Responsabilità 231 per reati ambientali e art. 25-undecies: gli errori ricorrenti da correggere prima di una contestazione

Responsabilità 231 reati ambientali art. 25-undecies: errori ricorrenti, aggiornamento 2025, matrice documentale e percorso di correzione del Modello 231.

Per la responsabilità 231 reati ambientali art. 25-undecies, l’errore più ricorrente è considerare sufficiente l’esistenza di procedure, deleghe e autorizzazioni. Prima di una richiesta documentale, di una criticità interna o di una contestazione, l’ente deve poter mostrare che tali documenti corrispondono all’operatività: chi decide, chi controlla, quali anomalie emergono e con quale flusso arrivano all’Organismo di Vigilanza (ODV). Se questa ricostruzione non è possibile, la priorità non è produrre documenti retrospettivi, ma preservare quelli esistenti e individuare con precisione le lacune.

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 collega la posizione dell’ente, nei casi indicati dalla norma, all’adozione e all’efficace attuazione preventiva di modelli idonei a prevenire reati della specie verificatasi. L’art. 25-undecies include fattispecie ambientali nel perimetro 231; perciò la verifica utile non è un catalogo astratto di reati, ma il confronto tra attività aziendali esposte, presidi realmente svolti e prove documentali disponibili.

In sintesi

  • Una delega senza evidenze di esercizio, controllo e flusso informativo non dimostra da sola il funzionamento del presidio.
  • Per i processi rifiuti, autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni devono essere ricondotte all’attività effettivamente svolta e ai soggetti coinvolti.
  • Il D.L. 116/2025, convertito dalla L. 147/2025, richiede di riesaminare l’aggiornamento del perimetro di rischio e dei richiami nel Modello 231.
  • Gli articoli 255-bis, 255-ter, art. 256 e 256-bis impongono di distinguere processi, materiali e segnali operativi, senza assumere che una fattispecie descriva automaticamente il caso aziendale.
  • In caso di urgenza, si conservano le evidenze disponibili, si ferma la circolazione di versioni non controllate e si ricostruisce una cronologia verificabile.

L’errore da correggere: confondere conformità formale e prova sostanziale

Un Modello 231 ambiente può contenere una mappatura dei rischi, protocolli e un flusso verso l’ODV, ma restare difficile da difendere sul piano documentale se i tre livelli non sono collegati. Un protocollo prevede, ad esempio, un controllo sulle autorizzazioni dei trasportatori; la prova sostanziale richiede che siano individuabili il controllo effettuato, il soggetto che lo ha eseguito, la data, l’esito, l’eventuale anomalia e la gestione conseguente.

La stessa logica vale per deleghe e procure. Non basta archiviare l’atto: occorre capire se l’ampiezza dei poteri, le risorse, le informazioni ricevute e la collocazione organizzativa sono compatibili con l’attività attribuita. Quando il processo reale passa da un responsabile diverso, da una sede operativa o da un appaltatore non considerato nella procedura, il Modello e la prova disponibile possono divergere.

L’art. 6 richiede che i modelli individuino le attività nel cui ambito possono essere commessi reati e prevedano protocolli per programmare formazione e attuazione delle decisioni. Operativamente, questo suggerisce di esaminare una catena completa: attività esposta, decisione, controllo, anomalia, escalation e flusso ODV. L’assenza di uno di questi passaggi non accerta alcuna responsabilità, ma è un punto concreto da trattare nella valutazione di difendibilità.

Aggiornamento normativo: cosa riesaminare nel perimetro 231

Il D.L. 116/2025, convertito dalla L. 147/2025, ha modificato l’art. 25-undecies. La verifica aziendale deve quindi partire dalla versione vigente dei richiami normativi nel Modello, nella matrice dei rischi, nei protocolli e nelle informazioni periodiche indirizzate all’ODV. Non è una ragione per dichiarare automaticamente inadeguato un modello precedente: è la ragione per verificare se il perimetro documentato segue le fattispecie e i processi oggi rilevanti.

In particolare, le attività di gestione rifiuti meritano una lettura per processo. L’art. 256 riguarda attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione in mancanza dei titoli previsti; gli artt. 255-bis e 255-ter disciplinano, in specifiche condizioni, condotte di abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e pericolosi. L’art. 256-bis riguarda la combustione illecita di rifiuti. Questi riferimenti non sostituiscono l’analisi del fatto concreto né qualificano da soli una condotta aziendale.

