
Difendibilità sostanziale dell'ente: quando il modello 231 richiede prove documentali coerenti
Nel panorama della compliance aziendale, la mera adozione formale di un Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non costituisce garanzia automatica di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente. Per i reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, la valutazione della difendibilità richiede la capacità dell'ente di dimostrare, attraverso un archivio probatorio coerente e tracciabile, che il modello è stato effettivamente implementato e presidiato prima del verificarsi dell'illecito.
La prassi professionale suggerisce che un audit documentale possa rappresentare uno strumento operativo per valutare questo stato di salute. Si precisa che tale qualificazione costituisce un'interpretazione basata su prassi professionale e non una disposizione normativa esplicita. Non si tratta semplicemente di verificare la presenza di documenti in faldone, ma di analizzare la congruenza tra i processi operativi reali (gestione rifiuti, emissioni, scarichi) e la governance documentata. In assenza di questa coerenza, il Modello 231 potrebbe essere considerato formale, esponendo l'ente a sanzioni pecuniarie e interdittive, specialmente alla luce delle nuove fattispecie introdotte nel 2025.
Aggiornamento normativo 2025/2026: l'impatto del D.L....... 116/2025 e l. 147/2025
Il quadro normativo di riferimento per la responsabilità 231 in materia ambientale ha subito un'evoluzione significativa con l'entrata in vigore del D.L. 8 agosto 2025 n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025 n. 147 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 07-10-2025). Questi interventi legislativi hanno modificato l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, introducendo nuovi riferimenti normativi la cui interpretazione richiede analisi specifica sul testo vigente.
In particolare, l'art. 6 del D.L. 116/2025 modifica espressamente l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. Nel comma 2 dell'art. 25-undecies sono inseriti i riferimenti agli artt. 255-bis e 255-ter del D.Lgs. 152/2006. Il quadro sanzionatorio dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 è sostituito e viene inserito il riferimento all'art. 256-bis. La L. 147/2025 converte con modificazioni il D.L. 116/2025 ed entra in vigore l'8 ottobre 2025. Il provvedimento riguarda il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e la bonifica dell'area denominata Terra dei Fuochi. Fonte: Gazzetta Ufficiale, testo coordinato del D.L. 116/2025, art. 6.
Per un ente dotato di Modello 231, questo aggiornamento impone una revisione della mappatura dei rischi: i protocolli di controllo devono ora coprire esplicitamente le nuove condotte sanzionate e garantire che l'Organismo di Vigilanza (ODV) riceva flussi informativi specifici su queste aree critiche. La valutazione di tali aspetti nell'aggiornamento del MOG o nei piani di audit interni può rappresentare un elemento di attenzione nella struttura di prevenzione dell'ente. La valutazione editoriale deve distinguere il catalogo dei reati presupposto dalle condizioni concrete di responsabilità dell'ente, come indicato nelle fonti istituzionali di Normattiva.
Matrice di rischio documentale: area, processo e prova verificabile
Per trasformare la compliance da teorica a operativa, è possibile adottare una matrice di verifica che correli ogni area di rischio ambientale alla specifica fattispecie di reato e al documento probatorio richiesto. La seguente schematizzazione tecnica per l'audit documentale si basa su prassi consigliata e riferimenti istituzionali (ISPRA, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica):
- Gestione Rifiuti (Art. 256 D.Lgs. 152/06):
- Fattispecie: Traffico illecito, abbandono, miscelazione illecita.
- Documenti da verificare: Registri di carico e scarico (coerenza temporale e quantitativa), Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), MUD annuale, contratti con trasportatori e destinatari autorizzati, visure camerali dei contraenti.
- Emissioni in Atmosfera (Art. 279 D.Lgs. 152/06):
- Fattispecie: Emissioni oltre i limiti, omissione di analisi periodiche.
- Documenti da verificare: Autorizzazione AUA/AIA vigente, rapporti di prova delle campagne di monitoraggio (conformità ai valori limite), registri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento, schede tecniche dei combustibili utilizzati.
- Scarichi Idrici (Art. 137 D.Lgs. 152/06):
- Fattispecie: Scarichi non autorizzati o oltre i limiti tabellari.
- Documenti da verificare: Titolo abilitativo allo scarico, planimetrie aggiornate della rete fognaria, verbali di autocontrollo, fatture dello smaltimento fanghi di depurazione.
- Bonifiche e Siti Contaminati:
- Fattispecie: Omessa bonifica, inquinamento di suolo e sottosuolo.
- Documenti da verificare: Piano di caratterizzazione, analisi storiche del sito, comunicazioni alla Provincia/Regione, prove dell'avvenuta messa in sicurezza operativa o permanente.
Questa matrice evidenzia come la responsabilità 231 non si giochi solo sul piano legale, ma su quello tecnico-amministrativo: un registro rifiuti compilato in ritardo o un rapporto di prova mancante possono compromettere l'intera architettura di prevenzione. Si precisa che la presente matrice rappresenta un modello di prassi consigliata e non sostituisce la verifica sul testo vigente delle norme specifiche. Per approfondire i flussi informativi verso l'ODV, consultare l'approfondimento su Reati ambientali e flussi ODV: perché il modello 231 crolla senza tracciabilità delle segnalazioni.
