
Per verificare la responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies non è sufficiente accertare che esistano un Modello 231, una delega o documenti ambientali. Occorre prima individuare la fattispecie potenzialmente pertinente, il processo aziendale interessato, il periodo, le persone coinvolte e le evidenze che permettono di ricostruire decisioni, controlli e comunicazioni.
Documenti e tempi vanno letti insieme: in presenza di un’ispezione, un verbale, una prescrizione o una criticità interna, la priorità operativa è ordinare gli atti disponibili, preservarne la sequenza e rilevare le date riportate nei singoli documenti. La qualificazione del fatto e la valutazione delle responsabilità richiedono comunque un esame circostanziato.
In sintesi
- L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 prevede sanzioni per l’ente in relazione a specifici reati ambientali.
- Il comma 2 include, tra le fattispecie del D.Lgs. 152/2006, gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis, con fasce sanzionatorie differenziate.
- Per i reati commessi da soggetti apicali, l’art. 6 individua condizioni espresse relative al modello, alla vigilanza e agli ulteriori presupposti previsti dalla norma.
- Il D.L. 116/2025, convertito con modificazioni dalla L. 147/2025, ha modificato l’art. 25-undecies.
- La verifica utile collega processo, ruoli, atti ricevuti, titoli pertinenti, protocolli e flussi informativi verso l’ODV.
Quale perimetro di responsabilità 231 va esaminato
L’art. 25-undecies collega la commissione di reati ambientali indicati dalla disposizione a sanzioni applicabili all’ente. Nel suo comma 2, il testo vigente contempla reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 e reca, tra gli altri, richiami agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis. Le sanzioni pecuniarie variano in base alla fattispecie e al comma richiamato; per alcune ipotesi la norma contempla inoltre sanzioni interdittive nei casi di condanna.
La prima domanda non è quindi se l’impresa possieda genericamente documenti ambientali, ma quale condotta e quale processo debbano essere esaminati. L’art. 255-bis riguarda l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi, o l’immissione nelle acque, nelle condizioni previste dalla norma. L’art. 255-ter disciplina analoghe condotte riferite a rifiuti pericolosi. L’art. 256 riguarda invece attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione svolte in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, oltre alle ulteriori ipotesi espressamente disciplinate. L’art. 256-bis concerne la combustione illecita di rifiuti.
Queste distinzioni non consentono di anticipare la qualificazione di un caso concreto: servono a individuare quali fatti, ruoli e documenti debbano essere verificati.
Aggiornamento normativo da registrare
Aggiornamento normativo — 27 agosto 2026. L’art. 6 del D.L. 116/2025 reca modifiche all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. Tra queste figurano l’inserimento dei richiami agli artt. 255-bis e 255-ter, la sostituzione della disciplina richiamata per l’art. 256 e l’inserimento dell’art. 256-bis nel comma 2. La L. 147/2025 ha convertito il D.L. 116/2025 con modificazioni.
Per il Modello 231 ambientale, l’aggiornamento è un elemento da confrontare con i processi effettivamente esposti e con la documentazione disponibile; non costituisce, da solo, una conclusione sulla situazione dell’ente. È utile annotare la fonte esaminata, la data, il processo interessato, i documenti considerati e l’eventuale decisione organizzativa.
Matrice tra area di rischio, processo e documenti
| Area di rischio | Fattispecie o processo da delimitare | Documenti da verificare |
|---|---|---|
| Rifiuti non pericolosi | Condotte rilevanti ai sensi dell’art. 255-bis | Atti ricevuti, segnalazioni, evidenze su luogo e data, comunicazioni interne |
| Rifiuti pericolosi | Condotte rilevanti ai sensi dell’art. 255-ter | Classificazione disponibile, registrazioni operative, incarichi e comunicazioni riferibili all’operazione |
| Gestione dei rifiuti | Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione ai sensi dell’art. 256 | Autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni pertinenti, contratti, registrazioni e documenti disponibili sull’operazione |
| Discarica o prescrizioni | Ipotesi disciplinate dall’art. 256 | Titoli pertinenti, prescrizioni, verbali, comunicazioni e riscontri delle attività svolte |
| Combustione di rifiuti | Condotte disciplinate dall’art. 256-bis | Atti ricevuti, segnalazioni, documentazione sul sito e sui mezzi, comunicazioni e decisioni successive |
La matrice è una base istruttoria: ogni riga va completata con sito, periodo e persone effettivamente coinvolte. Non sostituisce la verifica della fattispecie né attribuisce ai documenti un valore che non risulta dal loro contenuto.
