
In sintesi
Un verbale ambientale, una segnalazione interna o un’anomalia nella gestione dei rifiuti non consentono di trarre conclusioni automatiche sulla responsabilità dell’ente. Per la Compliance 231 ambientale, il punto decisivo è ricostruire il rapporto tra attività effettivamente svolte, rischio contemplato dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, assetto dei poteri e documenti disponibili.
L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 disciplina, per i reati commessi da soggetti apicali, presupposti che includono l’adozione e l’efficace attuazione preventiva di modelli idonei, la vigilanza affidata a un organismo con autonomi poteri di iniziativa e controllo e specifici obblighi informativi verso tale organismo. L’art. 25-undecies individua il catalogo dei reati ambientali rilevanti per l’ente. Il catalogo non sostituisce l’analisi della fattispecie, della data dei fatti e delle evidenze aziendali.
- Problema operativo: il modello può esistere, ma non essere collegato ai ruoli, ai controlli e alle anomalie emerse.
- Urgenza: dopo un controllo occorre ordinare i documenti senza ricostruzioni tardive o affermazioni generiche.
- Obiettivo: rendere leggibile la catena tra decisione, presidio ambientale, informazione all’ODV e azione correttiva.
Quando un verbale ambientale apre un tema di difendibilità 231
Per amministratori, responsabili HSE, uffici legali e membri dell’ODV, la domanda utile non è se il Modello 231 contenga una sezione dedicata all’ambiente. Occorre chiedersi se, nel momento in cui si è verificato l’evento, l’impresa possa ricostruire con atti coerenti chi aveva poteri, quali controlli erano previsti, quali informazioni sono state trasmesse e quali decisioni sono state assunte.
L’art. 6 richiede che il modello individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, preveda protocolli per la formazione e attuazione delle decisioni, obblighi di informazione verso l’organismo di vigilanza e un sistema disciplinare. Nel perimetro ambientale, questi elementi vanno letti sulle attività realmente presenti: gestione di rifiuti, impianti, rapporti con operatori incaricati, autorizzazioni e segnalazioni di non conformità.
La conformità formale e la sostanza probatoria sono piani diversi. Una procedura approvata può essere utile, ma non basta da sola a mostrare che fosse conosciuta, applicata e sottoposta a controllo. Allo stesso modo, l’esistenza di documenti operativi non dimostra da sola che il flusso previsto dal modello abbia funzionato. La valutazione di difendibilità del Modello 231 mette in relazione questi due piani senza anticipare giudizi sul singolo caso.
Aggiornamento normativo 2025/2026
Il D.L. 116/2025, convertito con modificazioni dalla L. 147/2025, ha modificato l’art. 25-undecies. L’art. 6 del provvedimento interviene sul quadro delle sanzioni dell’ente e inserisce, tra gli altri, i richiami agli artt. 255-bis, 255-ter e 256-bis del D.Lgs. 152/2006.
Nel testo vigente, l’art. 255-bis riguarda l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari; l’art. 255-ter riguarda l’abbandono di rifiuti pericolosi; l’art. 256 disciplina l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata; l’art. 256-bis riguarda la combustione illecita di rifiuti. L’art. 25-undecies collega tali fattispecie, nei casi previsti dalla norma, alla responsabilità dell’ente.
Questo aggiornamento non rende automaticamente inidoneo un modello adottato prima della riforma e non determina da sé la responsabilità dell’impresa. Rende però appropriata una verifica mirata quando l’azienda svolge processi esposti: la mappatura dei rischi, i protocolli, le deleghe e i flussi all’ODV devono essere confrontati con il catalogo vigente e con l’operatività concreta.
Matrice rischio-processo-documento
La matrice seguente è uno strumento professionale di lettura documentale. Non è un adempimento nominato testualmente dalla norma e non sostituisce l’esame della contestazione; aiuta a individuare le evidenze da ordinare prima di un’ispezione o di una richiesta dell’autorità.
- Abbandono o deposito di rifiuti: verificare se l’attività aziendale comprende aree di deposito, movimentazioni o affidamenti a terzi. Documenti: procedura applicabile, registrazioni dei controlli, incarichi, evidenze di gestione delle anomalie e comunicazioni rilevanti all’ODV.
- Gestione di rifiuti: per i processi esposti all’art. 256, confrontare attività effettive, ruoli autorizzati e istruzioni operative. Documenti: titoli e contratti disponibili, registrazioni operative, controlli sui soggetti incaricati, segnalazioni e azioni correttive.
- Combustione illecita di rifiuti: in presenza di aree, mezzi o attività potenzialmente coinvolti, ricostruire misure di presidio e canali di escalation. Documenti: controlli di sito, segnalazioni, verbali, responsabilità assegnate e provvedimenti adottati.
- ODV e governance: verificare se le informazioni ambientali arrivano all’organismo in modo comprensibile e tracciabile. Documenti: verbali ODV, richieste istruttorie, riscontri dei responsabili, piani di azione e verifica della loro chiusura.
