
Un passaggio di consegne HSE non si risolve con la firma di una delega o con la trasmissione di una cartella di autorizzazioni: deve rendere ricostruibile chi dispone di quali poteri ambientali, quali processi presidia, quali decisioni restano da assumere e quali informazioni arrivano all’ODV. Per la responsabilità 231 reati ambientali art. 25-undecies, la continuità utile è quella tra poteri effettivi, attività a rischio, protocolli e prove delle azioni svolte.
La regola pratica è distinguere tre piani: la delega individua l’assetto dei poteri; la consegna trasferisce informazioni operative e scadenze già aperte; il Modello 231 deve collegare entrambi alle attività nelle quali possono essere commessi reati e ai flussi informativi verso l’organismo di vigilanza. Un verbale di consegna può essere uno strumento organizzativo; va letto insieme alle altre evidenze disponibili.
In sintesi
- La consegna deve confrontare poteri delegati, processi ambientali effettivi e risorse disponibili al soggetto che subentra.
- Nel metodo di consegna, per ciascuna attività sensibile aperta è opportuno indicare un responsabile, un documento di supporto e la successiva decisione o controllo da tracciare.
- Le autorizzazioni, i registri e le comunicazioni non vanno solo raccolti: vanno associati al processo e al soggetto che li utilizza o controlla.
- I flussi verso l’ODV devono consentire di ricostruire criticità, segnalazioni e interventi, secondo il protocollo adottato dall’ente.
- Il passaggio di ruolo è un momento adatto per verificare se l’aggiornamento del catalogo dell’art. 25-undecies incide sui processi realmente presenti nel sito.
Quale continuità serve tra deleghe e presidi ambientali
L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 richiede che il modello individui le attività nel cui ambito possono essere commessi reati e preveda protocolli per programmare formazione e attuazione delle decisioni dell’ente. Inoltre, il modello deve prevedere obblighi di informazione verso l’organismo deputato a vigilare. Perciò, quando cambia il responsabile HSE, il punto operativo non è stabilire in astratto se la delega “vale”, ma verificare se il nuovo assetto mantiene la catena documentabile tra decisione, esecuzione, controllo e informazione all’ODV.
La consegna può partire da una tabella di allineamento, costruita sulle attività realmente svolte nel sito. Per ciascuna riga occorre indicare il potere o compito attribuito, la persona che agisce, il documento che dimostra lo stato dell’attività e il flusso previsto in caso di anomalia. Questo confronto evita due errori opposti: attribuire al subentrante competenze che non risultano dalla delega o trattare una delega ampia come sostitutiva dei controlli operativi.
| Area di rischio | Fattispecie o processo aziendale | Documento da verificare |
|---|---|---|
| Gestione rifiuti | Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione | Titolo abilitativo pertinente, evidenze operative e flusso interno di segnalazione |
| Rifiuti non pericolosi | Abbandono, deposito o immissione nelle acque nelle condizioni dell’art. 255-bis | Segnalazioni, istruzioni operative, controlli e atti che documentano la gestione della criticità |
| Rifiuti pericolosi | Abbandono, deposito o immissione nelle acque disciplinati dall’art. 255-ter | Tracciabilità del processo, responsabilità assegnate e comunicazioni verso i soggetti interni competenti |
| Combustione illecita | Deposito o abbandono connesso alla successiva combustione, art. 256-bis | Segnalazione dell’evento, provvedimenti interni e documenti relativi allo stato dei luoghi |
Questa matrice non qualifica il fatto concreto né afferma che le fattispecie siano applicabili al sito. Serve a far emergere quale riga resterebbe senza titolare, documento o flusso dopo il cambio HSE. Per un approfondimento mirato sul raccordo tra deleghe, controlli e Modello 231, può essere utile verificare la difendibilità del modello con deleghe e controlli documentati.
Caso tipo: il subentro HSE con una delega già in essere
Scenario ipotetico: un’impresa sostituisce il responsabile HSE mentre sono attivi processi di gestione rifiuti e titoli ambientali. La delega del precedente responsabile è disponibile, ma il nuovo incaricato riceve soltanto un elenco di documenti. Il problema iniziale non è l’assenza del fascicolo: è che l’elenco non mostra quali decisioni siano in corso, chi possa adottarle e quali anomalie debbano essere comunicate all’ODV.
- Primo elemento: poteri. Si confronta il testo della delega con organigramma, procure eventualmente pertinenti e responsabilità operative effettivamente assegnate. Se un’attività richiede una decisione non riconducibile al subentrante, la consegna deve indicare il soggetto che la mantiene.
- Secondo elemento: attività aperte. Per ciascun processo si segnano stato, prossima azione, responsabile, documento disponibile e circostanza che richiede escalation. Un’autorizzazione esistente non chiarisce, da sola, chi ne controlli le prescrizioni nel passaggio di ruolo.
- Terzo elemento: flusso ODV. Si confrontano protocollo del Modello, precedenti informative disponibili e canale interno previsto. La consegna annota le criticità già note e il soggetto incaricato di dare continuità alla comunicazione, senza ricostruire retroattivamente fatti non verificati.
Il risultato operativo del caso è una lista di punti con responsabile e prova associata, non una dichiarazione di conformità. La conclusione cambierebbe se, ad esempio, il confronto mostrasse che il soggetto subentrante non dispone del potere indicato per una decisione in corso oppure che il protocollo prevede un’informativa ODV per una criticità non ancora instradata: in tal caso il presidio da riallineare è precisamente individuato.
Aggiornamento normativo e perimetro da riesaminare
Il D.L. 116/2025 ha modificato l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001; la L. 147/2025 ha convertito il decreto-legge con modificazioni. Nel passaggio di consegne questo aggiornamento suggerisce di leggere il testo vigente coordinato dell’art. 25-undecies insieme ai processi effettivamente esposti, senza dedurre automaticamente un’inidoneità del Modello o una responsabilità dell’ente.
La verifica è particolarmente concreta per i flussi relativi ai rifiuti: l’art. 255-bis riguarda l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari; l’art. 255-ter disciplina l’abbandono di rifiuti pericolosi; l’art. 256 tratta l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata; l’art. 256-bis riguarda la combustione illecita di rifiuti. Le condizioni previste dalle singole disposizioni non sono intercambiabili. Chi prepara la consegna deve quindi associare al processo soltanto la fattispecie che può essere pertinente, conservando le circostanze che ne delimitano l’ambito.
Quando coinvolgere lo studio
È utile coinvolgere lo studio quando il passaggio HSE coincide con una richiesta documentale, una prescrizione, una contestazione, una criticità ambientale interna o con deleghe e flussi ODV che non si raccordano. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, confrontando ruoli, flussi decisionali, controlli e ricadute contabili, fiscali ed economico-organizzative e coordinando gli approfondimenti necessari con professionisti associati.
Nel primo contatto descrivi la situazione, l’urgenza e un elenco dei documenti disponibili, quali deleghe, protocollo del Modello, autorizzazioni, registri e verbali o informative ODV. Le modalità di trasmissione si concordano dopo il contatto. Richiedi una valutazione di difendibilità del Modello 231 per una prima valutazione senza impegno.


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