Area di rischioFattispecie/processo aziendaleDocumento da verificare
Gestione rifiutiRaccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazioneAutorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni, contratti, registrazioni operative e controlli sui soggetti incaricati
Deposito e movimentazionePresidi contro abbandono, deposito incontrollato o immissione nelle acqueIstruzioni operative, evidenze di vigilanza, segnalazioni di anomalia e cronologia degli interventi
Gestione di materiali pericolosiRifiuti pericolosi e relativa tracciabilità organizzativaAttribuzioni di ruolo, istruzioni, controlli, flussi verso HSE e ODV
Eventi criticiSegnalazione di deposito anomalo o rischio di combustioneVerbali, comunicazioni interne, decisioni adottate e riscontri delle azioni svolte

Per approfondire il collegamento tra processi, ruoli e prove, leggi anche l’analisi di difendibilità per l’art. 25-undecies.

Percorso di correzione prima che il fascicolo diventi disperso

  1. Bloccare la dispersione. Individuare le versioni vigenti di Modello, deleghe, procedure, autorizzazioni e registrazioni; conservare metadati, date e canali di provenienza. Non integrare ex post un documento come se fosse stato disponibile in precedenza.
  2. Ricostruire il processo reale. Per ciascuna attività esposta, associare persona o funzione decisionale, esecutore, controllo, documento generato e destinatario dell’informazione. Se l’attività è affidata fuori dall’organizzazione, aggiungere il punto di verifica del soggetto esterno e l’evidenza del controllo effettuato.
  3. Separare carenze documentali e anomalie operative. Un registro irreperibile, un’autorizzazione scaduta o una segnalazione non inoltrata non sono problemi equivalenti. La ricostruzione deve indicare ciò che è certo, ciò che è mancante e chi può confermare i fatti senza sollecitare ricostruzioni non verificabili.
  4. Rendere tracciabile l’escalation. Definire quali eventi arrivano a direzione, HSE e ODV, entro quale passaggio interno e con quale esito documentato. Il flusso deve restare proporzionato al processo e non diventare una raccolta indistinta di e-mail.

Caso tipo: l’anomalia segnalata ma non ricostruibile

Si ipotizzi che un addetto segnali a voce un deposito anomalo nell’area di carico. Il responsabile operativo incarica un terzo di intervenire, ma nel fascicolo restano solo una fattura e una comunicazione generica. Il Modello prevede la segnalazione di anomalie, mentre non risultano né la data dell’evento né l’esito del controllo, né un flusso all’ODV.

La correzione prudente non consiste nel creare una segnalazione con data retroattiva. Si procede invece a raccogliere gli elementi esistenti: fattura, ordini, registrazioni di accesso, messaggi conservati, eventuali verbali e ruoli in vigore nel periodo. Il risultato della verifica è una cronologia con fonti distinguibili e una lacuna esplicitata. La conclusione cambierebbe se emergesse una segnalazione coeva, con destinatario, decisione e riscontro dell’intervento: quel documento potrebbe collegare il protocollo previsto alla sua applicazione concreta.

Quando serve una valutazione di difendibilità

Conviene coinvolgere lo studio quando emerge una richiesta di documenti, un’ispezione, una prescrizione, un cambio di deleghe o di organizzazione, un’anomalia nella gestione rifiuti oppure una distanza tra quanto il Modello prescrive e quanto avviene in reparto. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, ordinando documenti ambientali e aziendali, ruoli, flussi decisionali e ricadute contabili, fiscali ed economico-organizzative; per valutazioni legali o tecniche coordina gli approfondimenti con professionisti associati.

Domande frequenti

Un’autorizzazione valida risolve il rischio 231? No: è un elemento da verificare insieme al processo effettivo, ai controlli e alla tracciabilità delle decisioni. La presenza del titolo non dimostra, da sola, l’attuazione del protocollo.

L’ODV deve ricevere tutti i documenti ambientali? Non necessariamente. Il punto è definire e rendere verificabili i flussi pertinenti a eventi, controlli e anomalie che il Modello ha individuato come rilevanti.

Quali informazioni servono per una prima valutazione? Nel form descrivi situazione, urgenza e un elenco dei documenti disponibili; non allegare documenti personali o riservati. L’eventuale trasmissione avviene solo dopo il contatto, tramite canale sicuro concordato con lo studio.

Richiedi una valutazione di difendibilità del Modello 231

Fonti e riferimenti

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