Il ruolo dell'odv e la tracciabilità dei flussi informativi
Un punto critico emerso nelle recenti valutazioni di difendibilità riguarda l'effettivo funzionamento dell'Organismo di Vigilanza. Non è sufficiente nominare un ODV; è necessario dimostrare che esso abbia ricevuto, elaborato e agito sulle segnalazioni di rischio. In caso di ispezione o procedimento penale, la posizione dell'ente risulta vulnerabile se emerge che l'ODV era ignaro di criticità palesi (es. AUA scaduta da mesi o anomalie ricorrenti nei registri).
L'audit può quindi verificare l'esistenza di verbali periodici dell'ODV, report di audit interni inviati tempestivamente e, soprattutto, tracce documentali di azioni correttive intraprese a seguito di segnalazioni. Il flusso informativo dovrebbe essere bidirezionale: dal perimetro operativo verso l'ODV e dall'ODV verso gli organi decisionali. L'assenza di tale tracciabilità rende il sistema di controllo meno efficace e l'ente più esposto alle conseguenze del fatto commesso dal soggetto apicale o sottoposto.
Scenario operativo: analisi di un caso tipo ipotetico di difendibilità
Si consideri il seguente scenario ipotetico a scopo illustrativo: un'azienda manifatturiera dotata di Modello 231 aggiornato al 2024, soggetta a un'ispezione degli organi di controllo che rileva uno sversamento accidentale in fognatura e la presenza di rifiuti speciali stoccati in area non idonea. L'azienda invoca l'esimente del D.Lgs. 231/2001.
Tuttavia, dall'analisi documentale emergono due criticità: le deleghe ambientali conferite al direttore di stabilimento sono generiche e non aggiornate rispetto alle nuove competenze richieste dal D.L. 116/2025; inoltre, non vi è traccia nei verbali dell'ODV di alcuna verifica sullo stato delle vasche di contenimento negli ultimi dodici mesi, nonostante il modello prevedesse controlli semestrali. In questo scenario ipotetico, l'autorità potrebbe ritenere il modello non idoneo a prevenire il reato perché privo di presidi effettivi, esponendo l'ente a sanzione pecuniaria e, potenzialmente, alle misure interdittive. La sola esistenza del manuale 231 non protegge l'azienda dalla responsabilità per mancanza di attuazione concreta.
Metodo di valutazione e coordinamento multidisciplinare dello studio
La complessità della materia 231reatiambiente richiede un approccio che superi i confini della singola disciplina. Lo studio Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l. adotta un metodo di audit documentale integrato, coordinando competenze legali, ambientali e societarie. La nostra specializzazione verticale ci consente di leggere i documenti non solo sotto il profilo formale, ma nella loro capacità di costruire una narrazione probatoria solida a favore dell'ente.
Il nostro intervento non si limita alla verifica della checklist, ma analizza la sostenibilità economica e organizzativa dei presidi richiesti, coinvolgendo, ove necessario, consulenti del lavoro per la verifica delle deleghe e professionisti tecnici per la validità dei titoli abilitativi. Questo presidio multidisciplinare trasforma la compliance da costo burocratico a strumento strategico di governance e tutela del patrimonio aziendale. Per ulteriori dettagli sulla difendibilità dell'ente, consultare Rischio 231 reati ambientali art. 25-undecies: segnali di urgenza e verifica della difendibilità dell'ente.
In sintesi
Per valutare la difendibilità dell'ente in materia di reati ambientali è fondamentale:
- Aggiornare il Modello 231 alle novità del D.L. 116/2025 e L. 147/2025.
- Disporre di una matrice documentale completa che copra rifiuti, emissioni e scarichi.
- Dimostrare l'effettiva operatività dell'ODV attraverso verbali e flussi informativi tracciati.
- Verificare la validità e specificità delle deleghe ambientali conferite.
- Effettuare audit periodici preventivi per colmare eventuali gap prima di un'ispezione.
Fonti normative e riferimenti da verificare
I contenuti esposti si basano sui seguenti riferimenti normativi vigenti e fonti istituzionali:
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), in particolare art. 25-undecies (Normattiva).
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), artt. 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis (Normattiva).
- D.L. 8 agosto 2025, n. 116, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 07-10-2025).
- Testo coordinato del D.L. 116/2025, art. 6 (Gazzetta Ufficiale).
- Legge 3 ottobre 2025 n. 147 (Gazzetta Ufficiale).
- Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) per il testo vigente delle norme.
- Siti istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ISPRA per linee guida tecniche.
Si precisa che le indicazioni fornite nel presente contenuto non costituiscono consulenza legale definitiva e richiedono verifica sul caso concreto con documentazione specifica dell'ente.
Prossimi passi operativi
Se la vostra azienda opera in settori a rischio ambientale o ha ricevuto recenti sollecitazioni dagli organi di controllo, la valutazione dello stato di salute del vostro Modello 231 non può attendere. Un audit documentale preventivo è lo strumento per trasformare la compliance formale in una reale protezione dell'ente.
Il team di Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l. è a disposizione per analizzare la vostra situazione specifica, verificare la completezza del vostro archivio probatorio e coordinare le competenze necessarie per rafforzare la vostra posizione. Per richiedere una valutazione documentale preliminare, indicando l'urgenza, il settore di appartenenza e la presenza attuale di un Modello 231, vi invitiamo a richiedere una consulenza o a consultare la pagina contatti per un primo confronto riservato.
Domande e chiarimenti
Spunti utili sul tema
Alcune osservazioni frequenti aiutano a capire quando l'argomento merita una valutazione professionale.

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