
La direzione può dimostrare la tenuta del Modello 231 in materia di reati ambientali nel senso prudente di rendere verificabili l’assetto organizzativo, le decisioni e i documenti disponibili. Non può però ricavare dalla sola presenza di un fascicolo ordinato una valutazione definitiva sull’esimente o sulla responsabilità dell’ente in un caso concreto.
La domanda diventa pratica quando emerge un verbale, un’ispezione, una prescrizione, una segnalazione interna oppure una variazione del processo di gestione dei rifiuti. In quel momento occorre ricostruire quale Modello fosse applicabile nel periodo considerato, quali attività fossero esposte al rischio, chi avesse compiti effettivi e quali evidenze consentano di seguire il percorso dalla segnalazione alla decisione.
L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 indica le condizioni che l’ente deve provare quando il reato sia commesso da soggetti apicali e richiede, tra l’altro, la mappatura delle attività a rischio, protocolli, obblighi informativi verso l’organismo di vigilanza e un sistema disciplinare. L’art. 25-undecies collega invece l’ente a un catalogo di reati ambientali. La verifica documentale serve a confrontare questi presìdi con l’operatività disponibile, non a qualificare un fatto né a decidere l’esito di una contestazione.
In sintesi
- Un Modello adottato formalmente non basta, da solo, per concludere che sia stato efficacemente attuato nel caso concreto.
- Il punto di partenza è delimitare processo, periodo, ruoli, poteri e documenti contemporanei ai fatti o alla criticità da verificare.
- Per l’area rifiuti, il testo vigente dell’art. 25-undecies richiama, tra gli altri, gli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006 con specifiche sanzioni pecuniarie per l’ente.
- La raccolta deve distinguere gli atti esistenti dalle informazioni ancora da confermare: un documento mancante è una questione da approfondire, non una lacuna da colmare retrospettivamente.
Caso tipo: il verbale sui rifiuti e le tracce da ricostruire
Si immagini un’impresa che riceve un verbale riferito alla gestione di rifiuti. La direzione individua un protocollo ambientale, una delega al responsabile HSE e registrazioni operative conservate da funzioni diverse. Nel frattempo l’organigramma è cambiato, i poteri di spesa non risultano immediatamente collegati alla delega e i materiali dell’ODV disponibili non consentono di capire con immediatezza se e come il processo sia stato portato alla sua attenzione.
Non è corretto dedurre automaticamente che il Modello sia inefficace. Non è corretto nemmeno assumere che procedura e delega, per il solo fatto di esistere, risolvano ogni questione. Il compito della direzione è più concreto: preservare gli originali e le versioni disponibili; fissare l’intervallo temporale; individuare il processo coinvolto; ricostruire ruoli, poteri e comunicazioni; annotare separatamente ciò che è documentato e ciò che richiede riscontro.
Non vanno creati, modificati o sostituiti retrospettivamente documenti per rendere il fascicolo più coerente. Se un atto non si trova, è preferibile registrare la ricerca svolta e valutare quali approfondimenti siano necessari. Per esaminare il raccordo tra funzioni, poteri e responsabilità operative, approfondisci le deleghe ambientali e la tenuta dell’ente.
Matrice operativa: processo, fattispecie e documento da verificare
La matrice non è un elenco di documenti obbligatori per ogni impresa e non qualifica il fatto concreto. Serve a formulare richieste mirate alle funzioni aziendali e a evitare che la verifica si riduca alla sola lettura del Modello.
- Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi. Riferimento da considerare: art. 255-bis, applicabile nelle particolari ipotesi previste dalla norma. Processo: presidio di piazzali, aree di deposito, cantieri e conferimenti. Documenti utili: istruzioni operative, segnalazioni, ordini di servizio, verbali interni ed evidenze degli interventi.
- Rifiuti pericolosi. Riferimento da considerare: art. 255-ter. Processo: classificazione, deposito, affidamento a terzi e gestione delle anomalie. Documenti utili: registrazioni disponibili, formulari, contratti, istruzioni e titoli pertinenti. Domanda: chi poteva interrompere o segnalare un flusso irregolare?
- Gestione non autorizzata. Riferimento da considerare: art. 256. Processo: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione. Documenti utili: autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni applicabili, verifiche sulle controparti, corrispondenza e registrazioni operative.
- Combustione illecita di rifiuti. Riferimento da considerare: art. 256-bis. Processo: gestione delle aree, anomalie e segnalazioni relative a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata. Documenti utili: segnalazioni, verbali, ordini di intervento e comunicazioni interne.
- Governo del Modello. Riferimento da considerare: art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Processo: aggiornamento di ruoli, protocolli e flussi informativi. Documenti utili: Modello e protocolli vigenti nel periodo, organigrammi, deleghe, poteri di firma, report e verbali dell’ODV.
La domanda utile non è soltanto “il documento esiste?”, ma “il documento corrisponde al processo, al ruolo e al periodo da esaminare?”. Il confronto fra queste quattro variabili costituisce una verifica organizzativa prudente e può far emergere incoerenze o priorità senza sostituire le valutazioni legali e tecniche richieste dal caso. Leggi anche come esaminare i flussi ODV nel Modello 231 ambientale.
Aggiornamento normativo da considerare nel perimetro
Il D.L. 116/2025 ha modificato l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001; la L. 147/2025 ne ha disposto la conversione con modificazioni. Nel testo vigente, l’art. 25-undecies, comma 2, prevede specifiche sanzioni pecuniarie per l’ente, tra gli altri, in relazione agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006.
L’art. 255-bis riguarda l’abbandono, il deposito o l’immissione nelle acque di rifiuti non pericolosi nelle particolari ipotesi individuate dalla disposizione. L’art. 255-ter riguarda l’abbandono, il deposito o l’immissione nelle acque di rifiuti pericolosi. L’art. 256 disciplina attività di gestione di rifiuti svolte in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Questi richiami normativi definiscono un perimetro di attenzione; non consentono, senza esame dei presupposti e dei fatti, di affermare che una condotta aziendale ricada in una determinata fattispecie.
Quando attivare una prima analisi documentale
È opportuno richiedere un esame professionale se è in corso un’ispezione, è arrivato un verbale o una prescrizione, la documentazione è distribuita tra più funzioni, l’organizzazione è cambiata rispetto a deleghe o protocolli, oppure il percorso di una segnalazione non è ricostruibile. Meritano attenzione anche modifiche di impianto o di processo, rapporti con soggetti esterni e titoli abilitativi o registrazioni da confrontare con l’operatività effettiva.
Una prima analisi documentale aiuta a ordinare il quadro disponibile, distinguere gli elementi verificabili dalle questioni aperte e individuare gli approfondimenti legali o tecnici coerenti con la situazione. Lo studio di commercialisti esamina i documenti aziendali e ambientali disponibili, collega ruoli, flussi decisionali e profili economico-organizzativi e coordina, quando necessario, professionisti associati. Richiedi una valutazione di difendibilità del Modello 231.


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