- Deleghe e poteri: confrontare le attribuzioni scritte con i poteri esercitati e con le risorse concretamente disponibili. Documenti: deleghe, procure, organigrammi, autorizzazioni di spesa e verbali decisionali.
Un approfondimento utile per collegare i documenti ai flussi di vigilanza è disponibile nella pagina su flussi ODV e art. 25-undecies.
Scenario operativo: anomalia sui rifiuti e ODV non informato
Si consideri un caso tipo anonimo. Durante un controllo interno su un’area di deposito emergono registrazioni non coerenti con la procedura aziendale. Il responsabile operativo informa la funzione HSE, ma non risulta una comunicazione all’ODV né una traccia della verifica successiva. Il Modello 231 contiene un richiamo ai reati ambientali e attribuisce responsabilità generali, senza indicare con sufficiente chiarezza tempi, destinatari e contenuto del flusso in caso di anomalia.
In questa situazione non è corretto concludere che l’ente risponda o che il modello sia inefficace. La lettura utile parte invece da domande documentali: l’anomalia era riconducibile a un’attività mappata? Chi disponeva dei poteri decisionali? Quale presidio era previsto? Il fatto è stato segnalato, esaminato e gestito? Le evidenze mostrano un controllo effettivo o solo una previsione astratta?
La ricostruzione deve chiudersi con un esito operativo: conferma delle evidenze disponibili, integrazione del flusso informativo, riallineamento di deleghe e procedure oppure approfondimento tecnico-legale sul caso. Lasciare l’anomalia senza responsabile, scadenza e riscontro documentato rende più difficile dimostrare la coerenza tra modello e prassi.
Errori che indeboliscono il presidio ambientale
- Aggiornare solo il testo del modello: l’aggiornamento deve essere seguito dal confronto con attività, ruoli e documenti aziendali pertinenti.
- Separare HSE e ODV: un flusso privo di destinatario, periodicità o riscontro non rende agevole ricostruire la vigilanza prevista dall’art. 6.
- Usare deleghe non allineate: una delega va letta insieme a poteri, risorse, organigramma e attività concretamente svolte.
- Archiviare senza controllare: la disponibilità di un atto non sostituisce il controllo della sua coerenza con le decisioni e con le registrazioni collegate.
- Gestire un’ispezione senza dossier: documenti dispersi tra funzioni diverse rallentano la ricostruzione e aumentano il rischio di risposte incomplete.
Domande frequenti
La presenza del modello 231 esclude la responsabilità dell’ente?
No. L’art. 6 indica condizioni specifiche e richiede, tra l’altro, l’adozione e l’efficace attuazione preventiva di un modello idoneo nei presupposti previsti dalla norma. La valutazione dipende dalla fattispecie, dai soggetti coinvolti e dalle evidenze del caso.
Le modifiche del 2025 richiedono sempre una riscrittura completa?
Non necessariamente. D.L. 116/2025 e L. 147/2025 rendono opportuno verificare l’impatto sui processi effettivamente esposti e sul testo vigente dell’art. 25-undecies. L’esito può richiedere un aggiornamento circoscritto, un riallineamento documentale o ulteriori approfondimenti.
Quali documenti preparare subito?
È utile raccogliere Modello 231, mappatura dei rischi, deleghe e organigrammi, verbali ODV, procedure ambientali, registrazioni operative, titoli disponibili, segnalazioni e documenti relativi a controlli o contestazioni. La selezione finale dipende dal perimetro concreto dell’attività.
Fonti normative e di prassi
Il riferimento normativo per i presupposti organizzativi, la vigilanza e gli obblighi informativi è l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Il catalogo dei reati ambientali rilevanti per l’ente e le relative conseguenze è contenuto nell’art. 25-undecies del medesimo decreto.
Per l’aggiornamento 2025, le fonti sono il D.L. 116/2025, art. 6, e la L. 147/2025, art. 1, che converte il decreto-legge con modificazioni. Le fattispecie richiamate nel quadro fornito comprendono gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006. Normattiva consente la consultazione dei testi vigenti; l’applicazione al singolo evento richiede sempre una lettura della disposizione pertinente e della documentazione aziendale.
Prossimi passi operativi
Lo studio può affiancare impresa, direzione HSE e ODV in una valutazione documentale orientata alla difendibilità: delimitazione del processo esposto, lettura del Modello 231 e delle deleghe, verifica delle evidenze operative e ricostruzione dei flussi informativi. Per avviare l’analisi, richiedi una valutazione documentale indicando settore, evento o urgenza, presenza di ispezioni o contestazioni, modello adottato e documenti già disponibili. Il confronto iniziale serve a ordinare il perimetro del caso e a individuare le verifiche professionali pertinenti, senza anticipare conclusioni sulla responsabilità dell’ente.
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