
La responsabilità 231 per reati ambientali dell’art. 25-undecies va affrontata prima del contenzioso mettendo in relazione il Modello 231 con le attività effettivamente svolte, le decisioni documentate e le informazioni disponibili per l’Organismo di Vigilanza. Il punto non è attribuire in anticipo una fattispecie a un’impresa: è verificare se il fascicolo consente di ricostruire, con documenti contemporanei, attività sensibili, ruoli, protocolli e controlli.
Per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 disciplina le condizioni nelle quali l’ente non risponde, includendo l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel perimetro ambientale, l’art. 25-undecies individua le fattispecie rilevanti e le sanzioni previste per l’ente. La verifica concreta richiede sempre di distinguere ciò che risulta dai documenti da ciò che necessita di approfondimento.
In sintesi
- L’art. 6 collega la verifica del Modello 231, nei casi che disciplina, ad adozione ed efficace attuazione prima della commissione del fatto.
- Il modello deve individuare attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedere protocolli, obblighi informativi verso l’organismo di vigilanza e un sistema disciplinare.
- L’art. 25-undecies richiama, tra le fattispecie del D.Lgs. 152/2006, gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis.
- Il D.L. 116/2025, art. 6, reca modifiche all’art. 25-undecies: la mappatura interna va quindi confrontata con il testo vigente e con le attività aziendali.
- Un fascicolo ordinato aiuta a individuare le verifiche necessarie senza anticipare conclusioni sul caso concreto.
La regola generale dell’art. 6 applicata al rischio ambientale
L’art. 6 richiede che il modello individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati e preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente. La disposizione richiede inoltre modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, obblighi di informazione verso l’organismo deputato a vigilare e un sistema disciplinare.
Per chi governa processi ambientali, questo si traduce in una domanda concreta: l’attività effettiva trova corrispondenza in una procedura, in ruoli individuabili e in tracce verificabili? Se il Modello 231 indica un presidio, ma gli atti disponibili non permettono di capire chi ha assunto una decisione o chi ha ricevuto un’informazione, l’incongruenza va descritta e verificata. Non va colmata con ricostruzioni non documentate.
Il rapporto tra ruoli, poteri e presidi può essere approfondito nella pagina su Approfondisci: art. 25-undecies, deleghe e controlli documentati.
Aggiornamento normativo: D.L. 116/2025 e l. 147/2025
L’art. 6 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, reca modifiche all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. Nell’esame di un Modello 231 ambientale è quindi utile partire dal testo vigente dell’art. 25-undecies e verificare se mappatura, protocolli e flussi informativi sono riferiti alle attività realmente svolte.
La L. 147/2025 è richiamata tra i riferimenti normativi da consultare nel percorso dell’aggiornamento. La sua presenza non consente, da sola, di concludere quali disposizioni siano rilevanti per una singola organizzazione: occorre correlare il quadro normativo ai fatti, ai processi e agli atti disponibili.
Quali fattispecie dell’art. 25-undecies richiedono attenzione
L’art. 25-undecies, comma 2, richiama diverse fattispecie previste dal D.Lgs. 152/2006. Nel testo vigente compaiono espressamente gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis, con sanzioni pecuniarie differenziate per l’ente. Per l’art. 256 e per l’art. 256-bis, la disposizione distingue più ipotesi in base ai commi richiamati.
Il richiamo normativo non equivale all’applicazione della fattispecie a un episodio aziendale. La conseguenza operativa è diversa: prima di discutere la qualificazione del fatto, occorre delimitare il processo interessato, la cronologia disponibile e i documenti da sottoporre ai professionisti competenti. Questo consente di non confondere il catalogo normativo con una conclusione sul caso.
