
La responsabilità 231 per reati ambientali ex art. 25-undecies non si valuta dalla sola esistenza di un Modello 231, di deleghe o di autorizzazioni. Per una contestazione o una criticità interna, il punto pratico è verificare se l’impresa può ricostruire con documenti coerenti chi ha deciso, chi ha svolto il controllo, quali informazioni sono state comunicate e quale reazione è stata adottata quando è emersa un’anomalia. Per i soggetti apicali, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 richiede condizioni specifiche, inclusa l’adozione e l’efficace attuazione preventiva di modelli idonei.
La scelta operativa è quindi distinguere tra una traccia formale e una prova utilizzabile: un’autorizzazione non aggiornata nei flussi interni, un formulario non riconciliato con il processo o una segnalazione HSE senza seguito documentato sono elementi che meritano una verifica coordinata. Questo non anticipa l’esito di un caso concreto, ma consente a direzione, HSE, ODV e ufficio legale di stabilire priorità e approfondimenti.
In sintesi
- Il Modello 231 ambiente deve essere leggibile insieme ai processi realmente svolti, non come documento separato dall’operatività.
- Le prove più utili collegano attività a rischio, ruolo responsabile, controllo svolto, esito e comunicazione all’ODV o alla direzione.
- Per rifiuti, emissioni e prescrizioni autorizzative occorre distinguere l’atto abilitativo dalla prova di applicazione delle sue condizioni.
- Il D.L. 116/2025, convertito dalla L. 147/2025, richiede una verifica puntuale del perimetro normativo e della mappatura aziendale aggiornata.
- La presenza di una fattispecie o di una contestazione non consente, da sola, di trarre una conclusione sulla responsabilità dell’ente.
Matrice decisionale: alternative a confronto per prove e comunicazioni
| Area di rischio | Fattispecie o processo aziendale da mappare | Documento da verificare | Segnale favorevole, rischio e conseguenza operativa |
|---|---|---|---|
| Rifiuti | Classificazione, deposito, conferimento, trasporto e scelta dei soggetti incaricati; con riferimento, ove pertinente, agli artt. 255-bis, 255-ter e art. 256 del D.Lgs. 152/2006. | Autorizzazioni o iscrizioni applicabili, contratti e verifiche dei fornitori, registrazioni operative, formulari, istruzioni e segnalazioni di anomalia. | Favorevole: la sequenza documentale coincide con il flusso reale. Rischio: documenti presenti ma scollegati da ruoli e controlli. Azione: ricostruire una singola filiera a campione, senza integrare a posteriori dati non verificabili. |
| Emissioni | Gestione degli impianti, prescrizioni, monitoraggi, manutenzioni e gestione degli scostamenti. | Provvedimento autorizzativo, scadenziario delle condizioni applicabili, rapporti di controllo, manutenzioni, comunicazioni interne e flussi verso l’ODV. | Favorevole: ogni anomalia ha un responsabile, una decisione e una chiusura tracciata. Rischio: il dato tecnico resta isolato presso un reparto. Azione: definire il passaggio documentato dall’emersione della criticità alla decisione aziendale. |
| Governance 231 | Decisioni di spesa, nomine, deleghe, controlli e aggiornamento del Modello rispetto ai rischi ambientali. | Parte speciale ambiente, deleghe, verbali, piano di controllo, report ODV, evidenze formative e comunicazioni di escalation. | Favorevole: ruoli, poteri e verifiche sono concordanti. Rischio: deleghe astratte o ODV informato solo dopo l’evento. Azione: confrontare il flusso previsto con almeno un processo operativo effettivo. |
| Evento critico | Prescrizione, controllo, rilievo interno, rifiuto di un carico, sospensione di attività o sospetta combustione illecita ex art. 256-bis. | Cronologia, comunicazioni ricevute e inviate, decisioni, incarichi, costi sostenuti, evidenze di contenimento e documenti conservati nella loro versione originaria. | Favorevole: cronologia integra e reazioni attribuibili. Rischio: ricostruzioni tardive o comunicazioni non databili. Azione: preservare gli elementi disponibili e attivare gli approfondimenti appropriati al fatto. |
La matrice non è un catalogo di responsabilità. Serve a decidere dove iniziare: se l’impresa svolge effettivamente un processo di gestione dei rifiuti, l’art. 256 richiama attività quali raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione; la verifica deve perciò seguire il processo concreto e non soltanto l’etichetta assegnata al reparto.