Modello 231 e condizioni dell’art. 6
Per i reati commessi da persone in posizione apicale, l’art. 6 prevede che l’ente non risponda se prova le condizioni indicate dalla disposizione: l’organo dirigente deve avere adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli idonei a prevenire reati della specie verificatasi; la vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del modello deve essere affidata a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; devono inoltre ricorrere le ulteriori condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 1.
Lo stesso articolo richiede che il modello, in rapporto all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, individui le attività nelle quali possono essere commessi reati, preveda protocolli per le decisioni dell’ente, modalità di gestione delle risorse finanziarie, obblighi informativi verso l’organismo di vigilanza e un sistema disciplinare.
Una delega, un verbale ODV o un protocollo esaminati isolatamente non esauriscono il confronto richiesto tra documentazione e operatività. Approfondisci il rapporto tra deleghe, controlli documentati e Modello 231 ambientale.
Percorso diagnostico per documenti e tempi
- Delimitare fatto e urgenza. Ordinare l’atto ricevuto, la data di emersione, il sito, il processo e le scadenze eventualmente riportate nel documento.
- Separare i documenti per funzione. Distinguere Modello 231, protocolli, deleghe, procure, verbali e flussi ODV dalla documentazione riferibile all’operazione ambientale.
- Confrontare ruoli e attività. Verificare quali soggetti hanno deciso o operato, quali poteri risultano documentati e quali controlli sono riferibili al periodo interessato.
- Registrare scostamenti e lacune. Annotare ciò che risulta, ciò che manca e gli approfondimenti necessari, senza creare retroattivamente documenti o attestazioni.
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 6, comma 3, riguarda le eventuali osservazioni ministeriali sui codici di comportamento comunicati al Ministero della giustizia. Non è un termine generale per la raccolta dei documenti aziendali. Per una contestazione o un atto ricevuto, date e modalità di risposta vanno rilevate dall’atto stesso e valutate nel caso concreto. Consulta le fonti normative richiamate.
Scenario operativo: un titolo disponibile, un processo da chiarire
Un responsabile di sito reperisce un’autorizzazione dopo una richiesta relativa alla movimentazione di rifiuti. Il controllo non termina con il rinvenimento del titolo. Occorre ricostruire quale attività sia stata svolta, in quale periodo, da chi, con quali istruzioni e con quali documenti disponibili.
Se il processo riguarda trasporto, recupero, smaltimento o intermediazione, la verifica deve essere confrontata con il perimetro dell’art. 256 e con autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni pertinenti. Se emergono fatti relativi ad abbandono, deposito o immissione nelle acque, occorre distinguere il quadro dell’art. 255-bis da quello dell’art. 255-ter. Se la criticità riguarda la combustione, il riferimento da esaminare è l’art. 256-bis.
In parallelo, vanno ordinati ruolo della persona coinvolta, comunicazioni interne, protocolli e flussi verso l’ODV. L’obiettivo iniziale è stabilire quali elementi richiedano approfondimento, non formulare conclusioni anticipate.
Quando coinvolgere lo studio
È opportuno coinvolgere lo studio in presenza di un’ispezione, un verbale, una prescrizione, una contestazione, una criticità relativa a rifiuti, una differenza tra deleghe e operatività o flussi ODV non rintracciabili. Per la prima valutazione sono utili una sintesi della situazione, l’urgenza, il settore o sito coinvolto, l’eventuale Modello 231, le deleghe ambientali e gli atti o documenti iniziali pertinenti. Attraverso il form vanno trasmessi soltanto i dati necessari.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro dell’analisi documentale aziendale e ambientale relativa al Modello 231, confrontando ruoli, flussi decisionali, controlli e dati disponibili. Alcuni passaggi possono richiedere un professionista abilitato in base al caso concreto.
Domande frequenti
Un modello 231 già adottato è sufficiente?
Per i reati commessi da soggetti apicali, l’art. 6 indica condizioni specifiche, comprese l’adozione e l’efficace attuazione preventiva del modello, l’affidamento della vigilanza all’organismo previsto dalla norma e gli ulteriori presupposti espressamente indicati.
Quali documenti servono per primi?
Servono anzitutto gli atti ricevuti e le relative date, poi i documenti che consentono di collegare il processo interessato a ruoli, titoli pertinenti, protocolli, deleghe, comunicazioni e flussi verso l’ODV.
Una lacuna documentale dimostra la responsabilità dell’ente?
Una lacuna richiede una verifica circostanziata di fattispecie, fatti, periodo, soggetti e documenti disponibili. Non consente da sola di qualificare il caso.


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