
Un Modello 231 ambientale non è una fattispecie di reato compresa nell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. L’articolo richiama invece specifici reati ambientali e prevede, in relazione alla loro commissione, sanzioni per l’ente. Per questo il modello può rilevare nella valutazione del caso come documento organizzativo da confrontare con fatti, attività esposte, ruoli, controlli ed evidenze disponibili; non consente, da solo, di qualificare la posizione dell’ente.
La domanda pratica per amministratori, responsabili HSE, uffici legali e componenti dell’ODV è quindi questa: il Modello 231 collega il rischio ambientale concreto alle decisioni aziendali e lascia tracce verificabili della sua attuazione? Se emerge un fatto da esaminare, un verbale, una prescrizione, un’ispezione o una modifica dei processi, il fascicolo deve consentire di distinguere ciò che risulta documentato da ciò che richiede chiarimenti o approfondimenti professionali.
L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 disciplina, nell’ipotesi di reato commesso dalle persone indicate nell’art. 5, comma 1, lettera a), le condizioni che l’ente deve provare per non rispondere. Tra queste vi sono l’adozione e l’efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l’affidamento della vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l’elusione fraudolenta del modello e l’assenza di omessa o insufficiente vigilanza. Il significato di tali condizioni va valutato sul caso concreto.
In sintesi
- L’art. 25-undecies collega sanzioni per l’ente alla commissione di specifici reati ambientali; il Modello 231 non è incluso nel catalogo come reato autonomo.
- La presenza di un reato richiamato dall’art. 25-undecies e la coerenza del modello sono elementi da esaminare insieme ai fatti e ai documenti del caso, non una formula esaustiva per qualificare la responsabilità dell’ente.
- Per l’ipotesi disciplinata dall’art. 6, il modello rileva anche per le esigenze organizzative previste dalla norma: attività a rischio, protocolli decisionali, risorse finanziarie, flussi verso l’ODV e sistema disciplinare.
- Il D.L. 116/2025, convertito con modificazioni dalla L. 147/2025, ha aggiornato l’art. 25-undecies, includendo tra gli altri i richiami agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006.
- Una verifica utile parte dal fascicolo effettivamente disponibile: titoli abilitativi, deleghe, registri, formulari, procedure, verbali ODV, segnalazioni e atti ricevuti.
Che cosa rende il modello 231 rilevante nel fascicolo ambientale
L’art. 6 richiede che i modelli, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, individuino le attività nel cui ambito possono essere commessi reati. Richiede inoltre protocolli per programmare formazione e attuazione delle decisioni dell’ente, modalità di gestione delle risorse finanziarie, obblighi informativi verso l’organismo deputato a vigilare e un sistema disciplinare.
Questi requisiti danno una direzione concreta alla verifica. Se il modello individua il processo di gestione dei rifiuti, occorre confrontarlo con l’attività realmente svolta: chi sceglie o incarica il soggetto che interviene sul rifiuto, chi controlla autorizzazioni e scadenze, chi può fermare un’operazione, quali informazioni devono arrivare all’ODV e con quali allegati. Una procedura presente nel MOG ma non riconducibile a ruoli, decisioni e documenti effettivi è un’incongruenza organizzativa da approfondire, non una conclusione sul caso.
La delega ambientale va letta nello stesso insieme documentale. Può contribuire a ricostruire poteri e responsabilità operative, ma il suo contenuto va confrontato con organigramma, procure, poteri di spesa, istruzioni operative, titoli abilitativi e flussi informativi. Analogamente, un verbale dell’ODV può documentare un passaggio informativo, ma per comprendere il presidio occorre verificare quale informazione fosse prevista, chi l’abbia inviata, quando e quali iniziative risultino successive.
Approfondisci il rapporto tra flussi ODV, procedure ambientali e art. 25-undecies.
Aggiornamento normativo: i reati ambientali da riallineare alla mappa dei rischi
Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha modificato l’art. 25-undecies. Nel testo vigente l’articolo richiama, tra gli altri, l’art. 255-bis del D.Lgs. 152/2006 sull’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, l’art. 255-ter sull’abbandono di rifiuti pericolosi, l’art. 256 sulle attività di gestione di rifiuti non autorizzata e l’art. 256-bis sulla combustione illecita di rifiuti.