Come leggere le prove senza confondere conformità formale e operatività
La prima alternativa è tra documento isolato e catena di prova. Nel primo caso esistono, ad esempio, autorizzazione, delega e procedura, ma non è possibile vedere chi controlla la prescrizione, quando rileva uno scostamento e a chi lo comunica. Nel secondo caso ogni passaggio lascia una traccia proporzionata: regola applicabile, incaricato, verifica, esito, decisione e destinatario della comunicazione.
Per l’art. 6, la rilevanza non è solo dichiarativa: il testo prevede che l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato il modello prima della commissione del fatto e che la vigilanza sia affidata a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. In termini organizzativi, ciò rende opportuno verificare la coerenza tra la parte speciale ambientale, i flussi informativi previsti per l’ODV e le evidenze che dimostrano se quei flussi siano stati effettivamente utilizzati.
Un mini-scenario chiarisce il criterio. Un responsabile di sito riceve un rilievo relativo alla gestione di un rifiuto. Se la procedura prevede l’escalation ma il fascicolo contiene soltanto il rilievo e nessuna comunicazione, non è prudente dedurre né che il controllo sia stato svolto né che non sia stato svolto: occorre cercare le fonti originarie, verificare i destinatari e ricostruire le decisioni. Se invece esistono segnalazione datata, istruzione al reparto, verifica di attuazione e report all’ODV, emerge una catena documentale più solida da esaminare. La conclusione cambierebbe se le date, i soggetti indicati o il processo realmente seguito non coincidessero con le evidenze disponibili.
Un errore frequente è creare, dopo l’evento, una narrazione ordinata ma priva di documenti originari. La priorità non è “completare il fascicolo”: è separare ciò che era già disponibile, ciò che può essere confermato da fonti affidabili e ciò che resta da accertare. Approfondisci l’analisi di difendibilità 231 se occorre impostare la ricostruzione di ruoli, flussi e prove.
Aggiornamento normativo e limiti della verifica interna
Aggiornamento normativo
Il D.L. 116/2025 ha previsto modifiche all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001; la L. 147/2025 ha convertito il decreto-legge con le modificazioni riportate nel relativo allegato. Nella mappatura 231 è quindi opportuno controllare la versione normativa applicabile al fatto e l’eventuale impatto sui protocolli, evitando di trattare l’aggiornamento come una modifica puramente redazionale.
Gli artt. 255-bis e 255-ter disciplinano, rispettivamente, ipotesi di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e di abbandono di rifiuti pericolosi; l’art. 256 riguarda l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, mentre l’art. 256-bis reca la disciplina della combustione illecita di rifiuti. Il loro richiamo non consente di qualificare un singolo accadimento: richiede di distinguere il fatto, i soggetti, le autorizzazioni applicabili, le comunicazioni e l’eventuale collegamento con il perimetro 231.
Quando coinvolgere lo studio e quali informazioni preparare
Conviene coinvolgere lo studio quando una prescrizione, una richiesta documentale, un’anomalia ripetuta, una riorganizzazione di deleghe o una criticità nei rifiuti o nelle emissioni rendono necessario mettere in relazione evidenze ambientali, decisioni aziendali e ricadute economico-organizzative. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, svolgendo una prima analisi dei documenti aziendali e ambientali relativi al Modello 231 e coordinando, quando necessario, gli approfondimenti legali o tecnici con professionisti associati.
Nel primo contatto descrivete la situazione, l’urgenza e l’elenco dei documenti disponibili: ad esempio autorizzazioni, deleghe, procedure, registrazioni, verbali, report e comunicazioni. Non inviate allegati personali o riservati nel form: gli eventuali documenti saranno trasmessi solo dopo il contatto, attraverso un canale sicuro concordato con lo studio.
Richiedi una consulenza sul caso concreto.


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