispecie o processo da esaminareDocumento o evidenza da verificare
RifiutiAttività di gestione richiamate dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e relativo raccordo con l’art. 25-undecies.Autorizzazione, iscrizione o comunicazione pertinente; registrazioni disponibili, istruzioni operative, documenti di trasporto o conferimento.
RifiutiEventuale esame separato delle fattispecie di cui agli artt. 255-bis e 255-ter, richiamate autonomamente dall’art. 25-undecies.Cronologia del fatto, segnalazioni, rilievi disponibili, individuazione del sito e dei soggetti coinvolti.
EmissioniProcesso cui possa riferirsi l’art. 279, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, incluso nel catalogo dell’art. 25-undecies.Titolo abilitativo applicabile, prescrizioni, registrazioni e comunicazioni di manutenzione, controllo o anomalia, se pertinenti.
Autorizzazioni e prescrizioniAvvio, modifica o gestione del processo aziendale interessato; questa riga non identifica da sola una fattispecie.Provvedimento, allegati, scadenze, prescrizioni, deleghe, istruzioni e prova delle comunicazioni interne.

La matrice è uno strumento di orientamento documentale, non una conclusione sulla responsabilità dell’ente o delle persone coinvolte. Serve a evitare due errori ricorrenti: applicare a un’emissione la documentazione pensata per i rifiuti, oppure considerare la presenza del titolo abilitativo come prova sufficiente dell’esecuzione dei controlli previsti.

Percorso di correzione dopo un segnale di urgenza

  1. Delimitare il fatto. Annotare periodo, sito, processo, soggetti coinvolti, atto ricevuto o anomalia interna e scadenze già note.
  2. Preservare le evidenze. Raccogliere senza alterazioni documenti, comunicazioni, registrazioni, verbali, titoli e dati di processo pertinenti.
  3. Confrontare procedimento e realtà. Mettere a fronte istruzioni, deleghe e flussi previsti con le tracce effettivamente disponibili, indicando con chiarezza le lacune.
  4. Separare i piani di valutazione. Tenere distinti il fatto tecnico, il titolo o la prescrizione, la fattispecie da approfondire e le decisioni organizzative successive.

Questo percorso evita che una criticità venga ridotta a una raccolta indistinta di file. Se vi sono accessi ispettivi, prescrizioni, contestazioni o scadenze ravvicinate, il fascicolo deve rendere leggibile la sequenza dei fatti prima di qualsiasi scelta correttiva.

Aggiornamento normativo: D.L..... 116/2025, l. 147/2025 e art. 255-ter

Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, art. 6, ha modificato l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. La L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha convertito con modificazioni il decreto-legge. Nell’art. 25-undecies vigente, gli artt. 255-bis e 255-ter sono espressamente presenti tra le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 cui sono collegate sanzioni per l’ente.

La conseguenza operativa non è un aggiornamento automatico del Modello 231. Occorre invece registrare quale modifica è stata esaminata, quale processo aziendale può esserne interessato, quale documento richiede verifica e chi riceve l’informazione. L’art. 255-ter va sempre distinto dall’art. 255-bis anche nell’indice del fascicolo e nella richiesta di approfondimento.

Costi e conseguenze da considerare senza formule automatiche

I costi da mettere in ordine sono anzitutto quelli della ricostruzione: acquisizione e classificazione dei documenti, esame dei titoli e delle prescrizioni, confronto con il processo interessato e, quando necessario, approfondimenti tecnici o giuridici. L’entità non può essere ricavata dal solo titolo dell’articolo: dipende dalla fattispecie esaminata, dalle evidenze e dalle misure che il caso concreto rende necessarie.

Il testo dell’art. 25-undecies indica sanzioni pecuniarie differenziate e, nelle ipotesi che la disposizione individua, sanzioni interdittive. L’art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006, sulla combustione illecita di rifiuti, prevede inoltre che il responsabile sia tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento delle spese di bonifica. Non è corretto trasferire automaticamente tali conseguenze a ogni anomalia nei rifiuti: prima occorre individuare i fatti e la norma pertinente.

Quando coinvolgere lo studio sul caso concreto

Il coinvolgimento professionale è opportuno quando vi sono un verbale, una prescrizione, un’ispezione, una contestazione, una scadenza ravvicinata o documenti incoerenti tra processo, autorizzazioni, deleghe e flussi informativi. Nella prima richiesta è sufficiente trasmettere, attraverso il canale indicato dal form, la situazione, l’urgenza e i documenti iniziali pertinenti, evitando dati eccedenti. Alcuni passaggi possono richiedere un professionista abilitato in base al caso concreto.

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, svolgendo una prima analisi dei documenti aziendali e ambientali relativi al Modello 231 e confrontando ruoli, flussi decisionali e controlli disponibili. Quando necessario, coordina gli approfondimenti con professionisti associati. Per preparare il materiale, può essere utile approfondire prove, comunicazioni e documenti del Modello 231 ambientale.

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Fonti e riferimenti

Domande e chiarimenti

Spunti utili sul tema

Alcune osservazioni frequenti aiutano a capire quando l'argomento merita una valutazione professionale.

DomandaAldo Amadio da Crespino
Se, dopo una criticità nella gestione dei rifiuti, l’azienda corregge subito la procedura e sostiene dei costi per rimediare, questo può incidere sulla valutazione dei controlli e dei ruoli ai fini della responsabilità 231?
RispostaAndrea Dicanto
Può essere un elemento rilevante, ma non basta da solo. Occorre ricostruire cosa è accaduto, chi aveva compiti effettivi, quali controlli erano previsti e se risultavano realmente applicati prima della criticità. Le misure correttive e i costi sostenuti vanno documentati con attenzione: aiutano a mostrare come l’ente ha reagito, senza cancellare automaticamente le eventuali carenze precedenti. Una verifica mirata di documenti, deleghe, procedure e tracciabilità consente di valutare il perimetro del rischio in modo più affidabile.

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