L’aggiornamento richiede di verificare se la mappa dei rischi e la parte speciale del modello descrivano ancora le attività aziendali pertinenti. Non basta annotare i nuovi riferimenti normativi: occorre stabilire se i processi interessati sono presenti, quali persone intervengono e quali documenti consentono di ricostruire i controlli svolti.
Matrice area di rischio, processo e documento da verificare
- Abbandono o deposito di rifiuti — artt. 255-bis e 255-ter: verificare le aree interessate, le istruzioni operative per il deposito, i responsabili del presidio, le segnalazioni di anomalie e i verbali di controllo disponibili.
- Gestione dei rifiuti — art. 256: confrontare le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione con autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni applicabili, registri di carico e scarico, formulari e contratti con i soggetti coinvolti.
- Combustione illecita di rifiuti — art. 256-bis: verificare regole di accesso alle aree, istruzioni rivolte a personale e terzi, segnalazioni interne e atti relativi a eventuali eventi o controlli.
- Governance 231 — art. 6: verificare parte speciale del MOG, mappa dei rischi, deleghe e procure, flussi informativi all’ODV, verbali, sistema disciplinare e canali di segnalazione interna previsti dal modello.
La matrice serve a ordinare la verifica documentale; non qualifica un fatto né sostituisce gli accertamenti tecnici o legali che possono rendersi necessari.
Scenario: un verbale sulla gestione dei rifiuti e un modello da confrontare
Un’impresa riceve un verbale relativo alla gestione dei rifiuti. Il responsabile HSE raccoglie autorizzazioni, registri e formulari; l’ufficio legale individua il MOG 231 e le procedure ambientali; l’ODV mette a disposizione i verbali periodici. Il punto non è individuare il documento che dovrebbe “coprire” l’evento, ma verificare se l’insieme descrive la medesima organizzazione.
La parte speciale del modello individua il processo interessato? La persona prevista dalla procedura disponeva di poteri e strumenti coerenti con l’attività? Il flusso verso l’ODV era previsto e risulta tracciato? Autorizzazioni, registri, formulari e operatività risultano riferibili allo stesso perimetro? Le risposte consentono di stabilire priorità nella ricostruzione documentale, senza attribuire retroattivamente ruoli, controlli o documenti che non trovano riscontro.
In questa fase lo studio di commercialisti può svolgere una prima analisi dei documenti disponibili, ordinando ruoli, flussi decisionali, controlli e aspetti economico-organizzativi. Quando il caso richiede valutazioni legali o tecniche, possono essere necessari approfondimenti con professionisti abilitati in base alla situazione concreta.
Leggi come verificare la coerenza delle deleghe ambientali con l’art. 25-undecies.
Flusso documentale per la verifica del modello 231
1. Delimitare il dato iniziale
Partire dall’atto ricevuto, dalla segnalazione interna o dalla modifica organizzativa. Identificare processo interessato, sede o area coinvolta, persone con poteri decisionali, documenti già disponibili e scadenze note. Ispezione, verbale, prescrizione o contestazione rendono opportuna una raccolta ordinata senza attendere il successivo aggiornamento ordinario.
2. Collegare modello e operatività
Confrontare mappa dei rischi e parte speciale con autorizzazioni, registri, formulari, deleghe, procure, organigramma, istruzioni operative, contratti e flussi ODV. Separare ciò che è provato documentalmente dalle circostanze da chiarire, senza ricostruire artificialmente documenti mancanti.
3. Decidere priorità e approfondimenti
Verificare se per ogni processo esposto siano identificabili procedura applicata, titolare del potere decisionale, documento operativo e flusso verso l’ODV. Una lacuna di archiviazione non definisce da sola il caso, ma indica un punto da ordinare e valutare. È utile chiedere una prima lettura documentale quando uno di questi collegamenti non è chiaro, quando mutano deleghe, impianti o soggetti terzi, oppure dopo modifiche normative che incidono sul perimetro dei reati richiamati.
Per una richiesta circostanziata, indicare settore, attività interessata, presenza del Modello 231, deleghe ambientali, eventuali ispezioni o contestazioni, urgenza e documenti disponibili. Richiedi una valutazione di difendibilità del Modello 231.


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