Matrice area di rischio, processo e documento da verificare
La matrice seguente è uno strumento di lettura del fascicolo. Non attribuisce reati né sostituisce l’esame della disposizione e del fatto concreto.
| Area di rischio | Fattispecie o processo da esaminare | Documento da verificare |
|---|---|---|
| Processi aziendali collegati a rifiuti | Attività da correlare, se pertinenti, ai richiami dell’art. 255-bis | Procedure, incarichi, segnalazioni e comunicazioni disponibili |
| Decisioni e responsabilità operative | Attività da correlare, se pertinenti, ai richiami dell’art. 255-ter | Deleghe, poteri, istruzioni e verbali pertinenti |
| Gestione dei rifiuti | Processi da confrontare con le ipotesi dell’art. 256 | Titoli disponibili, contratti, registrazioni e controlli documentati |
| Anomalie riferite a rifiuti | Fatti da correlare, se pertinenti, ai richiami dell’art. 256-bis | Segnalazioni, rapporti, istruzioni e informazioni trasmesse all’ODV |
La funzione della matrice è rendere esplicito ciò che manca: per esempio, un ruolo non documentato, una decisione senza traccia o un flusso verso l’ODV non ricostruibile. Ogni collegamento tra documento e fattispecie resta da valutare nel caso concreto.
Conformità formale e sostanza documentale
La presenza di una delega, di una procedura o di un verbale non esaurisce la verifica. Occorre controllare se i documenti sono coerenti fra loro e con l’operatività descritta: chi disponeva di poteri, quale procedura era applicabile, quali informazioni risultano inviate all’ODV e quale controllo è documentato.
Un caso tipico è la divergenza tra il responsabile indicato dalla procedura e i soggetti che emergono da comunicazioni o registrazioni. La divergenza non consente di qualificare da sola il fatto. Può però richiedere di esaminare deleghe, sostituzioni, istruzioni e flussi informativi, mantenendo separati i dati accertati dalle circostanze ancora da chiarire.
Flusso documentale del fascicolo
- Delimitare il dato iniziale. Indicare data, processo interessato, unità coinvolta, soggetti e documenti già disponibili.
- Raccogliere gli atti pertinenti. Riunire Modello 231, protocolli, deleghe, registrazioni, comunicazioni, verbali e informazioni rivolte all’ODV, preservandone sequenza e contenuto.
- Confrontare attività, ruoli e protocolli. Verificare se le attività emerse trovano corrispondenza nelle aree a rischio, nei poteri e nelle decisioni documentate.
- Separare le decisioni successive. Distinguere le misure organizzative da valutare internamente dagli approfondimenti che, in base al caso, possono richiedere professionisti abilitati.
Il flusso è utile anche quando vi siano un controllo, un verbale, una prescrizione, una contestazione o un’anomalia con una scadenza ravvicinata. L’obiettivo è costruire una base documentale leggibile, non anticipare l’esito del caso.
Quando chiedere una prima valutazione
È il momento di coinvolgere lo studio quando il fascicolo non collega ruoli, poteri e informazioni verso l’ODV; quando il Modello 231 deve essere confrontato con i processi ambientali effettivi; oppure quando sono disponibili atti ricevuti, scadenze o documenti non coerenti tra loro.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio. Lo studio svolge una prima analisi dei documenti aziendali e ambientali relativi al Modello 231, confrontando ruoli, flussi decisionali, controlli e ricadute economico-organizzative; gli aspetti che richiedono valutazioni legali o tecniche sono approfonditi con i professionisti competenti.
Nella prima richiesta, attraverso il canale indicato dal form, è utile indicare situazione, urgenza, settore, presenza di Modello 231 e deleghe ambientali, inviando soltanto i documenti iniziali necessari. Per i recapiti dello studio è disponibile la pagina contatti.
Domande frequenti
Un modello 231 già adottato chiude la verifica?
No. L’art. 6 richiede, nei casi che disciplina, adozione ed efficace attuazione del modello. Occorre quindi verificare la relazione tra attività a rischio, protocolli, obblighi informativi e documenti disponibili.
Gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis valgono automaticamente per ogni impresa?
No. L’art. 25-undecies li richiama nel proprio catalogo, ma la rilevanza di un fatto e della disposizione applicabile richiede l’esame concreto di attività, atti e circostanze.
Quali documenti aiutano a iniziare la verifica?
Modello 231 e protocolli pertinenti, deleghe, istruzioni, registrazioni, comunicazioni, verbali e flussi verso l’ODV sono utili se collegati alla cronologia e al processo da esaminare.
Fonti e riferimenti
- D.Lgs. 231/2001, art. 6.
- D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies.
- D.L. 116/2025, art. 6.
- L. 147/2025, art. 1.
- D.Lgs. 152/2006, artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis.


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